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Lo scopo-fine delle società, art. 2247



L'art 2247 enuncia solo uno solo dei possibili scopi del contratto di società:lo scopo di divisione degli utili.
-scopo lucrativo:conseguire utili destinati ad essere successivamente divisi fra i soci.
Questo è lo scopo tipico che il legislatore assegna ad alcuni tipi do società:società di persone e società di capitali che perciò vengono definite società lucrative.
-scopo mutualistico:scopo che necessariamente devono perseguire le società cooperative.
Si sostanzia nel fornire direttamente ai soci benefici,servizi e occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato:procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.
Non è una società istituzionalmente preordinata alla realizzazione di uno scopo di lucro anche se non le è precluso di svolgere attività al fine del conseguimento degli utili.
-scopo consortile:tale fine è perseguibile da tutti i tipi di società tranne che le società semplici.
Tale fine si sostanzia nel poter garantire un vantaggio patrimoniale agli imprenditori consorziati:sopportazione di minori costi,realizzazione di maggioro guadagni nelle rispettive imprese.
Le società consortili non possono perseguire uno scopo di lucro.
Un dato rimane costante a tutte le società:sono enti associativi che operano con metodo economico e per la realizzazione di un risultato economico a favore esclusivo dei soci.



Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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