Prestazioni indispensabili, Commissione di garanzia e sanzioni
Le prestazioni indispensabili
Si individuano nei contratti collettivi o per i lavoratori autonomi da un codice di autoregolamentazione.Es.
astensione dallo sciopero di quote di lavoratori, indicando come vengono individuati i lavoratori.
intervalli minimi tra uno sciopero e l’altro
hanno efficacia per tutti i lavoratori anche per i non iscritti o i sindacati non firmatari.
Le sanzioni sono a carico di tutti.
La Corte ha respinto l’eccezione di incostituzionalità.
L’accordo deve essere valutato idoneo da una Commissione di garanzia dell’attuazione della legge che può anche dettare regole provvisorie in mancanza di accordo tra le parti o valutato negativo.
La regolamentazione provvisoria disposta dalla Commissione di garanzia
Autorità amministrativa indipendente di nove membri scelti tra esperti in diritto costituzionale del lavoro o relazioni industriali nominati dal Pres,Repubblica su designazione dei Pres.Camere.Valuta l’idoneità degli accordi fra il diritto allo sciopero ed il godimento dei diritti costituzionalmente tutelati. Se la valutazione è negativa formula proposte, se non viene accettata delibera regole idonee esercizio sciopero. Lo stesso per gli autonomi.
Le regole della Commissione sono provvisorie, se si trova l’accordo viene di nuovo valutato e se ok, adottato.
Le sanzioni
Il comportamento delle parti può essere valutato o d’ufficio o su istanza. La valutazione va notificata agli interessati che hanno 30gg per osservazioni o essere sentiti. Poi e non oltre 60gg la Commissione valuta e sanziona con termine.Verso i lavoratori sanzioni in base alla gravità, escluso il licenziamento. Il datore la infligge ed i resp.aziendali sono multati se in ritardo.
Si chiamano disciplinari anche se non in senso letterale (non datore/lavoratore).
Verso le organizzazioni tre tipi di sanzioni:
sospensione dei permessi sindacali retribuiti
mancata percezione dei contributi sindacali trattenuti dalla retribuzione (verranno versati all’inps)
esclusione dalle trattative
Se le organizzazioni non hanno benefici patrimoniali o non partecipano alle trattative hanno una sanzione amm.va. pecuniaria (al legale rapp.te)
Verso le PA ed imprese/enti che erogano servizi essenziali se non li garantiscono o non danno informazioni agli utenti. Lo stesso a organizzazioni degli autonomi.
Si può ricorrere al giudice del lavoro.
Continua a leggere:
- Successivo: Sciopero. Associazioni degli utenti e precettazione
- Precedente: Astensione dal lavoro, preavviso e indicazione durata
Dettagli appunto:
-
Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Giugni
- Editore: Cacucci
- Anno pubblicazione: 2007
Altri appunti correlati:
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
- Introduzione al diritto sindacale
- Diritto Sindacale
- Diritto privato
- Diritto costituzionale comparato
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il Costituzionalismo alla prova: il lavoro in Italia e in Unione Europea
- Il lavoro tra Costituzione Italiana e Trattati Europei
- Contributo all'esegesi dell'articolo 2103 del Codice Civile
- Una rilettura costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 38/00 in merito al danno alla persona indennizzato dall’Inail
- Deregolamentazione del mercato del lavoro e ridefinizione della rappresentanza sindacale
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.