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Sindacati di comodo, militari e polizia, imprenditori e autonomi


I sindacati di comodo

Sono costituiti da datori di lavoro o loro associazioni con fine di comprimere la libertà sindacale. Questi sindacati “gialli” sono asserviti ai datori di lavoro.
Il comportamento illegittimo è il costituire o sostenere questo sindacato di comodo, non la sola esistenza dello stesso. Non può pertanto venire sciolto ma solo interdire l’azione del datore.

La libertà sindacale negativa

E’ la libertà di non aderire a sindacati.
In Gran Bretagna si obbligava il datore di lavoro ad assumere dipendenti iscritti o vincolando il neo assunto ad iscriversi pena il licenziamento ma questa norma è stata ritenuta illegittima. Lo Statuto dei Lavoratori prevede tutela in tal senso prevedendo come possibilità di scelta non come tutela dell’individuo contro il collettivo.

L’organizzazione sindacale dei militari e della polizia

Garantita dalla convenzione OIL n.151 ratificata. Limiti per militari di carriera ed appartenenti alla polizia. I primi hanno limiti allo sciopero e associazioni. Invece se di leva o richiamati in servizio temporaneo possono associarsi ma non fare attività sindacale se in uniforme o in servizio. Per la polizia il sindacato deve essere a parte, composto da altri membri di polizia. Questi sindacati non possono associarsi a più ampie organizzazioni. La legittimità costituzionale è dubbia. Divieto di sciopero.


La libertà sindacale degli imprenditori e dei lavoratori autonomi

Non gode della tutela dell’art.39 in quanto l’associazionismo sindacale d’impresa è sempre stato “di risposta” e resistenza a quello dei lavoratori.
La libertà sindacale dell’imprenditore è comunque una proiezione dell’iniziativa economica pertanto individuale mentre la libertà sindacale dei lavoratori è collettiva che si può esercitare anche individualmente.
Riguardo i lavoratori autonomi può essere inteso col fine di autotutela per promuovere condizioni di uguaglianza effettiva con lo svolgimenti di attività contrattuale collettiva. Ma se non ci sono condizioni di squilibrio economico-sociale si rientra nella libertà associativa e non sindacale.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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