Fonti del diritto: normativi
FONTI DEL DIRITTO: NORMATIVI
I normativi sono sul gradino più basso delle fonti del diritto. Essi creano norme di diritto positivo non scritto. Sono definiti un fatto, ossia un evento giuridicamente rilevante e produttivo di norme giuridiche.
Nascono dal contesto sociale e si definiscono come un comportamento costante e generalizzato dei consociati .
Due elementi sono essenziali: l'elemento oggettivo e l'elemento soggettivo.
L'elemento oggettivo è costituito da un comportamento costante e generalizzato dei consociati; l'elemento soggettivo è costituito dalla convinzione che quel comportamento sia obbligatorio.
La consuetudine contra legem non può derogare ad una norma di legge; la consuetudine secundum legem è la norma scritta che abilita come fonte di diritto la consuetudine, che può operare nei limiti stabiliti dalle stessa fonte primaria; la consuetudine praeter legem è un uso normativo che si pone come la fonte di una materia.
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Dettagli appunto:
- Autore: Sara Zauli da Baccagnano
- Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto privato
- Docente: prof. Iorio
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