Appunti tratti dal libro "Istituzioni di diritto privato" (diritto civile) AA.VV., Ed. Simone 2002. Nella prima sezione viene trattato il concetto di compravendita, e i casi in cui si può parlare di contratto di compravendita. Nella seconda sezione vengono trattati i contratti di locazione e di prestito,quali la locazione, l'affitto, il leasing. Nella terza sezione invece vengono trattati i contratti di prestazione e di servigi, tra i principali che vengono proposti vi sono l'opera, l'appalto, il mandato,e il contratto di trasporto.Nella quarta sezione vi sono i contratti aleatori e di rendita, quali i contratti assicurativi. Nella quinta sezione vengono trattati i contratti di banca, di borsa e di conto corrente . Nella sesta e ultima sezione vengono analizzati i contratti diretti alla risoluzione delle controversie, quali la transazione, il compromesso e la clausola compromissoria. Nella seconda parte degli appunti vengono trattati i contratti di garanzia, quali la fideiussione, i lmandato di credito e l'anticresi.Nell'ultima parte degli appunti vengono proposti i contratti socialmente tipici, come il factoring e il franchising.
Istituzioni di diritto privato
di Beatrice Cruccolini
Appunti tratti dal libro "Istituzioni di diritto privato" (diritto civile) AA.VV., Ed.
Simone 2002. Nella prima sezione viene trattato il concetto di compravendita, e
i casi in cui si può parlare di contratto di compravendita. Nella seconda sezione
vengono trattati i contratti di locazione e di prestito,quali la locazione, l'affitto, il
leasing. Nella terza sezione invece vengono trattati i contratti di prestazione e
di servigi, tra i principali che vengono proposti vi sono l'opera, l'appalto, il
mandato,e il contratto di trasporto.Nella quarta sezione vi sono i contratti
aleatori e di rendita, quali i contratti assicurativi. Nella quinta sezione vengono
trattati i contratti di banca, di borsa e di conto corrente . Nella sesta e ultima
sezione vengono analizzati i contratti diretti alla risoluzione delle controversie,
quali la transazione, il compromesso e la clausola compromissoria. Nella
seconda parte degli appunti vengono trattati i contratti di garanzia, quali la
fideiussione, i lmandato di credito e l'anticresi.Nell'ultima parte degli appunti
vengono proposti i contratti socialmente tipici, come il factoring e il franchising.
Università: Università degli Studi di Perugia
Facoltà: Giurisprudenza1. Artt. 1470 ss. : la compravendita
La compravendita è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (definizione nell'articolo).
Elementi essenziali della compravendita: consenso, cosa, prezzo, causa (per qualificare il contratto:
trasferimento di proprietà o altro diritto dietro corrispettivo), forma.
La compravendita non vuole, di regola, forme determinate. È però solenne la vendita di beni immobili, per
la quale è richiesto ad substantiam, l'atto scritto.
Si tratta di un contratto consensuale: per il suo perfezionamento è sufficiente il semplice consenso delle
parti; traslativo: attua il passaggio della proprietà della cosa o della titolarità del diritto da un soggetto
all'altro; a titolo oneroso: entrambe le parti ricevono un vantaggio economico in cambio della loro
prestazione; sinallagmatico: a prestazioni corrispettive; commutativo: i vantaggi e gli svantaggi derivanti
dall'atto sono valutabili fin dal momento della stipulazione.
Si ha vendita perfetta anche senza pagamento del prezzo e senza trasferimento materiale del possesso della
cosa venduta. L'immediata efficacia reale in genere costituisce solo una regola.
La compravendita ha normalmente effetti reali immediati, ma vi sono alcuni casi in cui essa ha inizialmente
solo efficacia obbligatoria: non trasferisce cioè immediatamente la proprietà della cosa, ma obbliga il
venditore a trasferire successivamente la cosa stessa, conferendo al compratore solo un diritto di credito.
Il passaggio di proprietà, sia pure differito o condizionato, deve avvenire in virtù del consenso prestato al
momento della contrattazione: altrimenti non si avrebbe vendita perfetta ma preliminare con promessa di
vendita, con l’impegno di concludere un contratto definitivo: l’accordo deve essere sulla cosa, sul prezzo e
sul trasferimento del diritto.
L'accordo tra le parti si perfeziona con lo scambio di proposta ed accettazione (art. 1326 c.c.), ma nella
pratica commerciale si rinvengono ipotesi di perfezionamento automatico (es.: vendita a prelievo diretto,
acquisto di beni a mezzo di distributori automatici etc.).
