Funzione punitiva della norma sanzione
FUNZIONE PUNITIVA DELLA NORMA SANZIONE
Infine abbiamo la funzione punitiva che si ha quando è stata violata una regola di condotta che impone un comportamento giacché sarebbe riprovevole il contrario. (omicidio punito con la reclusione); essa può avere eventuale funzione preventiva che è una minaccia della sanzione (l'erede che vuole l'eredità deve comportarsi adeguatamente nei confronti del de cuius).
-Potere legislativo (fare le norme); potere giurisdizionale (applicare le norme); potere esecutivo (il Governo).
L'autorità giudiziaria ha la funzione giurisdizionale, ossia quella di applicare il diritto; una serie di norme sono deputate a regolare il funzionamento dell'attività dei giudici.
Alcune norme contengono la previsione di determinati effetti legali al verificarsi di certe situazioni: nell'art. 1376 del cod.civ. opera il principio consensualistico dove il compratore diventa proprietario di un bene determinato per effetto dell'accordo con il venditore, e non in virtù della consegna del bene o del pagamento del prezzo.
“se si verifica (a) allora ne discende (b)” quindi se viene violata una regola di condotta si applica la sanzione; “se si verica (a) ne discende (b)” se si firma un contratto di compravendita il bene (a) viene passato al compratore (b).
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato
- Docente: prof. Iorio
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