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Libertà di proselitismo e applicazione titolo III dello Statuto


Libertà di proselitismo e contributi sindacali

Art.26 libertà ma senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.
Il limite va valutato in concreto e non in astratto (es. frequente distribuzione di volantini).
I contributi sono versamenti volontari di ogni iscritto. Ai tempi delle corporazioni erano tasse dovute da tutti.
Invece i contributi inizialmente venivano raccolti da collettori di azienda (esattori), poi si fece la ritenuta sul salario da parte del datore e da questo versata con delega al sindacato. I sindacati arricchirono. Anche la raccolta contributi va fatta senza pregiudizio della normale attività di lavoro.

Il campo di applicazione del titolo III dello Statuto

Nel titolo II vi sono norme per vietare al datore di interferire sull’esercizio della libertà sindacale, nel III comportamenti positivi dello stesso per rendere effettivo questo diritto.
Non volendo gravare i piccoli imprenditori il campo di applicazione non è l’impresa ma l’unità produttiva.
Le norme si applicano a ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio, reparto di più di 15 dipendenti. Nelle imprese più grandi si possono aggregare più parti.
La Corte Costituzionale ha confermate tale ambito. Inoltre si presuppone la distinzione fra rappresentanti e rappresentati, che non si ha in organizzazioni minime.
L’art.35 fa riferimento ad un dato territoriale come il comune: le unità più piccole ma nello stesso comune si possono organizzare come se fossero una unitaria.
Per le imprese agricole il numero dei dipendenti è 5 e riferito a tutta l’impresa e non solo all’unità produttiva.
Altre organizzazioni non imprenditoriali si ritengono implicitamente escluse inidonee a conflitti interni.

Tratto da DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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