Nel riassunto viene trattato il tema delle società, quali le s.p.a., s.a.s., s.a.p.a., s.n.c., s.r.l.. Viene descritta per ogni titpo di società la loro costituzioe, gli organi che la compongono, i soci, il capitale, le responsabilità e lo sicoglimento della società.
Dirirtto commerciale
di Alessandro Conti
Nel riassunto viene trattato il tema delle società, quali le s.p.a., s.a.s., s.a.p.a.,
s.n.c., s.r.l.. Viene descritta per ogni titpo di società la loro costituzioe, gli organi
che la compongono, i soci, il capitale, le responsabilità e lo sicoglimento della
società.
Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-
(LUISS) di Roma
Facoltà: Economia
Esame: Diritto commerciale
Titolo del libro: Gli imprenditori e le società
Autore del libro: Ferrara Corsi
Editore: Giuffrè1. Gli elementi costitutivi della S.p.a.
Nel codice civile manca una norma che definisca espressamente la nozione di società per azioni, tuttavia
oggi nel codice civile è presente l'art 2325 che si limita a definire i principi generali della responsabilità per
le obbligazioni sociali in caso di società per azioni.
Per le obbligazioni sociali risponde solo la spa con il suo patrimonio (ART 2325 comma 1)
Le partecipazioni nelle società sono rappresentate da azioni (ART 2346):la partecipazione nelle spa è
liberamente trasferibile consentendo così al socio di mobilizzare prontamente la ricchezza investita nelle
società senza che il patrimonio di questa venga intaccato.
L'azione viene vista come unità minima indivisibile,standardizzata e fungibile di partecipazione in una spa
che oggi può essere rappresentata sia da un documento che da un titolo di credito sia mediante una
scritturazione contabile.
Ogni azione attribuisce un egual fascio di diritti amministrativi e patrimoniali.
Il titolare di azioni ha tante quote di partecipazione in relazione al numero di azioni che detiene.
Il numero di azioni è rilevante al fine di poter stabilire quali diritti amministrativi e patrimoniali gli spettano.
La compresenza di questi due elementi differenzia le spa da le società di persone e dalle altre società di
capitali cioè srl e sapa.
L'art 2325 nel primo comma enuncia che:nelle spa per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società
con il suo patrimonio.
Questo significa che i soci godono della responsabilità limitata:il loro rischio è circoscritto alla perdita di
quanto hanno investito nella società senza che possa essere messo a repentaglio il loro patrimonio personale.
A differenza del passato questa peculiarità non è riservata solo ad una pluralità di soci ma attualmente è
consentita anche al socio unico.
Il beneficio della responsabilità limitata è sicuramente un aspetto positivo in quanto è una forma di incentivo
per trasformare ingenti quantità di capitale di risparmio in capitale di rischio al servizio dell'iniziativa
economica;comporta però anche aspetti negativi:potrebbe indurre i soci a comportamenti opportunistici.
A questo proposito la prima regola di tutela è data dal principio,comune a tutte le società,in base al quale i
creditori sociali non sopportano il concorso dei creditori personali dei soci sul patrimonio della società (il
patrimonio sociale non risponde per le obbligazioni personali dei soci).
Vi sono poi ulteriori norme volte a tutelare le società di capitali:
-le norme in materia di formazione e conservazione del capitale sociale tali da assicurarne l'effettività.
-le disposizioni in materia di informazione contabile.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 2. La struttura organizzativa delle s.p.a.
Oggi la struttura organizzativa non è rigida in quanto i soci possono statutariamente prevedere che si
applichi un sistema alternativo:quello dualistico o quello monistico.
In tutti questi modelli resta comunque la presenza di una necessaria tripartizione tra soci-gestori-
sorveglianti.
L'organizzazione corporativa è necessaria e funzionale a consentire la separazione della proprietà dal
controllo.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 3. I requisiti delle s.p.a.
Le società di capitali attualmente si configurano attraverso:la srl,connotata da aspetti personalistici tali da
farla ritenere una figura di confine con le società di persone e le spa di cui le sapa ne rappresenta una
variante.
Inizialmente le spa erano state designate come quella tipologia sociale destinata alla grande impresa ma
successivamente si è assistito come tale forma sia stata utilizzata indifferentemente tanto per grandi quanto
per piccole imprese anche in virtù del capitale minimo richiesto.
Si creò quindi della tensione per il fatto che un unico modello normativo regolava sia l'impresa quotata in
borsa sia la piccola impresa familiare.
Nel 1974 vi fu una mini-riforma che pose a una differenza a livello disciplinare tra le spa quotate e quelle
non quotate.
Inseguito la legislazione successiva introdusse per mezzo dell'attuazione di numerose direttive comunitarie
degli aspetti che furono fondamentali per creare una differenziazione disciplinare tra le diverse spa.
