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Le carrateristiche delle società di persone, di capitali e cooperative


Società di capitali:
avendo riconosciuta la  personalità giuridica, queste società devono avere per legge:
-un’organizzazione di tipo corporativo, cioè l’organizzazione è basata su una pluralità di organi ognuno con proprie funzioni e competenze.
-Gli organi sociali svolgono le loro funzioni, secondo il principio maggioritario.
-Il singolo socio non ha poteri amministrativi o di controllo, è importante che partecipi in assemblea per eleggere i membri dell’organo amministrativo e di controllo. Ciascun socio ha un peso in assemblea, in proporzione al capitale sociale sottoscritto.
La partecipazione sociale è trasferibile liberamente.


Società di persone:
non avendo  riconosciuta la personalità giuridica, queste società:
-Non è previsto che debbano avere un’organizzazione di tipo corporativo, cioè un’organizzazione basata su più organi
-Ogni socio a responsabilità illimitata ha potere amministrativo
-Il singolo socio ha potere amministrativo e di rappresentanza della società, a prescindere dall’ammontare di capitale conferito.
La partecipazione sociale è trasferibile solo con il consenso degli altri soci.
La personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale sono due tecniche legislative diverse che permettono di realizzare lo stesso disegno politico.

Società di capitali e società cooperative:
hanno riconosciuta la personalità giuridica, perciò essendo persone giuridiche, per la legge sono soggetti di diritto distinti dalle persone dei soci. I soci godono di piena e perfetta autonomia patrimoniale, perciò hanno una responsabilità limitata verso le obbligazioni sociali.
La società è titolare del proprio patrimonio, è proprietaria dei beni conferiti dai soci, ha diritti ed obbligazioni distinti da quelli personali dei soci.
Attraverso il riconoscimento della personalità giuridica il patrimonio della società è reso autonomo da quello dei soci; e quello dei soci è reso autonomo da quello della società.
I creditori personali del socio non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, perché si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto. Come i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci, perché distinto da quello della società.
Alle obbligazioni sociali contratte dai soci, risponde solo la società con il suo patrimonio, perché il socio gode dell’autonomia patrimoniale perfetta (responsabilità limitata). Se la società ha un unico socio, anche questo ha responsabilità limitata, purché rispetti due requisiti: pubblicità e conferimenti appurati.


Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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