OGGETTO: Vengono compresi la cosa e il prezzo, ma comunemente si intende la cosa alienata che può
essere materiale, un diritto o una universalità di beni. È possibile anche la vendita dell’eredità ma solo
quando si è aperta la successione e oggetto della vendita saranno i rapporti ai quali la successione si
riferisce: la generalità di diritti e obblighi ereditari di carattere patrimoniale.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 2. Diversi tipi di compravendita
• Alternativa
Ricorre quando due o più cose sono dedotte quali oggetto del contratto, ma una sola di esse deve essere
trasferita al compratore. Si applicano le norme degli artt. 1285 ss. c.c.; l'effetto traslativo si realizza al
momento della comunicazione della scelta dall'uno all'altro contraente.
• Di cose generiche
Ha ad oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere (es.: grano, stoffa, legno di qualsiasi
qualità). L'effetto traslativo si realizza al momento della specificazione.
• Di cosa futura
Per cosa futura si intende ciò che non è ancora venuto ad esistere, e cioè la res sperata e perciò la
compravendita di cosa futura è anche indicata come emptio rei speratae; essa è tradizionalmente
contrapposta alla cd. vendita di speranza o emptio spei, che va considerata esempio tipico di contratto
aleatorio (es. caso di un edificio da costruire: l’acquisto si verifica quando la cosa è venuta ad esistenza).
• Di cosa altrui
Ha ad oggetto una cosa che al momento della stipulazione del contratto non appartiene al venditore, ma a
terzi. Essa ha effetto solo tra gli stipulanti (art. 1478 c.c.), nel senso che fa sorgere a carico del venditore
l'obbligo di procurare la cosa e di trasferirla poi al compratore; quest'ultimo diviene proprietario nel
momento stesso in cui il suo venditore acquista la proprietà del bene.
Entrambe le parti devono avere coscienza che il bene è di altri.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 3. Definizione di prezzo
PREZZO: Elemento essenziale della vendita. Se invece del prezzo in denaro abbiamo la corresponsione di
altro bene avremo una permuta.
Il prezzo deve essere vero e certo quindi determinato o determinabile. La determinazione del prezzo può
essere rimessa alle parti o ad un terzo arbitratore. No è richiesto un prezzo giusto, ma ci sono dei limiti per
cui il contratto diviene rescindibile.
2 clausule sono importanti ,soprattutto per il commercio marittimo:
_ vendita a cif/caf quando nel prezzo sono compresi anche costo, nolo e premio di assicurazione.
_ il venditore si impegna solo a caricare la merce sulla nave noleggiata dal compratore.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 4. I principlai obblighi del venditore
- consegnare la cosa al compratore con tutte le pertinenze, accessori, tutti i documenti validi, frutti naturali e
civili.. (in caso di vendita ad efficacia reale); in mancanza di specifica pattuizione, la cosa deve essere
consegnata nel luogo ove il venditore aveva il domicilio, o nel luogo dove la cosa si trovava al momento
della conclusione del contratto.
- fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se ciò non è conseguenza immediata del contratto (in
caso di vendita ad efficacia obbligatoria; es.: vendita di cosa altrui);
- garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. Evizione:
È una garanzia con la quale il venditore assume il rischio dello spoglio subito dal compratore, in
conseguenza di una pronuncia giudiziaria che accerti un difetto nel diritto del venditore a vantaggio di un
terzo.
— in caso di evizione totale: il venditore deve restituire al compratore il prezzo pagato e rimborsargli le
spese di contratto e le spese successive e utili fatte per la cosa;
— in caso di evizione parziale: il compratore può ottenere una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento
del danno. Si applicano, però, le norme sull’evizione totale, qualora risulti, secondo le circostanze, che egli
non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario (art. 1480 c.c.).
La garanzia per evizione costituisce un effetto naturale del negozio e pertanto non occorre una specifica
pattuizione che la preveda. Il compratore può, però, rinunciarvi o contentarsi di una garanzia minore, come
può pattuire che ne derivino effetti più gravi (art. 1487 c.c.).
Tre momenti:
_ Pericolo dell’evizione: quando vi è pericolo di rivendica della cosa acquistata il compratore può
sospendere il pagamento del prezzo ancora dovuto.
_ Evizione minacciata: il venditore è implicato nel giudizio petitorio instaurato contro il compratore: il
compratore deve chiamare in causa il suo autore.
_ Evizione compiuta: quando la sentenza è passata in giudicato a favore del terzo il venditore deve tenere
sollevato il compratore.
Vizi: il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso
cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Riguarda i vizi della cosa nella sua entità
materiale o nella sua funzione, non riguarda la situazione giuridica. Si parla di vizi occulti e non conosciuti
dal compratore. Si può chiedere la restituzione o la diminuzione del prezzo insieme al risarcimento danni.
