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Disciplina costituzionale, del codice civile. interessi collettivi, individuali e generali


Disciplina costituzionale e disciplina del codice civile
Si argomenta inoltre che assoc.non riconosciute e riconosciute come persone giuridiche hanno identità di struttura. Pertanto gli accordi tra associati non sarebbero la fonte esclusiva o primaria dell’ordinamento interno ma ci sarebbero altre norme legali. Ciò è fonte di dibattito perché se da un lato impone maggiore democrazia dall’altro contrasta con il principio di libertà di associazione Costituzionale. Che varrebbe a maggior ragione per la libertà sindacale in quanto esplicitamente prevista.

La disciplina delle forme organizzatorie non associative
Le coalizioni occasionali vengono investite di un mandato per organizzare forme di lotta (es.scioperi) ma poi esaurito il mandato si sciolgono. Mancando la stabilità non sono associazioni ma più una forma di comitato con mandato collettivo. Si tratta sempre di esercitare la libertà sindacale.
Anche tra i datori di lavoro si formano delegazioni temporanee o permanenti con mandato per attività di autotutela.
L’organizzazione pertanto non coincide con l’associazione ma può avere altra forma.

Interessi collettivi, individuali e generali
Il sindacato è portatore di interesse collettivo, diverso dell’interesse generale dello Stato. Lo stesso diverso è l’interesse individuale del singolo associato al sindacato.
L’interesse collettivo non è la somma di interessi individuali ma la loro combinazione ed è indivisibile: non più beni atti a soddisfare bisogni individuali ma un unico bene che soddisfa il bisogno della collettività.
L’indivisibilità fa comprendere il rapporto tra sindacato e non-iscritti. C’è solidarietà classista nel sindacato quando questo agisce anche a favore dei non-iscritti.
Se il sindacato non tutelasse tutti, perderebbe forza al momento della lotta.

Non è mandato con rappresentanza.
L’interesse collettivo dei membri è diverso da quello individuale degli iscritti e da quello individuale dei non-iscritti anche se hanno un oggetto comune.
L’interesse collettivo è una mediazione tra i componenti del gruppo tramite processi di formazione della volontà collettiva.

Per l’interesse collettivo è essenziale l’appartenenza ad una organizzazione (che è la titolare dell’interesse). Per l’interesse diffuso no (es. associazione ambientalistica).

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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