Si sentiva l'esigenza poi di dover,almeno in determinate materie specificamente indicate,di dare un maggior
tasso di imperatività per le società facenti ricorso al mercato del capitale di rischio in ragione della pluralità
degli interessi coinvolti.
Da qui la nascita del 2325bis che segmenta la disciplina delle spa in due sottoinsiemi:la spa di base e la spa
che fa ricorso al mercato di capitale di rischio che comprende le spa quotate in mercati regolamentati e spa
con azioni diffuse fra il pubblico in maniera rilevante.
Affinchè si possa usare il termine rilavante devono ricorrere tre requisiti:
-quantitativo:la società deve avere azionisti diversi dai soci di controllo che detengano almeno il 5% del
capitale complessivo.
-dimensionale:deve essere una società che non abbia la possibilità di redarre il bilancio in forma abbreviata
ai sensi del 2435bis.
-qualitativo:deve sussistere una delle circostanze previste dall'art 77bis del tuf.
Oggi la disciplina delle spa è articolata così:
-Le spa di base e quelle ad azionariato diffuso sono disciplinate interamente dal codice civile le cui norme
poi specificano se determinati limiti o facoltà si applicano solo a uno dei due.
-Le spa quotate sono regolamentate in parte dal codice civile e in parte dal tuf;tendenzialmente le norma
indicate nel tuf prevalgono su quelle del codice civile.
-Le spa quotate sono inoltre soggette anche ad un ulteriore set di disposizioni,subordinate a quelle di fonte
legale,ma che comunque incidono fortemente sulla loro organizzazione e sul loro funzionamento.
La disciplina differenziata fra spa aperte e spa di base è dovuta ad una maggiore tutela delle minoranze,ad
una protezione di interessi connessi all'appello del pubblico risparmio.
L'articolazione dei modelli di spa non implica il venir meno dell'unitarietà del tipo:il passaggio da un
modello all'altro non costituisce trasformazione e non attribuisce ai soci il diritto di recesso.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 4. La costituzione delle s.p.a.
La spa può essere costituita da da uno o più soci fondatori;nel primo caso per mezzo di un atto
unilaterale,nel secondo per mezzo di un contratto (art 2328).
in ogni caso il procedimento che conduce alla nascita della società si compone di due fasi:
-stipulazione dell'atto costitutivo.
-iscrizione dell'atto nel registro delle imprese;con il perfezionamento di questa fase la società acquista
personalità giuridica e viene ad esistenza come un soggetto giuridico autonomo(art 2331).
Si può arrivare alla stipulazione dell'atto costitutivo attraverso una duplice modalità:
-stipulazione simultanea:è la più utilizzata e si caratterizza per la simultanea stipulazione dell'atto costitutivo
e per l'integrale sottoscrizione del capitale sociale da parte dei fondatori (art 2334).
-stipulazione per pubblica sottoscrizione:si articola in un procedimento finalizzato a sollecitare il pubblico
dei risparmiatori a sottoscrivere il capitale sociale iniziale.
La pubblica sottoscrizione si suddivide in 4 fasi:nella prima i promotori dell'iniziativa promuovono un
programma della costituenda società in cui fissano le principali disposizioni dell'atto costitutivo;nella
seconda il pubblico dei risparmiatori può sottoscrivere azione della medesima società e versando almeno un
quarto del conferimento;nella terza si convoca e si svolge l'assemblea dei sottoscrittori che nomina i primi
componenti degli ogani sociali;nell'ultima si procede alla stipulazione dell'atto costitutivo.
Deposito e iscrizione dell'atto costituivo nel registro delle imprese: qualunque sia il modo scelto per la
stipulazione dell'atto costitutivo per giungere a questa fase è necessario che sia sottoscritto per intero il
capitale sociale e che sia versato almeno un quarto dei conferimenti in denaro o l'intero conferimento in caso
di unico fondatore o che si integralmente liberato il conferimento in natura e sia per esso presentata la
relazione giurata.
é necessario che il contenuto dell'atto passi il vaglio del notaio in qualità di pubblico ufficiale rogante, costui
procederà alla stipulazione dell'atto solo se accerterà che le clausole volute da socio o dai soci fondatori
sono conformi allo statuto legale delle spa.
Una volta avvenuta la stipulazione il notaio dovrà provvedere a depositare l'atto costitutivo nel registro delle
imprese nella cui circoscrizione è stabilità la sede della società,allegando i documenti comprovanti la
sussistenza delle condizioni per la costituzione.
Ciò deve essere fatto entro 20 giorni dalla data della stipulazione o dalla data del rilascio delle autorizzazioni
amministrative che per legge devono essere rilasciate dopo la stipulazione dell'atto costitutivo.
In luogo del notaio rogante possono provvedere al deposito gli amministratori della società e se anche
costoro non vi provvedono ciascun socio può farlo a spese della società.
