Skip to content

Rifiuto di trattative sindacali e discriminazioni


Il datore non commetterà comportamento illecito se:
reagisce a comportamenti illeciti dei lavoratori (es. sciopero illegittimo)
non permette l'assemblea non richiesta o richiesta in modo non conforme
non risponde a richiesta scritta di assemblea (il datore non è tenuto)
non fornisce altri locali diversi da quelli già forniti per l'attività
lede interessi diversi da quelli tutelati
inadempie accordi sindacali
esercita diritti riconosciuti dalla legge o dal ccnl (es. licenzia per giustificato motivo un dirigente RSA)
se non ostacola diritti riconosciuti es. se si rifiuta di trattare
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – DUBBI DI COSTITUZIONALITA'

Sono legittimati ad agire in base all'art.28 “gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.
Non quindi quelle maggiormente rappresentative.

Non quindi:
singoli lavoratori, anche coinvolti
organizzazioni sindacali prive di diffusione nazionale

Ci si è posti il dubbio di costituzionalità perché:
i diritti sindacali sono dei lavoratori anche singoli
discriminazione fra organizzazioni
Ma i dubbi sono stati respinti perché:
secondo l'art.24 ci sono già strumenti per agire in giudizio normalmente “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Quindi l'art.28 è un rafforzamento della tutela per i sindacati

Tratto da INTRODUZIONE AL DIRITTO SINDACALE di Barbara Pavoni
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.