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L'irretroattività delle norme giuridiche

L'IRRETROATTIVITÀ DELLE NORME GIURIDICHE


La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. Può riferirsi soltanto a quelle fattispecie concrete che si siano verificate successivamente all'entrata in vigore della legge.
Il divieto assoluto di retroattività vale soltanto per la legge penale.
Una legge però può stabilire la regola dell'ultrattività: la nuova norma prevede che determinate fattispecie continuino ad essere regolate dalla disciplina precedente.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
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