L'iscrizione delle società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente l deposito dell'atto costituivo
e a quel punto l'ufficio del registro delle imprese deve limitarsi a verificare la regolarità formale della
documentazione prodotta in occasione del deposito.
La stipulazione dell'atto costituivo produce effetti giuridici,pur non comportando l'avvenuta esistenza della
società:vincola i soci fondatori all'accordo sociale e vincola le somme versate da costoro a titolo di
conferimento.
Tali somme non potranno essere consegnate agli amministratori delle società prima che il procedimento di
costituzione si sia definitivamente perfezionato e tanto meno potranno essere restituite ai soci conferenti a
meno che non sia decorso il termine dei 90 giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 5. L'iscrizione delle s.p.a.
Con l'iscrizione la società acquista personalità giuridica e viene ad esistenza come autonomo centro di
imputazione di situazioni giuridiche.
Nel tempo che intercorre tra la stipulazione dell'atto costitutivo e l'iscrizione della società nel registro delle
imprese è possibile che vengano posti in essere atti in nome e nell'interesse della società costituenda.
Per tali atti sono illimitatamente e solidalmente obbligati coloro che li hanno posti in essere.
Se successivamente alla nascita di atti in nome e nell'interesse della società costituenda la società poi si
iscrive nel registro delle imprese e tramite i suoi organi sociali approva l'operazione alla responsabilità di
coloro che hanno agito si aggiunge quella della società con tutto il suo patrimonio.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 6. Struttura e contenuto dell'atto costitutivo
La parte statutaria dell'atto costitutivo è quella di maggior preminenza essendo composta da regole che
disciplinano la vita della società.
Ne discende che in caso di antinomie tra norme dell'atto costitutivo e norme dello statuto debbano prevalere
le seconde.
Atto costitutivo e statuto dovranno essere redatti sotto forma di atto pubblico;la mancata stipulazione sotto
questa forma è causa di nullità della società.
L'atto costitutivo contiene alcuni elementi necessari e può contenere disposizioni eventuali.
Tra i primi vi possono essere quelli che la cui mancanza determina la nullità della società,dagli altri vi
possono essere quelli necessari la cui mancanza non determina invalidità dell'atto costituivo iscritto.
L'art 2328 prevede che l'atto costitutivo indichi almeno i seguenti elementi:
-le generalità del socio o dei soci fondatori:si devono indicare anche il numero di azioni sottoscritte da
costoro.
-la denominazione:la denominazione sociale può essere formata in qualsiasi modo purchè contenga
l'indicazione del tipo “società per azioni”. La denominazione costituisce oltre che il nome civile della società
anche il suo nome commerciale cioè la sua ditta.
-le sedi:deve prevedere la localizzazione della sede della società e delle eventuali sedi seondarie indicando il
comune dove esse sono poste.
-l'oggetto:l'oggetto sociale si identifica esplicitando l'attività economica che la società si propone di
svolgere;l'attività deve essere possibile e lecita.
-il capitale sottoscritto e versato:il capitale sociale non può essere fissato a meno di 120000 euro.
-le partecipazioni azionarie:si deve indicare il numero e il valore delle azioni,le loro caratteristiche e le loro
eventuali divisioni in categorie,l'emissione e le loro leggi di circolazione.
-il numero dei componenti degli organi sociali.
-la durata:la società può costituirsi a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Se manca nell'atto costitutivo la l'indicazione della durata questa si intenderà contratta a tempo
indeterminato.
In una società con azioni non quotate e contratta a tempo indeterminato il socio potrà recedere dando il
preavviso nei tempi indicati nell'atto costitutivo.
In una società con azioni quotate e contratta a tempo indeterminato l'unico modo di uscire dalla società è
quello di disinvestire cedendo azioni nel mercato.
Oltre a questi l'atto costitutivi può contenere elementi eventuali:tra questi meritano menzione le clausole che
regolano la decisione di controversie sociali ovvero tentano di prevenirle.
Solo gli statuti delle società chiuse possono contenere clausole compromissorie che devolvono ad arbitri le
controversie insorgenti tra soci o tra soci e le società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto
sociale.
Ne discende che:
-le clausole compromissorie sono efficaci solo se contemplate nello statuto di una società le cui azioni non
sono quotate in un mercato regolamentato ne sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
-sono compromettibili ad arbitri solo le questioni relative a diritti disponibili.
La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio
è inclusa nell'oggetto della controversia.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria quelle controversie per le quali
per legge è previsto l'intervento del pubblico ministero.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 7. La nullità delle s.p.a., art 2332
Il legislatore nell'art 2332 ha disciplinato esplicitamente tutte le cause che portano alla nullità della spa
chiarendo la loro valenza ex nunc e la loro eventuale sanabilità.
La nullità delle spa viene disciplinata da una legislazione speciale rispetto a quella dei contratti con il fine di
poter assicurare la certezza del diritto nei rapporti tra la società ed un terzo o tra i soci stessi.
Prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese non esiste una società in senso tecnico perciò si
applica la disciplina normale prevista per i contratti;con l'iscrizione della società nel registro delle imprese si
ha la nascita di un nuovo soggetto giuridico in grado di instaurare autonomi rapporti giuridici con terzi.
Perciò il legislatore si prefigge di tutelare il terzo che entra in contatto con la società assicurando certezza ai
rapporti tra società e terzi.
L'art 2332 è una norma di attuazione della prima direttiva CE in materia societaria per il coordinamento
delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità,validità degli obblighi e nullità delle società di capitali.
Le ipotesi di nullità della spa sono:
-mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico.
-illiceità dell'oggetto sociale.
-mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società,i
conferimenti,l'ammontare del capitale sociale,l'oggetto sociale.
Queste cause sono valide per tutti i tipi di spa indipendentemente se siano state costituite per atto unilaterale
o per contratto.
Negli effetti della nullità si riscontrano notevolmente le differenze che intercorrono tra la disciplina normale
prevista per i contratti e quella speciale prevista per le spa.
Di regola la nullità ha effetto retroattivi,cioè ex tunc,ai sensi dell'art 2332 invece gli atti compiuti in nome
della società dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese non vengono tutti travolti dalla dichiarazione
di nullità in quanto ha un'efficacia ex nunc.
Questo per evitare che i terzi che hanno fatto affidamento sull'esistenza della società in conseguenza alla sua
iscrizione nel registro delle imprese vedano travolti gli atti posti in essere con la società a causa della
dichiarazione di nullità della stessa.
Una volta intervenuta la dichiarazione di nullità si applicano alla società le norma inerenti alla liquidazione
con la differenza che i liquidatori non sono nominati dall'assemblea bensì dal tribunale che pronuncia la
nullità.
L'iscrizione della sentenza dichiarativa di nullità presso il registro delle imprese ha la funzione di portare a
conoscenza di terzi tale evento.
Sempre a protezione del terzo che fa affidamento sulla società il legislatore ha stabilito che che i soci non
sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono stati soddisfatti i creditori sociali.
L'art 2332 comma 5 prevede una possibilità di sanatoria:la nullità non può essere dichiarata quando la causa
di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con l'iscrizione nel registro delle
imprese.
La sanatoria della nullità può avvenire anche qualora non sia possibile provvedere ad una modifica dell'atto
costituivo la quale può essere sanata mediante la ripetizione dell'atto da parte dei soci.
Per la sanatoria di tali atti però non è prevista la maggioranza assoluta dell'assemblea straordinaria bensì
l'unanimità.
L'azione di nullità può essere mossa da qualunque socio a da qualunque terzo portatore di interessi ed è
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale imprescrittibile.
Essa va proposta nei confronti della società e se accolta ne determina lo scioglimento e la conseguente
messa in liquidazione.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 8. Caratteristiche dei patti parasociali
I patti in qualunque forma stipulati che al fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società:
-hanno per oggetto l'esercizio di diritto di voto in una spa o nella società che la controlla.
-pongono limiti al trasferimento di azioni o partecipazioni di società che la controllano.
-hanno per oggetto o per effetto l'esercizio di un'influenza dominante su tale società.
Non possono avere durata superiore a 5 anni e sono rinnovabili alla loro scadenza.
Qualora il patto non preveda un termine di durata ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso
di 180 giorni.
Le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio si deve provvedere a comunicare e dichiarare
tali atti ogni volta che avviene l'apertura dell'assemblea.
La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso il l'ufficio del
registro delle imprese.
Nel caso vi sia una mancata dichiarazione i possessori di azioni che si riferiscono a patti parasociali non
possono esercitare diritto di voto.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 9. La costituzione della s.p.a. con un unico socio
Inseguito alla riforma avvenuta nel 2001 è stata concessa la possibilità di costituire una spa da parte di un
singolo socio prevedendo adeguate garanzie per i creditori.
In esecuzione di quanto si evince dalla legge delega è stata quindi riconosciuta la liceità della spa
unipersonale sin dal momento della sua costituzione e si è introdotto il principio della responsabilità limitata
dell'unico socio.
Tutto ciò è stato accompagnato da una disciplina specifica a tutela dei creditori.
Per quanto riguarda tutte le operazioni poste in essere in nome della società prima della sua iscrizione
obbligato illimitatamente è il socio,unico fondatore in solido con coloro che hanno agito.
? stato poi previsto che in caso di costituzione di una spa per atto unilaterale il socio,unico fondatore,fosse
obbligato nell'integrale esecuzione dei conferimenti i versamenti in denaro devono essere effettuati entro 90
giorni.
L'articolo 2362 impone agli amministratori alcuni obblighi di pubblicità:dovranno depositare presso il
registro delle imprese una dichiarazione contente le generalità dell'unico socio.
