Riassunto del libro "diritto sindacale", nel quale si affrontano le dinamiche relative alle tipologie di sindacato, con riferimenti a CGIL, CISL e UIL, alle modalità del contratto collettivo e alle varie forme di protesta o sciopero. Con rimandi alle relative norme di legge e costituzionali
Introduzione al diritto sindacale
di Barbara Pavoni
Riassunto del libro "diritto sindacale", nel quale si affrontano le dinamiche
relative alle tipologie di sindacato, con riferimenti a CGIL, CISL e UIL, alle
modalità del contratto collettivo e alle varie forme di protesta o sciopero. Con
rimandi alle relative norme di legge e costituzionali
Università: Università Politecnica delle Marche
Facoltà: Economia
Titolo del libro: Diritto sindacale
Autore del libro: Galantino
Editore: Giappichelli
Anno pubblicazione: 20091. Libertà sindacale
ART.39 Cost. - 1° comma: L’organizzazione sindacale è libera
Titolo II L. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei Lavoratori): Della libertà sindacale e
Titolo III Dell’attività sindacale come legislazione di sostegno.
Significato del concetto di libertà sindacale:
libertà per i singoli o per i gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali
libertà per i singoli di aderire o non aderire ad un’organizzazione sindacale senza che ciò rechi loro
pregiudizio (artt.14 – 15 – 16 dello Stat.Lav)
questi diritti non valgono per militari di carriera (no scioperi, no creazione di assoc. professionali sindacali,
no adesioni alle stesse).
I militari di leva invece possono associarsi ma se in servizio o in divisa non possono esercitare attività
sindacale.
La polizia di Stato può avere un suo sindacato ma a parte, composto di soli membri di polizia e non affiliato
ad organizzazioni superiori.
Norme internazionali:
Convenzioni 87 e 98 dell’OIL (Organizz.Internaz. del Lavoro) - ratif. 1953
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – ratificata 1955
Carta sociale europea – ratificata 1965
Altri aspetti sulla libertà sindacale:
libertà delle organizzazioni rispetto allo Stato:
liberi da ingerenze, no al sindacalismo di Stato come le corporazioni (persone di diritto pubblico con
controllo statale – una per ogni categoria professionale)
libertà di avere più organizzazioni per ogni categoria produttiva.
libertà di attività sindacale: contratto collettivo e sciopero. Infatti la differenza tra il sindacato ed altre
organizzazioni di tutela professionale di lavoratori sono gli strumenti che utilizza.
Infatti sempre art.39 I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per
tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero è garantito dall’art.40 Cost, La libertà sindacale viene tutelata dal legislatore con delle
garanzie per renderla effettiva verso il datore di lavoro (Stat.Lav.)
La libertà di organizzazione sindacale è diversa dalla libertà di associazione dell’art.18 Cost.:
si specifica che l’azione sindacale è lecita
possono costituirsi anche sindacati con strutture non associative e che quindi operano in rappresentanza di
tutti i lavoratori, anche se non affiliati.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 2. Definizione di organizzazione sindacale
Definizione secondo diversi criteri:
criterio Funzionale: che riguarda le funzioni svolte. La loro attività è rivolta alla tutela di interessi
professionali (rapporti di lavoro anche autonomo).
criterio Strumentale: sindacati e partiti si differenziano per gli strumenti di cui fanno uso (i partiti hanno
canali di rappresentanza politica)
criterio Soggettivo: i soggetti che svolgono rappresentanza sindacale devono essere investiti direttamente dai
lavoratori.
criterio Strutturale: che riguarda la struttura come coalizione o aggregazione. Si tutelano gli interessi
collettivi
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO
Differenti valutazioni.
Non ci possono essere sindacati dei datori di lavoro perché:
I lavoratori si organizzano insieme per la tutela collettiva verso il datore. Il datore è singolo verso i
lavoratori. L’interesse del datore non è collettivo è individuale (profitto). L’interesse sindacale è collettivo
(persona umana, uguaglianza).
I datori di lavoro si associano in difesa verso il sindacato dei lavoratori
La Costituzione prevede prima l’art.39 sul sindacato e poi l’art.40 sullo sciopero. Non c’è previsione nei
riguardi dei sindacati dei datori.
L’attività sindacale dei datori è espressione degli artt.18 e 41 Cost (libertà di associazione e iniziativa
economica privata).
