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Disciplina giuridica del contratto collettivo


I SOGGETTI, LE PROCEDURE DI STIPULAZIONE, LA FORMA

Soggetti stipulanti: Organizzazioni sindacali contrapposte, datori/lavoratori
Soggetti abilitati a contrattare: es. RSU a livello aziendale (1/3 viene nominato dai sindacati stipulanti i contratti aziendali, creando raccordo). Per i sindacati legittimati si creano dei conflitti di forza, non tanto fra i tre maggiori (anche se accade) ma con i sindacati autonomi forti di categoria.
Procedure di stipulazione: Definite nel Protocollo 1993 (e poi Accordo 2009 non firmato Cgil).
Tre mesi prima della scadenza le parti si incontrano per avviare le trattative (indennità di vacanza contrattuale). Il contratto sebbene nuovo ed in sostituzione del precedente, lo copia ed aggiorna solo nei contenuti di conflitto/consenso.
Le organizzazioni presentano almeno 6 mesi prima della scadenza, una piattaforma rivendicativa con elenco richieste, sottoposta all’approvazione delle assemblee sindacali (per i contratti aziendali almeno 2 mesi prima).
Le trattative possono prolungarsi e se scade il periodo di pausa raffreddamento si sciopera. Si valuta il rapporto di forza. Se il conflitto è aspro intervengono i politici (Min.Lavoro o competente per settore  es. sanità, trasporti) anche locali (presidente di regione, sindacato..) su richiesta delle parti o propria iniziativa anche se le parti non sono tenute ad aderire alla proposta di soluzione. L’ipotesi di accordo viene a volte sottoposta alle assemblee o referendum. Si firma.
La Forma: scritta pena nullità (in mancanza di una specifica norma di legge, il contratto collettivo può essere stipulato in ogni forma)

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
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