Inoltre i contratti stipulati dalla società con l'unico socio e tutte le operazioni a suo favore sono efficaci nei
confronti dei creditori sociali se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del cda o da atto
scritto avente data certa anteriore al pignoramento.
Se quanto fin qui enunciato non viene rispettato in caso di insolvenza della società,per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le azioni appartenevano esclusivamente ad un'unica persona questa risponde
illimitatamente.
A livello organizzativo devono esistere un organo assembleare,uno amministrativo e uno di controllo
diverso distinti dalla persona del socio unico.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 10. Il capitale sociale nelle s.p.a
Il nostro legislatore non indica una definizione di capitale sociale né indica a quali particolari funzioni debba
assolvere.
Perciò la sua nozione e le sue funzioni si devono evincere dalle numerose disposizioni di cui è oggetto.
Di capitale sociale se ne parla in materia di disciplina delle snc e pertanto vi sono degli aspetti che si
attengono anche alla spa:
-è vietato ai soci di distribuire utili in presenza di perdite pregresse.
-prima dello scioglimento della società è impedito ai soci di riappropriarsi dei conferimenti destinati al
perseguimento dello scopo sociale.
Il capitale sociale può essere interpretato come quel surplus attivo nel patrimonio della società tale da
garantire in ogni momento che la differenza tra attività e passività sia almeno pari e comunque non inferiore
ad un determinato ammontare:il capitale sociale.
Sul piano quantitativo l'ammontare del capitale sociale è fissato nell'atto costitutivo e successivamente può
essere modificato sia in aumento che in diminuzione.
è necessario che il capitale minimo affinchè si possa costituire una spa sia fissato a 120000 euro salvo che
disposizioni speciali non aumentino tale soglia minima.
I conferimenti eseguiti dai soci e gli acquisti di crediti o beni nei 2 anni successivi alla costituzione della
società vengono assoggettati alla stima da parte di un esperto.
Sul piano qualitativo il legislatore opera una selezione dei conferimenti che possono concorrere a formare il
capitale sociale scartando quelli che mal si prestano a garantirne l'integrità.
Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o i servizi.
Al fine della conservazione di tale surplus iniziale ossia del rapporto costante tra capitale e patrimonio netto
intervengono delle norme a tutela:
-in presenza di una perdita di capitale non si può provvedere alla distribuzione degli utili fino a che il
capitale non sia reintegrato o diminuito in maniera corrispondente.
La riduzione del capitale diviene obbligatoria ogni qualvolta le perdite determinano una differenza tra
capitale e patrimonio netto superiore ad un terzo.
-lo scioglimento della società si determina qualora il surplus attivo della società scenda al di sotto del limite
previsto dal legislatore.
In virtù di questa regola la società viene posta in liquidazione a scopo precauzionale a prescindere dalla sua
effettiva incapacità di continuare l'attività produttiva.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 11. Il conferimento dei soci nelle s.p.a.
Il capitale iniziale di una spa si forma per mezzo di conferimenti da parte di soci.
Questo non significa che l'ammontare del capitale sociale corrisponda al somma dei conferimenti effettuati
dai soci,nè significa che per acquistare l qualità di socio si debba effettuare un conferimento il cui valore
concorra a formare il capitale sociale.
A differenza di quanto previsto per le società di persone in cui i conferimenti possono essere effettuati
indifferentemente come beni e servizi purchè assolvano al perseguimento dello scopo sociale nelle spa vige
un sistema chiaramente gerarchico che individua la tipologia di conferimenti possibili.
-Denaro:bene fungibile per eccellenza che non necessita di stima e non presenta rischi per l'integrità del
capitale.
L'art 2342 dispone che se i soci nell'atto costitutivo non stabiliscono diversamente allora si presuppone che
iul conferimento si debba effettuare in denaro.
In sede di costituzione di società ai soci che conferiscono in denaro è consentito di versare solo una parte
pari al 25% dell'intera somma promessa mentre l'altro 75% rappresenta un credito dei soci nei confronti
della società.
Ciò non viene concesso a coloro che attuano conferimenti in natura e quando si ha la presenza di un unico
socio.
Nel caso in cui il socio,una volta richiesto di completare il versamento,non vi adempia gli amministratori
della società possono provvedere,previa pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale,all'esecuzione
coattiva dell'obbligo ovvero alla vendita di azioni in danno del socio moroso il quale nel frattempo non può
esercitare il diritto di voto.
Nel caso optino per la seconda opzione gli amministratori devono prima provvedere a offrire le azioni agli
altri soci,in proporzione alla partecipazione già posseduta e a un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora
dovuti.
-Conferimenti in natura:anche nelle spa è possibile,a determinate condizioni,conferire entità utili diverse dal
denaro.
L'art 2343 regola espressamente l'apporto di beni in natura e crediti e l'art 2342 ultimo comma esclude che
possano formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.
