Negli appunti vengono trattati questi argomenti: il diritto e la norma giuridica, le fonti del diritto, efficacia temporale e spaziale delle norme giuridiche, l'interpretazione della legge, rapporto giuridico, fatto e atto giuridico, la prescrizione e la decadenza del contratto. Le obbligazioni, obbligazioni soggettivamente è oggettivamente complesse, adempimento, le obbligazioni pecuniarie, l'inadempimento, la mora del debitore, estinzione delle obbligazioni per cause diverse dall'adempimento, modificazioni del rapporto giuridico.
Corso di diritto privato
di Sara Zauli da Baccagnano
Appunti presi dal libro "Corso di diritto privato" di Iorio, editore Giappichelli, e
integrati con le lezioni del docente. Argomenti trattati: il diritto e la norma
giuridica, le fonti del diritto, efficacia temporale e spaziale delle norme
giuridiche, l'interpretazione della legge, rapporto giuridico, fatto e atto giuridico,
la prescrizione e la decadenza del contratto. Le obbligazioni, obbligazioni
soggettivamente è oggettivamente complesse, adempimento, le obbligazioni
pecuniarie, l'inadempimento, la mora del debitore, estinzione delle obbligazioni
per cause diverse dall'adempimento, modificazioni del rapporto giuridico.
Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Esame: Diritto privato
Docente: prof. Iorio1. Diritto: definizione
Il diritto è l’insieme di regole utili per dirimere le controversie tra uomini. Esso ci indica quale sia l’interesse
che prevale e quale deve soccombere.
Tutte le norme giuridiche compongono l’ordinamento giuridico italiano.
La nostra società afferma un modello di convivenza fra uomini, è fondata sul rispetto della dignità umana e
ispirata ai principi di libertà e uguaglianza.
La Costituzione è la fonte di diritto più importante, a cui devono conformarsi le altre norme gerarchicamente
subordinate.
Per comprendere il senso di una norma si ha bisogno di una conoscenza ampia del nostro sistema. Talvolta
alcune norme giuridiche concorrono a disciplinare una stessa materia: queste norma compongono un istituto.
L’ordinamento giuridico è mutevole nel tempo.
Sara Zauli da Baccagnano Sezione Appunti
Corso di diritto privato 2. La legittimazione del diritto
Nel 1600 secondo Hobbes il diritto era ciò che il sovrano comandava, e nasceva dal desiderio dell’uomo di
sottoporsi ad un’autorità pur di trovare la garanzia dell’ordine e della pace sociale. Da una parta quindi c’era
il potere formale di cui era investito il sovrano; dall’altro il diritto veniva legittimato dal desiderio di
protezione contro la violenza generalizzata.
Nella nostra società il diritto viene legittimato dal consenso sociale, e posto da assemblee elette a suffraggio
universale e chiamate ad essere rinnovate periodicamente. Il diritto finisce per essere l’espressione dei
bisogni delle persone.
Sara Zauli da Baccagnano Sezione Appunti
Corso di diritto privato 3. Il diritto: carattere coercitivo e diritto naturale
Accanto alle regole di diritto abbiamo le regole di morale, costume e religione.
Le regole di morale sono basate sulla distinzione tra bene o male, quelle del costume tra giusto e sbagliato, e
quelle di religione da una fonte sovrannaturale. Talvolta coincidono con le regole di diritto. (Ad esempio
uccidere.)
La coercività del diritto ci permette di distinguere queste regole, dalle regole del diritto; infatti alle regole
della morale, di costume e della religione si obbedisce per adesione ai valori espressi dalle stesse regole. Il
diritto invece afferma la prevalenza di un determinato interesse rispetto all’altro, e impone l’osservanza delle
proprie regole. A chi non le rispetta sarà applicata una sanzione.
Il diritto va inteso come diritto positivo di una determinata società. Esiste un altro diritto, quello naturale,
costituito dai principi universali che tutelano interessi dell’uomo a prescindere dalla previsione di norme
giuridiche.
Sara Zauli da Baccagnano Sezione Appunti
Corso di diritto privato 4. La norma giuridica: generalità ed astrattezza
La norma giuridica è composta da più parti (commi) e ogni comma corrisponde una o più norme giuridiche
o altri frammenti. Sono formulate con il carattere di generalità ed astrattezza.