Ci possono essere sindacati dei lavoratori perché:
Il principio di libertà sindacale è ampio e nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE vi è espresso
riferimento.
L’ordinamento legislativo prevede a volte rappresentanze paritetiche datori-lavoratoti (es. commissioni di
conciliazione)
La Corte Costituzionale ha affermato che la libertà sindacale non è riferibile ai soli lavoratori. Ha inoltre
rimosso il reato di serrata richiamando proprio l’art.39
Non per questo che si possano equiparare.
Si differenziano per le diverse situazioni economico e sociali. Il legislatore ha in effetti previsto il diritto di
sciopero e non di serrata e la legislazione di sostegno. Si tende più quindi a non riconoscerle.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 3. Sindacato registrato e come associazione non riconosciuta
IL SINDACATO REGISTRATO: POSIZIONE GIURIDICA
Art.39
1° comma: “L’organizzazione sindacale è libera”
2° comma: “Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge”.
3° comma: “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica”.
4° comma: “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in
proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli
appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.
Quindi se il sindacato vuole stipulare contratti collettivi validi erga omnes è obbligato a registrarsi come
persona giuridica, e dotarsi di uno statuto a carattere democratico (elezione a maggioranza dei dirigenti e
conferimento di poteri all’assemblea dei soci).
Si rafforza la figura del sindacato maggiormente rappresentativo.
Tali disposizioni mancano di norme attuative perché:
Si temeva che la registrazione equivalesse a controllo statale (periodo post corporazioni).
I sindacati minori temevano il rafforzarsi di quelli maggiori con la contrattazione erga omnes.
IL SINDACATO COME ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
Quali norme regolano l’organizzazione sindacale?
Essa ha sia forma associativa che non associativa.
Forma non associativa ma elettiva la hanno le Commissioni interne, i Consigli dei Delegati (tutti aboliti) e
oggi le RSU. Così come le coalizioni o gruppi occasionali.
I sindacati sono in genere privi di personalità giuridica e sono quindi associazioni non riconosciute, regolate
quindi dall’art.36 del Codice Civile e seguenti.
Quindi anche se priva di personalità giuridica, sta in giudizio tramite il suo rappresentante ed ha una limitata
autonomia patrimoniale.
In particolare l’autonomia patrimoniale è perfetta:
L’associazione risponde col suo patrimonio.
I creditori personali dei soci non possono rifarsi sul patrimonio.
I soci non possono chiedere la restituzione della quota.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 4. Organizzazione per mestiere e ramo di industria
I gruppi professionali non sono categorie cui i sindacati si devono attenere.
Per contro acquistano esistenza giuridica quando si autoorganizzano.
Si possono avere sindacati di mestiere o per ramo di industria:
Sindacato di mestiere: es. saldatori, carpentieri. Mestieri del processo produttivo. Tipico anglosassone
Sindacato per ramo di industria: es. metalmeccanico, tessile, chimico. Viene dalla solidarietà di classe.
In Italia ci sono entrambi: es. i dirigenti, i piloti, i macchinisti (mestiere), il tessile, il chimico (ramo di
industria).
Struttura organizzativa:
L’unità di base è la struttura sul luogo di lavoro. Se manca, il lavoratore può associarsi alla struttura
territoriale di categoria (es. provinciale/tessile) che confluiscono in quelle regionali e poi nazionali. Le
strutture territoriali inoltre confluiscono in quelle intercategoria (tessile + chimico + le altre..). Infine le
strutture di categoria e intercategoria confluiscono con peso diverso nella Confederazione.
Abbiamo quindi una linea organizzativa orizzontale di tipo territoriale e delle linee organizzative verticali
secondo le categorie.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 5. Affiliazioni internazionali e pluralismo sindacale
LE AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI
Confederazione Europea dei Sindacati (CES), cui sono iscritte le tre le sigle italiane. CISL internazionale
(Confederazione Internazionale dei Sindacati Liberi), scissa dalla Federazione Sindacale Mondiale FSM.
Cgil con FSM, Cisl e Uil con Cisl internazionale. Poi la FSM si scioglie e anche Cgil con Cisl
internazionale.
IL PLURALISMO SINDACALE
Le tre maggiori confederazioni sono la CGIL, la CISL e la UIL. Esse sono dette maggiormente
rappresentative.
