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Sciopero come diritto

Sciopero come diritto pubblico di libertà


Lo sciopero come diritto pubblico di libertà

Non può essere emanato alcun provvedimento legislativo, amministrativo o giurisdizionale che contrasti con il diritto di sciopero.
Il datore di lavoro non può compiere, nella gestione del lavoro, atti diretti a mortificare l’esercizio del diritto.
Inizialmente non fu così ma poi la dottrina lo confermò con art.4 della l.604/1996 che dichiarò nullo il licenziamento determinato dalla partecipazione ad attività sindacali.
Inoltre la L.300/1970 lo esplicitava negli art.15 e 16 e 28.

La previsione del diritto allo sciopero in un art. a parte, 40 Cost, e l’attribuzione del diritto ai lavoratori e non alle organizzazioni, è garanzia di effettiva libertà sindacale art.39 Cost. Il sindacato nasce dal conflitto industriale ed il diritto allo sciopero è diritto al conflitto.

Gli effetti dello sciopero sul contratto di lavoro

Lo sciopero è un fatto giuridicamente lecito e non inadempimento contrattuale.
E’ una mancata esecuzione della prestazione e quindi sospensione dei due obblighi fondamentali del rapporto di lavoro: non eseguire la prestazione, non corrispondere la retribuzione. Se non fosse riconosciuto come diritto porterebbe a sanzioni disciplinari e anche al licenziamento.

La titolarità del diritto di sciopero

Lo sciopero può essere attuato anche da gruppi di lavoratori non organizzati in sindacato, anche in polemica con questo.
Non sono titolari del diritto i sindacati.
E’ un diritto individuale ad esercizio collettivo in quanto fatto per la tutela comune di un interesse collettivo. Quindi per essere sciopero la natura dell’interesse rivendicato deve essere collettiva.
Tutti i lavoratori anche quelli con contratto diverso dal subordinato possono scioperare.
Quando ci fu una serrata di commercianti senza dipendenti furono inizialmente incriminati ma poi la Cost. disse che non era serrata in quanto non erano datori di lavoro ma lavoratori (autonomi) pertanto era sciopero.
Poi la Cassazione disse che anche i parasubordinati potevano scioperare così lo fecero i medici convenzionati con il SSN.
Non va esteso troppo questo orientamento perché lo sciopero è da sempre diritto di gruppi sociali subalterni, per riequilibrarli. Se la Cost. lo ha specificato, ne aveva ben ragione.
La Corte Cost. non ha esteso lo sciopero alle astensioni di piccoli imprenditori con uno e due dipendenti, così come non fu sciopero l’astensione dalle udienze degli avvocati.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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