Atti giuridici negoziali
ATTI GIURIDICI NEGOZIALI
Quelli in cui l'intenzionalità e la consapevolezza si manifestano con maggiore intensità.
La volontà si manifesta sotto volontà dell'atto, cioè che un soggetto pone in essere una determinata dichiarazione nella sua pura materialità (volontà della dichiarazione). Se questa volontà manca del tutto allora l'atto è nullo. Si definisce invece volontà degli effetti giuridici se la volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano all'atto giuridico (volontà negoziale).
La coincidenza fra gli effetti giuridici e gli effetti voluti spiega perché l’ordinamento richiede la piena maturità ed idoneità del soggetto nel valutare gli effetti (voluti) dell’atto. Non basta, dunque, la capacità naturale di intendere e di volere, occorrendo anche la capacità legale di agire, che si acquista al compimento del diciottesimo anni di età (art. 2, 1° co., c.c.). Alla categoria degli atti giuridici negoziali appartengono il contratto, il matrimonio, il testamento, nonché, a titolo di esempio, le rinunzie, le ratifiche, le promesse, l’atto di fondazione.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato
- Docente: prof. Iorio
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