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La responsabilità dell'organo amministrativo delle s.p.a.


Gli amministratori:
-sono civilmente responsabili per l'inosservanza dei doveri a essi imposti dalla legge e dallo statuto.
-per l'osservanza di obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale gli amministratori rispondono anche nei confronti dei creditori sociali.
-responsabilità personale degli amministratori per violazione del dovere generale di neminem laedere.
Non possono però essere sindacate le valutazioni e le scelte gestionali che siano mantenute nell'ambito della legalità e di un'amministrazione diligente.
La responsabilità degli amministratori è solidale  ma non si estende all'amministratore che dimostri di essere immune da colpa.
Quest'ultimo ha l'onere di far annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia al presidente dell'organo di controllo.
COLLEGIO SINDACALE:il controllo e la vigilanza sulla gestione dell'impresa sono state affidate a tale organo interno.
Attualmente nelle spa si può optare per dei sistemi organizzativi che non prevedono tale organo le cui funzioni vengono demandate al consiglio di sorveglianza,nel sistema dualistico e al comitato per il controllo sulla gestione nel sistema monistico.
La funzione del collegio sindacale rimane quella di vigilare sulla legalità e sulla correttezza del funzionamento e dell'amministrazione della società.
L'evoluzione della disciplina ha portato a un decremento dei compiti che precedentemente gli spettavano espugnando il controllo contabile per attribuirlo ad una società di revisione o a un singolo revisore.
Solo le società chiuse che non siano tenute alla redazione del consolidato possono prevedere statutariamente qualora adottino il sistema ordinario che il controllo contabile sia eserciato dal collegio sindacale.
Anche nelle società in cui il controllo contabile sia demandato ad una società di revisione o ad un unico revisore,il collegio sindacale possiede alcuni obblighi di vigilanza e ispezione come il controllo dell'adeguatezza del sistema contabile assunto.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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