Rifiuto di trattative sindacali e discriminazioni
Il datore non commetterà comportamento illecito se:
reagisce a comportamenti illeciti dei lavoratori (es. sciopero illegittimo)
non permette l'assemblea non richiesta o richiesta in modo non conforme
non risponde a richiesta scritta di assemblea (il datore non è tenuto)
non fornisce altri locali diversi da quelli già forniti per l'attività
lede interessi diversi da quelli tutelati
inadempie accordi sindacali
esercita diritti riconosciuti dalla legge o dal ccnl (es. licenzia per giustificato motivo un dirigente RSA)
se non ostacola diritti riconosciuti es. se si rifiuta di trattare
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE – DUBBI DI COSTITUZIONALITA'
Sono legittimati ad agire in base all'art.28 “gli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse”.
Non quindi quelle maggiormente rappresentative.
Non quindi:
singoli lavoratori, anche coinvolti
organizzazioni sindacali prive di diffusione nazionale
Ci si è posti il dubbio di costituzionalità perché:
i diritti sindacali sono dei lavoratori anche singoli
discriminazione fra organizzazioni
Ma i dubbi sono stati respinti perché:
secondo l'art.24 ci sono già strumenti per agire in giudizio normalmente “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi”. Quindi l'art.28 è un rafforzamento della tutela per i sindacati
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Barbara Pavoni
[Visita la sua tesi: "L'evoluzione della valutazione nel pubblico impiego"]
- Università: Università Politecnica delle Marche
- Facoltà: Economia
- Titolo del libro: Diritto sindacale
- Autore del libro: Galantino
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2009
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