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Locali per le RSA e Titolo III dello Statuto


ART. 27 – I LOCALI PER LE RSA

Il datore nelle unità produttive di almeno 200 dip. pone permanentemente a disposizione delle RSA per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno dell’unità o nelle immediate vicinanze.
Per le unità con numero di dip. inferiori, possono usufruire di un locale, su richiesta per le riunioni.
Idoneità: sufficientemente capiente, e arredato
Immediate vicinanze: solo se non vi è un locale idoneo all’interno.

Avere un locale non significa poter invitare tutti senza il consenso del datore (art.20)


IL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO III DELLO STATUTO

Art.35
Sono tenute le imprese e non i datori non imprenditori (es. partiti, sindacati)

Se l’impresa ha una sola unità produttiva, è tenuta solo se ha almeno 16 dip. (o 6 se agricola)
Se l’impresa ha più unità produttive, è tenuta solo verso i dip. che nelle unità produttive sono almeno 16 (o 6)
Se l’impresa ha più unità produttive tutte nello stesso comune, vale la regola dei 16 dip. (o 6)

Per i datori non imprenditori, si ritiene che al loro interno non ci siano situazioni conflittuali (??)

Concetto di impresa:
“Chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata ai fini della produzione o dello scambio di beni e servizi” art. 2082 c.c.
Si presuppone il fine di lucro, non quindi se sopravvive con donazioni, sussidi o altro. Non imprese quindi i partiti, sindacati, datori di lavoro domestico..
Sono imprese invece le società cooperative in quanto il lucro sono vantaggi economici per i soci, ed anche ristorni.

Concetto di unità produttiva:
“sede, stabilimento, ufficio o reparto autonomo” art. 35 Stat.Lav.
Articolazione autonoma dell’impresa, dotata di autonomia strutturale e funzionale. Che può quindi effettuare attività produttiva, con indipendenza tecnica e amministrativa.

Numero dei dipendenti:
Non sono considerati i lavoratori con contratto di formazione-lavoro, gli apprendisti, gli occasionali, i dirigenti, i lavoratori a domicilio (controverso), i lavoratori di società collegate.
Sono invece conteggiati, i lavoratori esterni come i piazzisti, i manutentori, lo sono i contratti a termine se superiori a nove mesi, i part-time, in proporzione all’orario.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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