Mancanza di qualità nella cosa venduta: mancanza delle qualità promesse o essenziali per l’uso a cui la cosa
è destinata, è un elemento sostanziale (es.: in caso di frutta da esportazione, oltre a non avere imperfezioni,
deve essere a maturazione appena iniziata e non completata)
Se vi è stata una consegna di una cosa diversa da quella pattuita: l’azione è quella di risoluzione per
inadempimento
I principali obblighi del compratore:
- pagare il prezzo nel luogo e per il tempo convenuto;
- saldare le spese del contratto, salvo patto contrario.
Quando una cosa produce frutti o altri proventi, il compratore è tenuto a pagare gli interessi al venditore. Se
non sono stabiliti termini particolari le prestazioni sinallagmatiche devono avvenire simultaneamente. Il
compratore ha diritto alla sospensione del prezzo se tema un’evizione o gravino sulla cosa garanzie reali.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 5. L'inadempimento nella compravendita di cose mobili
se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata il venditore può depositaria in un luogo di
pubblico deposito, per conto e a spese dell’acquirente, dandogliene sollecito avviso.
Altro strumento può essere l’utilizzo della clausola penale preventivamente pattuita. Infine il venditore può
farsi restituire le cose non pagate.
La risoluzione avviene di diritto, sia a vantaggio del venditore che del compratore, quando, prima della
scadenza del termine stabilito per l’esecuzione della vendita, una delle parti abbia fatto offerta di della
propria prestazione e l’altra parte lasci poi cadere il termine senza adempiere.
La risoluzione avviene ipso iure purché entro 8 gg dalla scadenza, l’interessato comunichi all’inadempiente
che intende avvalersi della risoluzione legare. Se la comunicazione no è fatta entro il termine stabilito, si
applicano le norme che riguardano l’inadempimento.
Vendita coattiva o in danno: il venditore può vendere la cosa o ai pubblici incanti o al prezzo corrente e
soddisfarsi sul ricavato della vendita. Inoltre può chiedere anche il risarcimento dei danni. Compera coattiva
o in danno: per inadempimento del venditore che non consegna la cosa. È ammessa in caso di cose fungibili
con prezzo di mercato. Le cose si fanno acquistare per mezzo di persona autorizzata. Il compratore ha diritto
di ricevere la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo stabilito dal contratto ineseguito, oltre al
risarcimento dell’eventuale danno.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 6. Le caratteristiche del patto di riscatto
La vendita produce immediato effetto traslativo, ma è previsto il ritorno della proprietà al venditore: questi
si riserva il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e
rimborsando le spese fatte dal compratore (viene incontro alle esigenze del venditore di avere del liquido
sperando di riavere poi la proprietà). Per l'efficacia della dichiarazione è necessario che essa sia
accompagnata dalla restituzione della somma. Il diritto si può esercitare entro 2 anni per i beni mobili e 5
per i beni immobili (ma le parti possono stabilire anche termini inferiori). La clausola relativa al patto di
riscatto va stipulata al momento in cui il contratto si perfeziona e può essere in un atto separato.
Se manca contemporaneità il patto aggiunto diviene una promessa di retrovendita. Il riscatto ha efficacia
reale; se riguarda immobili, per rendere l'atto opponibile si deve procedere a trascrizione.
Il patto di retrovendita ha carattere obbligatorio: le parti si impegnano a fare una nuova vendita in senso
inverso. Questo tipo di patto presuppone l'intervento del compratore che deve dare il suo consenso. Questa
specie di preliminare di vendita non è sottoposta a tutte le limitazioni del patto di riscatto.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 7. Il patto riservato a dominio
In questa compravendita l’effetto traslativo è subordinato all’effettivo adempimento del compratore, e cioè
al versamento dell’ultima rata del prezzo pattuito.
La cosa viene consegnata subito, ma il trasferimento definitivo del diritto avviene al pagamento di tutte le
rate. Il rischio del perimento della cosa però, contrariamente ad ogni principio, passa al compratore al
momento della consegna. Vi è una particolare tutela del compratore, dato che in questo tipo di contratto è
spesso soggetto a clausole vessatorie.
la clausola relativa a questo patto va stipulata al momento in cui il contratto si perfeziona e può essere in un
atto separato.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 8. Forme o patti aggiunti e forme speciali di vendita
Il patto di prelazione
è la facoltà che il venditore si riserva, qualora il compratore si decida a rivendere la cosa, di ricomprarla a
parità di condizioni ma con preferenza rispetto ad eventuali acquirenti. Il patto ha efficacia obbligatoria.
La compravendita con riserva di gradimento
il contratto non si perfeziona finché il gradimento del compratore non sia comunicato al venditore; la figura
è simile all’opzione, dato che mentre il venditore è vincolato alla proposta il compratore può negare il
proprio gradimento senza motivazione. Il contratto vincola solo una parte: il "se" è lasciato all'arbitrio del
compratore. (Opzione: Contratto mediante il quale una parte si vincola verso l’altra a tenere ferma una
proposta contrattuale, mentre l’altra si riserva la scelta di accettarla o meno; produce, a carico dell’obbligato,
gli stessi effetti della proposta irrevocabile, essendo peraltro valido anche se non è fissato un termine per
l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice.
