Definizione di società di fatto e società occulta
SOCIETà DI FATTO
Per la costituzione di una società semplice non è necessario l’atto scritto. Il contratto si può perfezionare anche attraverso fatti concludenti.
La società che si genera è regolata dalle norme:
-Società semplice se l’attività non è comm
-Società in nome collettivo se l’attività è comm
Soci occulti: la loro esistenza viene scoperta dopo il fallimento, ma questi devono cmq rispondere alle obbligazioni e al fallimento.
SOCIETà OCCULTA
è costituita con l’espressa volontà dei soci di non rilevarne l’esistenza all’esterno. La costituzione può avvenire per atto scritto oppure per comportamenti concludenti.
L’attività d’impresa viene svolta per conto della società, ma senza spenderne il nome, percio non viene esteriorizzata. cioè nei rapporti esterni non si spende il nome della società in quanto la società si presenta come impresa individuale.
Lo scopo dei soci è quello di evitare di rispondere alle obbligazioni in modo solidale ed illimitato. Tale scopo può essere raggiunto anche con strumenti idonei all’ordinamento.
se l’esistenza della società occulta viene provata/esteriorizzata dopo la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore individuale (socio), allora anche tutti gli altri soci risponderanno illimitatamente alle obbligazioni sociali ed al fallimento.
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Dettagli appunto:
- Autore: Alessandro Conti
- Università: Libera Univ. Internaz. di Studi Soc. G.Carli-(LUISS) di Roma
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto commerciale
- Titolo del libro: Gli imprenditori e le società
- Autore del libro: Ferrara Corsi
- Editore: Giuffrè
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