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Prestazione di dare e di fare

PRESTAZIONE DI DARE E DI FARE


Prestazione di dare
consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella consegna di un bene.
Il fatto illecito fa nascere un rapporto obbligatorio in cui il debitore è tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro.
Obbligazioni di genere: la consegna riguarda una cosa determinata solo nel genere.
Obbligazioni di specie: una cosa determinata nella sua identità.

Prestazione di fare
si dividono in obbligazioni di mezzo, in cui il debitore si obbliga a compiere una determinata attività idonea a realizzare il risultato che il creditore si aspetta; e obbligazioni di risultato dove il debitore si obbliga a realizzare il risultato che il creditore attende.
Nel primo caso il debitore è adempiente quando ha svolto la prestazione oggetto dell'obbligazione con il dovuto grado di diligenza. Nelle obbligazioni di risultato invece il debitore è considerato inadempiente quando non ha realizzato il risultato.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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