La norma mira ad evitare che il valore di questi conferimenti venga imputato a capitale e concorra in misura
corrispondente a garantire l'integrità nei confronti di terzi:il valore della prestazione d'opera promessa dal
socio si presenta di dubbia utilità per soddisfare i creditori sociali.
Un ulteriore limite alla conferibilità di beni in natura nelle spa può derivare dall'obbligo di liberare
integralmente al momento della sottoscrizione le azioni emesse a fronte di tali apporti.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 12. Art. 2343, i conferimenti in natura
L'art 2343 prevede un'articolata disciplina volta ad assicurare una valutazione per quanto possibile esatta ed
obiettiva dei conferimenti in natura.
La sopravvalutazione di tali apporti potrebbe condurre all'emissione di azioni non interamente coperte e alla
creazione di un capitale parzialmente fittizio.
La valutazione di tali apporti è affidata ad un esperto nominato dal tribunale dove ha sede la società.
Compito dell'esperto è quello di redarre una relazione giurata della stima contenente:
-la descrizione dei beni o dei crediti conferiti.
-l'attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del
capitale sociale.
-criteri di valutazione seguiti.
In nessun caso il valore dei conferimenti potrà risultare complessivamente inferiore all'ammontare globale
del capitale sociale.
La norma in esame non fornisce indicazioni circa i criteri di valutazione che l'esperto debba utilizzare nella
stima dei conferimenti in natura ma la stima del perito deve rappresentare più oggettivamente possibile il
valore di mercato dei beni oggetto della sua perizia.
La stima effettuata dall'esperto è soggetta in ogni caso a verifica e laddove sussistono dei determinati motivi
anche ad una revisione da parte di amministratori nel termine di 180 giorni dalla data di costituzione della
società.
Gli amministratori sono chiamati ad intervenire se la minusvalenza fra il valore effettivo dei beni o dei
crediti conferiti e quello attribuito nella perizia superi il 20% del totale.
In tal caso il divario tra capitale e patrimonio deve essere necessariamente colmato attraverso l'annullamento
da parte di società delle azioni che risultino scoperte e la riduzione del capitale in maniera corrispondente o
mediante il versamento della differenza in denaro da parte del socio che ha effettuato il conferimento.
Se il socio non intenda farlo né intende restare nella società con una partecipazione decurtata allora potrà
recedere dalla società o altrimenti chiedere agli altri soci,ove lo statuto lo preveda,di ripartire le azioni
secondo un criterio non proporzionale che gli consenta di mantenere inalterata la sua posizione all'interno
della compagine sociale.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 13. Art. 2343ter
L'art 2343ter india alcuni casi nei quali non è richiesta la relazione giurata di stima.
Un primo caso riguarda il conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario se il
valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su un
mercato regolamentato nei sei mesi precedenti al conferimento.
La ratio di tale esenzione è quella di semplificare le procedure a fronte di conferimenti di strumenti
finanziari il cui valore di mercato sia facilmente riscontrabile.
L'art 2343bis prevede l'autorizzazione dell'assemblea e una successiva stima da parte di un esperto nominato
dal tribunale anche per quegli acquisti da parte delle società di beni o crediti appartenenti ai
soci,amministratori,fondatori o promotori a condizione che:
-avvengano nei due anni successivi ala sua costituzione.
-prevedano un corrispettivo almeno pari ad un decimo del capitale sociale.
L'art 2346 comma 4 dispone che a ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte
del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.
La disciplina introdotta dal nuovo testo dell'art 2346 sembra autorizzare ad una conclusione diversa a aprire
la strada alla partecipazione anche nelle spa di soci i cui conferimenti non siano affatto imputati a capitale.
Infatti tale disposizione consente da una parte di prevedere nell'atto costitutivo un'assegnazione delle azioni
basata su un criterio diverso da quello proporzionale ma dall'altra ribadisce il concetto che in nessun caso il
valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
Il combinato disposto di questi due precetti dovrebbe consentire di remunerare con azioni l'apporto di utilità
non imputabili a capitale come le prestazioni d'opera e di servizi senza tuttavia intaccare la funzione di
garanzia che tale istituto svolge nei confronti di terzi.
Si viene a creare una separazione netta tra ciò che il socio conferisce da una parte e ciò che concorre a
formare il capitale sociale dall'altra.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 14. I patrimoni destinati ad uno specifico affare
Le norme relative ai patrimoni destinati ad uno specifico affare delineano due fattispecie differenti:
-la costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare.
-il finanziamento di uno specifico affare mediante la distribuzione di proventi dell'affare stesso al rimborso
totale o parziale del finanziamento.
L'impatto innovativo sta in una deroga rispetto alla responsabilità patrimoniale sancita nell'art 2740 secondo
cui il debitore risponde all'adempimento delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri.
Per le obbligazioni contratte in relazione di uno specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio
ad esso destinato.
I proventi dell'operazione,infatti, costituiscono un patrimonio separato da quello della società:ciò comporta
la nascita di un nuovo centro di imputazione giuridica all'interno della società.
