L'abrogazione delle norme giuridiche
L'ABROGAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
Le norme non sono fisse ed immutabili. Una norma di legge viene abrogata quando perde di efficacia; il principio generale prevede che essa perda efficacia ad opera di una posteriore norma giuridica di pari valore gerarchico.
L'abrogazione è espressa quando una legge dichiara espressamente abrogata una precedente legge; è tacita quando le norme giuridiche posteriori risultano incompatibili con una o più norme giuridiche emanate in precedenza, oppure quando la legge successiva o altre fonti del diritto disciplinano un'intera materia, dato che la precedente normativa deve considerarsi superata da quella successiva.
La norma ripristinatoria è quelle norma che viene abrogata ma che a sua volta aveva abrogato un'altra norma giuridica. Ciò non vuol dire che la precedente venga ripristinata, a meno che non sia espressamente previsto.
L'abrogazione ha effetto ex nunc (la legge abrogata può essere applicata per i fatti in cui la norma era ancora attiva); l'incostituzionalità ha effetto ex tunc (come mai esistita).
Continua a leggere:
- Successivo: L'efficacia delle norme nello spazio
- Precedente: La successione delle leggi nel tempo
Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato
- Docente: prof. Iorio
Altri appunti correlati:
- Istituzioni di diritto romano
- Diritto privato
- Diritto Privato
- Fonti del Diritto
- Diritto Internazionale
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La dinamica dei mercati finanziari: Un'analisi delle relazioni tra i mercati finanziari negli anni di crisi
- Strategie di hedging e rischi finanziari
- Le alterazione del sistema delle fonti del diritto: i D.P.C.M. al tempo del Covid-19
- Il Contratto Telematico
- Le emissioni di debito a lungo termine delle imprese
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.