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Libertà sindacale


ART.39 Cost.  - 1° comma:  L’organizzazione sindacale è libera

Titolo II L. 300 del 20/05/1970 (Statuto dei Lavoratori): Della libertà sindacale e
Titolo III Dell’attività sindacale come legislazione di sostegno.

Significato del concetto di libertà sindacale:
libertà per i singoli o per i gruppi di promuovere la costituzione di organizzazioni sindacali
libertà per i singoli di aderire o non aderire ad un’organizzazione sindacale senza che ciò rechi loro pregiudizio (artt.14 – 15 – 16 dello Stat.Lav)

questi diritti non valgono per militari di carriera (no scioperi, no creazione di assoc. professionali sindacali, no adesioni alle stesse).
I militari di leva invece possono associarsi ma se in servizio o in divisa non possono esercitare attività sindacale.
La polizia di Stato può avere un suo sindacato ma a parte, composto di soli membri di polizia e non affiliato ad organizzazioni superiori.

Norme internazionali:
Convenzioni 87 e 98 dell’OIL (Organizz.Internaz. del Lavoro) - ratif. 1953
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – ratificata 1955
Carta sociale europea – ratificata 1965

Altri aspetti sulla libertà sindacale:
libertà delle organizzazioni rispetto allo Stato:
liberi da ingerenze, no al sindacalismo di Stato come le corporazioni (persone di diritto pubblico con controllo statale – una per ogni categoria professionale)
libertà di avere più organizzazioni per ogni categoria produttiva.
libertà di attività sindacale: contratto collettivo e sciopero. Infatti la differenza tra il sindacato ed altre organizzazioni di tutela professionale di lavoratori sono gli strumenti che utilizza.
Infatti sempre art.39 I sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
Il diritto di sciopero è garantito dall’art.40 Cost, La libertà sindacale viene tutelata dal legislatore con delle garanzie per renderla effettiva verso il datore di lavoro (Stat.Lav.)
La libertà di organizzazione sindacale è diversa dalla libertà di associazione dell’art.18 Cost.:
si specifica che l’azione sindacale è lecita
possono costituirsi anche sindacati con strutture non associative e che quindi operano in rappresentanza di tutti i lavoratori, anche se non affiliati.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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