Poi ci sono altre confederazioni come la UGL (pubblico impiego), la CISAL.
Ci sono sindacati di mestiere (o professione o monocategoriali), come la CIDA (Dirigenti) che sono
confederate (raggruppano ad es. i dirigenti di aziende dell’industria, commercio, agricoltura, credito..)
Infine vi sono organizzazioni autonome di categoria non confederate ad altre strutture e sono ad es.
l’ANPAC (Piloti).
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 6. Lavoratori nell'unità produttiva. CGIL, CISL e UIL
Commissioni Interne: introdotte nell’industria 1943. Disciplinate dal CCNL.
Rapporti tra lavoratori e azienda. Prevenzione, controllo, funzioni consultive, propositive, conciliative,
gestione attività sociali e ricreative.
No funzioni di contrattazione anche se li svolge. Per cui i sindacati pensano di inserire una forma di
rappresentanza diretta del sindacato in azienda. Le SAS.
Le Sezioni Aziendali Sindacali sono associative.
Dal 1966 non si hanno più Commissioni Interne.
Le SAS hanno diffusione limitata e sostituite dai Consigli di Fabbrica.
Dal 1969 si hanno i delegati di reparto, elettivi, non sindacali. L’insieme dei delegati forma il Consiglio di
Fabbrica (o dei delegati). Rappresentativo di tutti. AL suo interno Comitato esecutivo.
Nel 1972 le confederazioni CGIL CISL e UIL riconoscono al Consiglio dei delegati poteri di contrattazione
sul posto di lavoro, affiancato dai sindacalisti esterni, riuscendo così a monopolizzare le contrattazioni e
inserire loro componenti all’interno. Ma ha vita breve (era rappresentanza di tutti i lavoratori e struttura
sindacale). Ma si era agli albori delle RSA Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Nel giugno 1995 l’art.19 dello Stat.Lav. viene modificato, abolendo la maggiore rappresentatività delle
confederazioni e abbassando la verifica della rappresentanza effettiva a livello aziendale. Allo spesso tempo
le confederazioni costituivano le RSU, che sostituiranno le RSA.
Nel 1991 CGIL CISL e UIL sostituiscono i Consigli dei delegati con le RSU (intesa recepita dal governo nel
1993 con Protocollo).
RSU: costituite in unità produttive con almeno 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali
firmatarie il Protocollo del 1993. In carica tre anni, decadono automaticamente.
Composizione mista: 2/3 eletti da tutti i lavoratori, su liste dei sindacati magg. rappr. (5%). Invece 1/3 scelto
dai sindacati, in proporzione ai voti ottenuti.
L’elezione dei 2/3 consente di monitorare la rappres.reale dei sindacati, che fino ad ora conferma le
maggiori confederazioni.
I sindacati che partecipano all’elezione di una RSU rinunciano alle RSA.
Comunque le RSA sono permesse purché costituite con statuto.
Il rappresentante per la sicurezza
Disciplinato dal Dlgs 81/2008 (ex 626/1994) viene eletto internamente alle RSU fino a 15 dipendenti. Oltre
va individuato nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, e viene eletto o designato.
Il numero e la modalità è indicata nel ccnl o in caso di mancato accordo dal Min.del lavoro o della funzione
pubblica per PA.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale Questi rappresentanti devono avere una formazione adeguata sia su normativa che rischi specifici. Hanno
diritto a permessi retribuiti e mezzi, accedere a luoghi di lavoro e documenti, ricevere informazioni.
I rapp.ti non possono subire pregiudizio per l’attività svolta e godono delle stesse tutele dei rapp.ti sindacali.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 7. Sindacati dei datori di lavoro. Confindustria e Confcommercio
L’ORGANIZZAZIONE SINDACALE DEI DATORI DI LAVORO
Confederazioni: CONFINDUSTRIA (grandi imprese) e CONFAPI (medio piccole).
Confed. Artigiane: CGIA e CNA.
Le imprese a partecipazione statale prima erano nell’INTERSIND e ASAP, poi poterono iscriversi alla
Confinustria, dove alla fine l’Intersind confluì.
CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTORI
FONTI
Schema di livelli come per Confederazioni dei sindacati.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 8. Rappresentatività del sindacato
LA RAPPRESENTATIVITA’ SINDACALE
IL SINDACATO MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVO
Gli artt.36-38 del Cod.Civ. non definisce in modo esclusivo la posizione giuridica del sindacato. Gli articoli
riguardano i rapporti interni.