La norma è generale quando non si rivolge a determinate persone ma ad una serie indeterminata di soggetti;
la norma è astratta perché non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie ipotetica di fatti.
La sentenza del giudice risolve la controversia.
La fattispecie astratta è la descrizione del fatto contenuta in una norma giuridica; si definisce analitica
quando descrive in modo dettagliato la fattispecie astratta e contiene una clausola generale allorché sia
formulata in modo più ampio ed elastico. Una situazione che rientra nella descrizione contenuta nella
fattispecie astratta viene definita fattispecie concreta.
Per qualificare la fattispecie si deve raffrontare la fattispecie concreta con più norme giuridiche, che vanno
coordinate tra loro. Si ha il combinato disposto quando una soluzione giuridica deriva dalla lettura congiunta
di due o più norme.
Quando la fattispecie astratta si articola in più parti viene definita complessa, è semplice invece quando può
constare di un solo fatto.
Il carattere di generalità ed astrattezza può essere più o meno ampio.
Diritto comune: più ampio e generale; diritto speciale: delimitazione delle persone e dei fatti.
Principio di ragionevolezza: occorre evitare di trattare situazioni omogenee in modo differenziato, ovvero
situazioni disomogenee in modo eguale.
Le norme eccezionali sono eccezioni della regola generale, in virtù di una situazione che si è verificata.
Norme singolari (o norme fotografia) sono invece quelle norme che si riferiscono ad una singola situazione.
(l.n 17/1982 sullo scioglimento della P2).
“Leggi ad personam”: leggi che sono state emanate avendo la finalità di raggiungere determinati effetti
favorevoli per una singola persona o un gruppo ristretto.
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Corso di diritto privato 5. Norme giuridiche imperative e dispositive
La norma giuridica è detta imperativa quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo
difforme rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale.
(Esempio: contratto sul commercio di una sostanza vietata. Il contratto è nullo).
La norma è detta dispositiva quando si può modificare il contenuto e si possono regolare i rapporti in
maniera diversa da quanto previsto nella norma stessa.
La funzione integrativa prevede che la norma dispositiva venga applicata anche nel caso in cui manchi una
qualsiasi statuizione delle parti.
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Corso di diritto privato 6. La norma regola e la norma sanzione
La norma regola
E' una norma primaria che prevede una regola di condotta rivolta ai consociati al fine di orientarne il
comportamento nel senso desiderato.
Ogni norma-regola prevede a sua volta una norma-sanzione.
La norma sanzione
E' la conseguenza della violazione della regola di condotta. Se è violata si obbliga l'autore al risarcimento
del danno.
Vi sono norme che contengono solo regole di condotta, altre che contengono unicamente norme-sanzioni.
Altre entrambe.
Essa può avere funzione satisfattiva e si ha quando la violazione della regola è lesione di un interesse che la
stessa norma vuole proteggere; in quel caso la sanzione serve per eliminare la lesione e ripristinare
l'interesse tutelato dalla regola primaria.
Inoltre può avere funzione compensativa dove la sanzione consiste nell'obbligo di pagare una somma di
denaro, che costituisce un surrogato di valore economico equivalente alla perdita subita. (compensato della
perdita).
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Corso di diritto privato 7. Funzione punitiva della norma sanzione
Infine abbiamo la funzione punitiva che si ha quando è stata violata una regola di condotta che impone un
comportamento giacché sarebbe riprovevole il contrario. (omicidio punito con la reclusione); essa può avere
eventuale funzione preventiva che è una minaccia della sanzione (l'erede che vuole l'eredità deve
comportarsi adeguatamente nei confronti del de cuius).
-Potere legislativo (fare le norme); potere giurisdizionale (applicare le norme); potere esecutivo (il
Governo).
L'autorità giudiziaria ha la funzione giurisdizionale, ossia quella di applicare il diritto; una serie di norme
sono deputate a regolare il funzionamento dell'attività dei giudici.
Alcune norme contengono la previsione di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni: nell'art.
