Skip to content

Diritto di sciopero. Fondamento e natura


LO SCIOPERO: LIMITI ESTERNI

IL DIRITTO DI SCIOPERO: FONDAMENTO

Art. 40 Cost. “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”

La Legge 146 del 1990 ha attuato tale articolo. Fino ad allora, creatività.

Fondamento: Intanto contrapporre lo sciopero come reato del periodo corporativo allo sciopero come diritto. Poi il diritto di sciopero subito dopo la libertà di organizzazione sindacale, la rafforza. Qui lo sciopero è uno strumento per fini contrattuali.
Non c’è invece il diritto di serrata, perché così equilibra le parti sociali (art.3 Cost)
Effettiva partecipazione dei cittadini-lavoratori alla vita politica, economica e sociale

E’ infatti lecito anche per fini politici purchè non diretto a sovvertire l’ordinamento costituzionale e purché non diretto a ostacolare/impedire il libero esercizio dei poteri nei quali si esprime la sovranità popolare.

Comunque con lo sciopero va sempre tutelato un interesse collettivo e non individuale.

IL DIRITTO DI SCIOPERO: NATURA

Diritto soggettivo potestativo:
Diritto assoluto della persona o di libertà o diritto politico:
Lo sciopero come diritto politico (non politico per il lavoratore) è lecito penalmente ma non per il profilo disciplinare.

Si ridefinisce lo sciopero: “astensione collettiva dal lavoro disposta da una pluralità di lavoratori per la tutela dei propri interessi professionali, cioè degli interessi attinenti alla propria condizione sociale ed economica.

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.