Ma il sindacato sviluppa molti rapporti esterni, con diritti e prerogative. Esse sono concesse al sindacato
maggiormente rappresentativo.
Questo perché esso deve rappresentare una collettività più ampia di lavoratori rispetto agli iscritti.
Gli indici della maggiore rappresentatività
Consistenza del numero degli iscritti
Equilibrata presenza di un ampio arco di settori produttivi
Svolgimento di attività di contrattazione ed autotutela con caratteri di effettività, continuità e sistematicità.
Quindi pluralità di settori in pluralità di ambiti territoriali, anche se poi le maglie sono state allargate
logorando un po’ la qualificazione di maggiore rappresentatività.
Il sindacato comparativamente più rappresentativo
In presenza di due contratti collettivi per lo stesso gruppo professionale il legislatore attribuisce ad uno dei
due il compito di essere comparativamente più rappresentativo per quello che riguarda l’applicazione di una
norma legale come ad esempio la determinazione dell’obbligo contributivo che parte dalle retribuzioni come
parametro principale. La comparazione va effettuata sulla base degli indici già espressi.
La comparazione si usa anche per determinare quale sindacato debba disciplinare certe norme integrando la
legge esistente (es. fornitura di lavoro temporaneo, tempo parziale) mentre l’altro non potrà disporre in
materia.
Il problema erano contratti pirata al ribasso fatti da sindacati poco conosciuti.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 9. Partecipazione del sidacato più rappresentativo
ATTIVITA’ LEGISLATIVA E DI GOVERNO
Partecipazione alla composizione del CNEL: “esperi e rapp.ti delle categorie produttive, in misura che tenga
conto della loro importanza numerica e produttiva”.
Poteri di integrazione della disciplina legale a livello aziendale/territoriale/nazionale: es. apprendistato, part-
time
Poteri di deroghe in pejus: es, per mobilità di eccedenti la possibilità di assegnarli a mansioni diverse.
ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E GIUDIZIARIA
Inserimento di rapp.ti dei lavoratori e datori in organismi collegiali presso le strutture regionali e provinciali
del collocamento pubblico e gestione del mercato del lavoro
Partecipazione al Consiglio di vigilanza di Inps, Inpdap e Inail
Partecipazione al procedimento di concessione CIG e CIGS. Prima di chiederla i sindacati esaminano le
cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro
Partecipazione ad organismi giudiziari come le Commissioni di conciliazione presso la Direzione
provinciale del lavoro.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale 10. Accordo per il lavoro 1996 e patto sociale per sviluppo e
occupazione 1998
PARTECIPAZIONE INFORMALE ALL’ATTIVITA’ LEGISLATIVA E POLITICA ECONOMICA
GENERALE
POLITICHE DI CONCERTAZIONE E DIALOGO SOCIALE
Rapporti tra sindacati e istituzioni pubbliche:
attività legislativa: leggi contrattate che recepiscono accordi precedenti
indirizzi di politica economica generale del governo:
Protocollo Governo – Parti sociali del 1993
Concertazione triangolare per la politica dei redditi, due incontri annuali per obiettivi comuni su inflazione,
pil, occupazione.
Accordo per il lavoro 1996
Misure per l’occupazione: formazione professionale, nuovi rapporti (interinale), apprendistato, part-time
Patto sociale per sviluppo e occupazione 1998
Delineazione della Concertazione, specie se non comporta impegno di spesa. Può anche riguardare direttive
comunitarie
Patto per l’Italia. Contratto per il lavoro, intesa per la competitività e l’inclusione sociale 2002: senza CGIL.
Il Governo si impegna al dialogo per la stesura di DL di riforma del mercato del lavoro
Protocollo su previdenza lavoro ….2007: riprende il metodo concertativi
Accordo quadro per la riforma degli assetti contrattuali 2009: senza la CGIL. Ridisegna le regole della
concertazione
Si parla molto di concertazione anche se nel Patto per l’Italia si parla di Dialogo.
Comunque si intende uno scambio politico fra governo e parti sociali.
Cooperazione nel processo di formazione e attuazione delle decisioni di politica economica e generale.
Barbara Pavoni Sezione Appunti
Introduzione al diritto sindacale