1376 del cod.civ. opera il principio consensualistico dove il compratore diventa proprietario di un bene
determinato per effetto dell'accordo con il venditore, e non in virtù della consegna del bene o del pagamento
del prezzo.
“se si verifica (a) allora ne discende (b)” quindi se viene violata una regola di condotta si applica la
sanzione; “se si verica (a) ne discende (b)” se si firma un contratto di compravendita il bene (a) viene
passato al compratore (b).
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Corso di diritto privato 8. Fonti del diritto: di cognizione e di produzione
Le fonti del diritto sono quegli atti o fatti che sono capaci di creare norma giuridiche, vengono definite fonti
di produzione.
Gli atti normativi sono atti scritti emanati dalle autorità competenti e con le procedure espressamente
previste.
Le norme giuridiche possono essere prodotte da autorità diverse, in quanto il nostro sistema è caratterizzato
dalla pluralità delle fonti di produzione.
I fatti sono usi normativi, non scritti, i quali possono produrre norma giuridiche.
Le fonti di cognizione sono i testi da cui si può apprendere il contenuto delle norme.
Elenco delle fonti del diritto
- Costituzione
- fonti comunitarie
- leggi ordinarie
- statuti e leggi regionali
- regolamenti
- usi normativi
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Corso di diritto privato 9. Fonti del diritto: principio gerarchico, di competenza e
cronologico
Principio gerarchico
Le fonti non sono tutte sullo stesso piano, esistono fonti di grado superiore e fonti di grado inferiore.
Le fonti di grado inferiore non possono contrastare quelle di grado superiore.
Nel caso dovesse accadere, la norma giuridica è illegittima, dunque destinata ad essere cancellata, in base
alle modalità previste. (legge parlamentare per lavoro solo agli uomini; in contrasto con la Costituzione)
Principio di competenza
ha la funzione di delimitare il raggio d'azione delle fonti di produzione, in base alle materie disciplinate.
Serve a delimitare il rapporto tra legge statale e legge regionale.
Principio cronologico
serve a risolvere possibili contrasti tra norme giuridiche emanate in tempi diversi dalla stessa fonte.
Infatti, ove più norme giuridiche create in momenti distinti disciplinano in maniera diversa la stessa
fattispecie, prevale la norma creata per ultima, che abroga la precedente.
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Corso di diritto privato 10. Fonti del diritto: la Costituzione
le norme della Costituzione dettano i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nonché i diritti e i
doveri dei cittadini.
La Costituzione ha natura rigida, quindi per modificarla c'è bisogno di una maggioranza parlamentare
qualificata.
Art. 138, 1° co., Cost.: le leggi di revisione della Costituzione sono adottate da ciascuna Camera con due
successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei
componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Lo stesso procedimento vale per le leggi costituzionali, cioè le leggi emanate in materie rispetto alle quali la
Costituzione formula una riserva di legge costituzionale. Determinate materie possono essere regolate
unicamente dalle leggi costituzionali.
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Corso di diritto privato 11. Fonti del diritto: la Corte costituzionale
Essa definisce l'illegittimità di una legge contraria alla Costituzione o alle altre leggi costituzionali.
La sentenza dell'illegittimità ha effetto generale e cancella definitivamente dall'ordinamento giuridico la
norma giudicata costituzionalmente illegittima.
Le sentenze interpretative di rigetto la Corte dichiara infondata la questione giacché il dubbio di legittimità
costituzionale si basa su un'errata interpretazione della norma impugnata; con le sentenze additive invece la
Corte dichiara illegittima una norma nella parte in cui non prevede ciò che invece sarebbe
costituzionalmente necessario prevedere.
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Corso di diritto privato 12. Fonti del diritto: le fonti comunitarie
atti normativi emanati dagli organi dell'UE, che hanno efficacia vincolante, all'interno dello Stato italiano.
I regolamenti comunitari sono atti normativi “esterni”, emanati dagli organi della UE, che contengono
norme giuridiche automaticamente operative negli stati membri. Le norme create dai regolamenti comunitari
vincolano direttamente lo Stato italiano nonché tutti i cittadini ed i soggetti dell'ordinamento, senza che sia
necessaria una legge che ne recepisca il loro dettato.
Sara Zauli da Baccagnano Sezione Appunti
Corso di diritto privato