La costituzione del patrimonio destinato ad uno specifico affare è deliberata dal cda a maggioranza assoluta
dei suoi componenti.
La costituzione del patrimonio destinato è oggetto di un regime di puntuale di pubblicità attraverso il
richiamo delle disposizioni in tema di iscrizione e pubblicazione nel registro delle imprese delle
modificazioni dello statuto.
Per l'ipotesi di “finanziamenti destinati” la separazione dei proventi dall'affare è condizionata al deposito per
l'iscrizione nel registro delle imprese di copia di contratto di finanziamento nonché nell'adozione di sistemi
di incasso e contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare e a tenerli
separati dal restante patrimonio della società.
Per quanto riguarda la tutela dei creditori la legge pone limiti di tipi quantitativo all'operazione sancendo che
i patrimoni destinati non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del
patrimonio netto della società.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 15. Le partecipazioni azionarie delle s.p.a.
La spa è caratterizzata dal frazionamento delle quote partecipative in azioni (art 2346).
il valore rappresentativo delle azioni può essere colto sotto due livelli a seconda che venga in considerazione
il profilo tipologico della partecipazione sociale o che si faccia riferimento al titolo rappresentativo della
partecipazione azionaria.
Ogni azione,per ciascuna categoria,è rappresentativa di un complesso unitario di prerogative di identico
contenuto,le azioni hanno dunque uguale valore conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
La misura della partecipazione azionista è dalla dalla somma delle azioni in suo possesso in rapporto con il
numero totale delle stesse.
La determinazione di valore dell'azione è apprezzabile sul piano della proporzionalità con la totalità delle
partecipazioni sociali.
Fino alla riforma del 2003 la frazione unitaria di valore doveva essere indicata all'interno dell'atto
costitutivo:si doveva in via predeterminata calcolare il valore nominale di ciascuna azione,assoggettato alla
regola dell'immodificabilità,in mancanza di una deliberazione da parte dell'assemblea straordinaria.
La riforma ha introdotto un regime opzionale concedendo la facoltà ai soci di predeterminare o meno il
valore nominale di ciascuna azione,scelta che deve essere esercitata nel momento dell'atto costitutivo.
L'art 2328 prevede quindi solo un eventuale determinazione del valore nominale delle azioni nell'atto
costitutivo.
La scelta statutaria deve essere esclusiva in quanto non possono esservi azioni con e senza il valore
nominale.
In mancanza di predeterminazione statutaria del valore delle azioni la misura dei diritti e dei poteri connessi
alla partecipazione viene proporzionalmente riferita,anziché al capitale sociale,al loro numero in rapporto al
totale delle azioni emesse.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 16. Le categorie speciali di azioni
Lo statuto attraverso successive modifiche può prevedere la creazione di categorie speciali di azioni fornite
di diritti diversi per quanto concerne sia i diritti patrimoniali sia i diritti amministrativi.
L'uguaglianza delle azioni deve comunque essere assicurata nell'ambito di ciascuna categoria.
La possibilità di creare categorie speciali di azioni nasce risponde all'esigenza di incentivare la
sottoscrizione di azioni e la raccolta di mezzi finanziari da parte della società adattando le caratteristiche dei
titoli alle esigenze dei potenziali investitori.
I diritti della categoria devono essere approvati anche dall'assemblea speciale che riunisce i titolari di quella
azioni.
Di regola ciascuna azione attribuisce il diritto di voto nell'assemblea straordinaria o ordinaria;tuttavia l'art
2351 consente di creare azioni:
-completamente prive del diritto di voto;
-con voto limitato a particolari argomenti;
-con voto subordinato al manifestarsi di determinate condizioni.
La somma delle azioni limitate nell'esercizio di diritto di voto non può comunque eccedere la metà del
capitale sociale.
Per quanto riguarda i diritti patrimoniali,l'autonomia statutaria è libera di modificare,con il solo limite
rappresentato dal divieto del patto leonino,la misura e le modalità di percezione dei vantaggi e svantaggi
patrimoniali spettanti al socio sia in sede di distribuzione dell'utile d'esercizio che di liquidazione della quota
a seguito dello scioglimento del rapporto sociale.
Ecco alcune categorie speciali di azioni:
-azioni correlate:azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultato conseguiti dalla società in un
determinato settore o ramo di attività.
-azioni di godimento:azioni che possono essere attribuite a soci le cui azioni sono state rimborsate a seguito
di una riduzione volontaria del capitale.
Sono azioni tendenzialmente prive di diritto di voto e godono di diritti patrimoniali subordinati al preventivo
soddisfacimento dei titolari di azioni non ancora rimborsate.
Concorrono alla distribuzione degli utili solo per la parte residua dopo che agli altri soci è stato pagato un
dividendo pari all'interesse legale.
