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Sciopero articolato e danno ingiusto, danno alla produzione e danno alla produttività


Le cosiddette forme anomale di sciopero

Dal dopoguerra al 1980 lo sciopero era illegittimo se anomali, cioè a singhiozzo o a scacchiera. Lo sciopero a singhiozzo è frazionato nel tempo in periodi brevi, il secondo si ha quando scioperano in tempi diversi differenti lavoratori la cui attività sia interdipendente per la produzione. Si dicono anche scioperi articolati volti a produrre il massimo danno con la minima perdita retributiva. Richiedono compattezza fra i lavoratori e organizzazione del lavoro rigida.

Sciopero articolato e danno ingiusto

La Cassazione 584/1952 inseriva come dicevamo nella definizione di sciopero la totalità come tempo e come numero di dipendenti. Così la perdita della produzione corrisponde alla perdita della retribuzione (corrispettività dei sacrifici).
Ma poi si decise che chi mette in atto una azione di lotta cerca di renderla più efficace possibile sempre che non comporti una lesione di un valore protetto. Non si può valutare uno sciopero come sola astensione della retribuzione e compararlo alla perdita della produzione.

Sciopero e responsabilità aquiliana

Sui partecipanti allo sciopero grava l’obbligo di rispetto della sfera giuridica altrui, cioè del datore di lavoro, alla conservazione dell’organizzazione del lavoro in vista della ripresa dell’attività produttiva.
Ma non è che l’eventuale danno sia elemento di qualificazione dello sciopero come illegittimo.

Il danno della produttività

Tra i beni che lo sciopero non deve ledere c’è la libertà di iniziativa economica. Ma non in un senso ampio ma nel senso che non deve causare danno alla produttività, cioè alla capacità di riprendere o continuare a svolgere la sua attività.
Invece è ammesso il danno alla produzione.

La distinzione fra danno alla produzione e danno alla produttività

Difficile da definire anche se non è che danno di produttività sia riferito al mercato del lavoro. Ad esempio in impianti in cui non si possono fermare gli impianti come chimici o siderurgici, ci sono le “comandate” cioè accordi formali o informali tra imprenditori e sindacati con i quali si decidono alcuni dipendenti che continuano a lavorare per non creare danno ma non fermare la lotta.
In mancanza di accordi queste decisioni vanno prese dai lavoratori per non incorrere in danni (così come il datore di lavoro lo dovrà consentire).
Lo stesso ragionamento sta alla base dello sciopero nei servizi pubblici essenziali dove va garantito un minimo di servizio.


Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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