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Struttura e contenuto dell'atto costitutivo

Struttura  e contenuto dell'atto costitutivo


La parte statutaria dell'atto costitutivo è quella di maggior preminenza essendo composta da regole che disciplinano la vita della società.
Ne discende che in caso di antinomie tra norme dell'atto costitutivo e norme dello statuto debbano prevalere le seconde.
Atto costitutivo e statuto dovranno essere redatti sotto forma di atto pubblico;la mancata stipulazione sotto questa forma è causa di nullità della società.
L'atto costitutivo contiene alcuni elementi necessari e può contenere disposizioni eventuali.
Tra i primi vi possono essere quelli che la cui mancanza determina la nullità della società,dagli altri vi possono essere quelli necessari la cui mancanza non determina invalidità dell'atto costituivo iscritto.
L'art 2328 prevede che l'atto costitutivo indichi almeno i seguenti elementi:
-le generalità del socio o dei soci fondatori:si devono indicare anche il numero di azioni sottoscritte da costoro.
-la denominazione:la denominazione sociale può essere formata in qualsiasi modo purchè contenga l'indicazione del tipo “società per azioni”. La denominazione costituisce oltre che il nome civile della società anche il suo nome commerciale cioè la sua ditta.
-le sedi:deve prevedere la localizzazione della sede della società e delle eventuali sedi seondarie indicando il comune dove esse sono poste.
-l'oggetto:l'oggetto sociale si identifica esplicitando l'attività economica che la società si propone di svolgere;l'attività deve essere possibile e lecita.
-il capitale sottoscritto e versato:il capitale sociale non può essere fissato a meno di 120000  euro.
-le partecipazioni azionarie:si deve indicare il numero e il valore delle azioni,le loro caratteristiche e le loro eventuali divisioni in categorie,l'emissione e le loro leggi di circolazione.
-il numero dei componenti degli organi sociali.
-la durata:la società può costituirsi a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Se manca nell'atto costitutivo la l'indicazione della durata questa si intenderà contratta a tempo indeterminato.
In una società con azioni non quotate e contratta a tempo indeterminato il socio potrà recedere dando il preavviso nei tempi indicati nell'atto costitutivo.
In una società con azioni quotate e contratta a tempo indeterminato l'unico modo di uscire dalla società è quello di disinvestire cedendo azioni nel mercato.
Oltre a questi l'atto costitutivi può contenere elementi eventuali:tra questi meritano menzione le clausole che regolano la decisione di controversie sociali ovvero tentano di prevenirle.
Solo gli statuti delle società chiuse possono contenere clausole compromissorie che devolvono ad arbitri le controversie insorgenti tra soci o tra soci e le società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.
 Ne discende che:
-le clausole compromissorie sono efficaci solo se contemplate nello statuto di una società le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato ne sono diffuse tra il pubblico in misura rilevante.
-sono compromettibili ad arbitri solo le questioni relative a diritti disponibili.
La clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci inclusi coloro la cui qualità di socio è inclusa nell'oggetto della controversia.
Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria quelle controversie per le quali per legge è previsto l'intervento del pubblico ministero.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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