Prestazione: inadempimento
PRESTAZIONE: INADEMPIMENTO
Non esecuzione della prestazione o l'esecuzione inesatta della stessa.
Art. 1218: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
-Fatto oggettivo: obbliga il debitore al risarcimento del danno;
-il debitore è ammesso a provare che l'inadempimento è derivato dall'impossibilità sopravvenuta derivante da una causa a lui non imputabile.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato
- Docente: prof. Iorio
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