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Il potere di rappresentanza degli amministratori delle s.p.a.


è il potere di agire in nome della società esprimendone l volontà nei confronti dei terzi.
Non coincide con il potere gestionale sotto un duplice aspetto:il potere gestionale riguarda la fase interna della gestione di impresa e l'assunzione di determinate decisioni mentre il potere di rappresentanza è relativo alla fase eventuale ed esterna della manifestazione di queste decisioni ai terzi con imputazione degli effetti alla società.
In secondo luogo il potere di rappresentanza non appartiene necessariamente a tutti gli amministratori ma solo a quelli espressamente indicati nell'atto costitutivo.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale,comprende cioè tutti gli atti da compiere in nome della società.
Per semplificare la disciplina il legislatore ha disposto che qualora vi fossero limitazioni dei poteri di rappresentanza,queste non sono opponibili a terzi salvo che la società provi che questi abbia intenzionalmente agito ai suoi danni.
Sono in ogni caso validi ed efficaci rispetto a terzi gli atti posti in essere dagli amministratori con rappresentanza sia se estranei all'oggetto sociale sia se compiuti in mancanza del relativo potere di gestione sia se eccedenti eventuali limiti del potere di rappresentanza.
Per le stesse ragioni l'invalidità della nomina degli amministratori con rappresentanza non è opponibile a terzi una volta effettuata la relativa pubblicità,salvo che la società provi che i terzi erano a conoscenza della causa di nullità o annullabilità.
DIVIETO DI CONCORRENZA: Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
La violazione di tale divieto costituisce di per sé giusta causa di revoca dell'amministratore,mentre l'obbligo di risarcire il danno alla società è connesso al suo effettivo prodursi in seguito alla violazione.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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s.p.a.