Skip to content

Prestazione: inadempimento

PRESTAZIONE: INADEMPIMENTO


Non esecuzione della prestazione o l'esecuzione inesatta della stessa.
Art. 1218: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
-Fatto oggettivo: obbliga il debitore al risarcimento del danno;
-il debitore è ammesso a provare che l'inadempimento è derivato dall'impossibilità sopravvenuta derivante da una causa a lui non imputabile.

Tratto da CORSO DI DIRITTO PRIVATO di Sara Zauli da Baccagnano
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.