Pluriovvensività e atti discriminatori
Il comportamento del datore può colpire in via immediata gli interessi collettivi ed in via riflessa il lavoratore.
Non ci si può riferire all'art.28 per i diritti del solo lavoratore.
Esempi di plurioffensività:
licenziamento del lavoratore per motivi sindacali
trasferimento per motivi sindacali
atti discriminatori o concessioni di trattamenti di maggior favore
licenziamento collettivo
Il lavoratore agirà per le vie normali, il sindacato secondo l'art.28, in quanto azione distinta e autonoma.
Nel caso di licenziamento, l'azione del sindacato può reintegrare il lavoratore ma non risarcirlo per danno.
Ma la sentenza in via definitiva che accerta la antisindacalità può essere titolo per richiesta risarcimento.
Continua a leggere:
- Successivo: Rifiuto di trattative sindacali e discriminazioni
- Precedente: Comportamento antisindacale
Dettagli appunto:
-
Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Galantino
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2009
Altri appunti correlati:
- Diritto Sindacale
- Diritto sindacale
- Diritto del lavoro nella pubblica amministrazione e nelle aziende sanitarie
- Diritto privato
- Relazioni tra sindacati e imprenditori in Italia dal fascismo ad oggi
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- Il Diritto del Lavoro della Repubblica Popolare Cinese alla luce del diritto internazionale
- Tra tradizione e innovazione: l'industria della carta in Italia
- Il ruolo economico nazionale del sindacato operaio italiano nei due dopoguerra
- Il modello neocorporativo nel sistema politico italiano (1945-2005)
- Deregolamentazione del mercato del lavoro e ridefinizione della rappresentanza sindacale
Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.