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Obbligazioni alternative

OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE


Sono previste due o più prestazioni ma il debitore si libera eseguendone solo una.
Il codice civile specifica a chi spetta la facoltà di scelta: è il debitore ad effettuare la scelta, a meno che essa non sia attribuita al creditore o ad un terzo. La scelta diviene irrevocabile, e la facoltà di scelta è soggetta a decadenza. È previsto, infatti, che se il debitore non esegue la sua prestazione nel termine assegnatogli dal giudice, la scelta spetta al creditore.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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