L'assemblea ordinaria nelle s.p.a.
Nelle spa l'esercizio dell'attività avviene attraverso un complesso apparato organizzativo composto da una pluralità di organi ciascuno dei quali è chiamato a svolgere peculiari funzioni:deliberative,amministrative e di controllo.
La funzione deliberativa consiste nella formazione della volontà sociale ed è affidata all'assemblea.
L'assemblea è un organo sociale composto da soci della società che prende decisione seguendo un criterio collegiale e maggioritario.
Nell'assemblea viene espresso la volontà della società attraverso il voto di una determinata maggioranza dei soci.
La legge poi distingue tra assemblea ordinaria e straordinaria.
La distinzione non esprime una duplicità di organi ma è funzionale alle diverse questioni che l'assemblea stessa deve trattare.
Tale diversità si sostanzia per la quantità di azioni necessarie ai fini della validità delle riunioni e delle approvazioni delle delibere (quorum costituivi e deliberativi) e per le diverse modalità di verbalizzazione.
Le competenze dell'assemblea ordinaria si differenziano a seconda della presenza o meno all'interno della società di un organo di sorveglianza.
Ai sensi dell'art 2364 nelle società prive di consiglio di sorveglianza l'assemblea ordinaria:
-approva il bilancio;
-nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
-determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
-elibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
-approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
Nelle società dove è previsto il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art 2364bis l'assemblea ordinaria:
-nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
-determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
-delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
-delibera sulla distribuzione degli utili;
-nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alessandro Conti
- Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto commerciale
- Titolo del libro: Gli imprenditori e le società
- Autore del libro: Ferrara Corsi
- Editore: Giuffrè
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