-azioni di risparmio:sono azioni prive di diritto di voto ma dotate di particolari privilegi di natura
patrimoniale.
Esse sono state introdotte per consentire alle società quotate di reperire del capitale di rischio anche da quei
azionisti interessati esclusivamente ai profili reddituali del loro investimento.
-azioni a favore dei prestatori di lavoro.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 17. Le assemblee speciali delle s.p.a.
Quando la società emette azioni di categorie speciali è previsto che i titolari delle azioni di ciascuna
categoria possano esprimersi collegialmente attraverso assemblee speciali per approvare o meno
deliberazioni dell'assemblea generale.
L'assemblea generale non è necessariamente composta dai soli titolari di azioni ordinarie ma può anche
coinvolgere azionisti di diverse categorie per cui non sia escluso il diritto di voto nell'assemblea
straordinaria.
La possibilità di esprimersi attraverso assemblee speciali viene riconosciuta anche ai possessori di strumenti
finanziari qualora questi conferiscano loro diritti amministrativi.
Problemi interpretativi vi sono circa la natura del pregiudizio che può legittimare l'adozione di una
deliberazione dell'assemblea speciale volta a impedirne il prodursi.
Il pregiudizio da tener presente è quel pregiudizio diretto ai diritti di una categoria,non rileva pregiudizio
quando si intenda colpire in modo omogeneo e in misura paritaria tutte le azioni di tutte la categorie.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale 18. La circolazione delle azioni
La partecipazione sociale è necessariamente rappresentata da azioni;lo statuto sociale però può prevedere
che le azioni non siano materialmente emesse ovvero non siano rappresentate da titoli o anche che le azioni
stesse siano trasferibili.
Analizziamo le azioni sotto il profilo dinamico della loro circolazione:
-azioni non rappresentate da titoli:in caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento delle
azioni ha effetto nei confronti delle società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci:sta a significare che
là dove la partecipazione non sia incorporata in un documento destinato alla circolazione il trasferimento
dell'azione deve essere iscritto nel libro dei soci affinchè l'acquirente acquisti la legittimazione all'esercizio
dei diritti sociali.
-titoli azionari al portatore:per quanto riguarda i titoli azionari,nel silenzio dello statuto o di leggi speciali,si
lascia al socio la scelta del regime di circolazione dei titoli,se al portatore o nominativo.
Si tratta di un'enunciazione di principio in quanto è manifesta la scelta del legislatore di imporre,per finalità
fiscali,la nominatività obbligatoria ai titoli azionari.
Fanno eccezione le società di investimento a capitale variabile e le azioni di risparmio,queste attualmente
sono una categoria dal contenuto aperto che si presta ad essere liberamente modellata dagli statuti.
I titoli non possono essere emessi al portatore finchè le azioni non siano state interamente liberate.
Le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo e conferiscono al possessore la
legittimazione all'esercizio di tutti i diritti sociali.
-titoli azionari nominativi:il loro trasferimento può seguire due modalità alternative:transfert e girata.
Il transfert è una fattispecie a formazione progressiva che si realizza mediante l'annotazione da parte della
società emittente del nome dell'acquirente sul titolo o sul libro dei soci ovvero con il rilascio di un nuovo
titolo intestato all'acquirente e la contestuale annotazione del suo nome sul libro stesso.
Tale metodo è da decenni obsoleto.
Normalmente la circolazione dei titoli azionari avviene per girata:si vuole soltanto che la girata sia
autenticata da un notaio o da un altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali.
Nel sistema del codice civile la girata del titolo nominativo costituisce soltanto una pre-leggittimazione in
capo al possessore del titolo:il giratario che si dimostra possessore del titolo in base ad una serie continua di
girate ha diritto di ottenere l'iscrizione nel libro dei soci e dunque mediante quest'ultima la legittimazione
piena .
Nel diritto societario non è così. Il legislatore nel 2003 ha compiuto una scelta radicale:il giratario è
comunque legittimato ad esercitare i diritti sociali.
Ne consegue che per i titoli azionari nominativi qualora si scelga il trasferimento per girata in luogo di
transfert il giratario acquisisce la piena legittimazione all'esercizio di tutti i diritti sociali indipendentemente
dall'iscrizione nel libro dei soci.
Il libro dei soci non scompare poiché resta salvo l'obbligo da parte della società di aggiornare il libro dei
soci;esso mantiene esclusivamente una funzione storica i informativa.
-titoli azionari dematerializzati:si può assoggettare le azioni al regime di dematerializzazione.
Determinate norme hanno imposto la dematerializzazione obbligatoria do strumenti finanziari negoziati nei
mercati regolamentati.
La conseguenza principale consiste nel fatto che le azioni di società quotate non possono più essere
materialmente emesse ma sono rappresentate da scritturazioni contabili all'interno di un sistema di gestione
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale accentrata.
Alessandro Conti Sezione Appunti
Dirirtto commerciale