Colui che acquista la predetta facoltà di scelta paga talvolta alla controparte un corrispettivo; qualora non sia
pattuito alcun corrispettivo l’opzione si configura come un contratto a titolo gratuito.)
Compravendita a prova
Si tratta di vendita sottoposta alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea
all’uso cui è destinata. Il contratto è vincolante per entrambe le parti (es. vendita di un vestito).
Compravendita su campione
Si tratta di vendita perfetta e non sottoposta a condizione, ma il compratore può chiedere la risoluzione del
contratto per qualsiasi difformità che la merce consegnatagli presenti rispetto al campione.
Compravendita di massa o in blocco
In questo caso le cose generiche o fungibili che vengono offerte in blocco formano un bene individuato,
derogando alla disciplina in tema di vendita di cosa generica: si tratta dunque di vendita ad effetti reali
immediati (es. vendita di tutte le bottiglie della cantina).
Compravendita da piazza a piazza
Ricorre quando le merci non siano disponibili in loco, ma vi debbano essere trasportate; a tal fine risulta
necessario regolare i rapporti tra le parti, soprattutto in ordine all’insorgenza di eventuali rischi. Per tale
motivo la pratica commerciale conosce l’uso di particolari clausole, proprie della vendita con spedizione. La
funzione rappresentativa della merce è attribuita ad alcuni documenti, che sono titoli di credito: la consegna
dei titoli corrisponde alla consegna della merce.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 9. Definizione di riporto
Contratto reale con il quale una parte (riportato) trasferisce in proprietà ad un’altra (riportatore) titoli di
credito di una data specie contro il pagamento di un prezzo; al tempo stesso il riportatore si obbliga a
trasferire al riportato altrettanti titoli della stessa specie verso rimborso del prezzo, che può essere anche
aumentato o diminuito nella misura convenuta, alla scadenza di un termine ulteriore. Oggetto del riporto
sono soltanto i titoli di credito.
Il di più rispetto al prezzo, che il riportatore riceve, di regola, all’atto di riconsegnare i titoli, si chiama
riporto; se, invece, il rimborso è inferiore al prezzo ricevuto, la differenza si chiama deporto. Si ha riporto
alla pari quando la somma restituita è di ammontare eguale a quella ricevuta.
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 10. Definizione di permuta
È il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un
contraente all’altro.
Si tratta, più precisamente, di un contratto consensuale ad efficacia reale o obbligatoria. Lo scambio tra cose
o tra diritti può essere anche accompagnato dalla previsione o dal versamento di un conguaglio in denaro. La
natura del contratto di permuta resta inalterata se, indipendentemente dall’entità del conguaglio, risulti che la
comune volontà delle parti abbia dato maggior rilevanza allo scambio tra beni o diritti, piuttosto che al
denaro.
Alla permuta si applicano le norme stabilite per la vendita, in quanto compatibili, ma a differenza di quanto
previsto per questa, le spese della gravano su entrambi i contraenti in parti uguali, salvo patto contrario.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 11. Definizione di contratto estimatorio
È il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinate cose mobili, stimate per un certo prezzo,
all’altra (accipiens), che le riceve e si obbliga a pagarne il prezzo, con facoltà di liberarsi restituendo le cose
entro un termine stabilito.
Il contratto estimatorio è di frequente uso in settori di vendita al dettaglio (giornali, generi di abbigliamento
etc.), per regolare i rapporti tra fornitore e dettagliante, e per non addossare i rischi della mancata vendita a
quest’ultimo.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 12. Caratteristiche del contratto di somministrazione
Con questo contratto una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore di un’altra,
prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 c.c.).
È contratto consensuale, ad efficacia obbligatoria nel caso di somministrazione d’uso (di bottiglie per la
vendita di bevande, che debbono essere restituite), o ad effetti reali nella somministrazione di consumo
(fornitura di gas, energia elettrica etc. in cui le cose fornite vengono trasferite in proprietà al somministrato).
Si tratta di un contratto di durata.
La prestazione è periodica quando va ripetuta a distanza di tempo, a scadenze determinate (es.
somministrazione settimanale di foraggio ad una scuderia). Continuativa è invece la prestazione che si
prolunga ininterrottamente per tutta la durata del contratto (es. erogazione di acqua corrente).
Di frequente ricorrenza nel contratto di somministrazione è la cd. clausola di esclusiva, in virtù della quale
uno o entrambi i contraenti si impegnano a non offrire e/o chiedere la stessa prestazione ad altri in un
determinato ambito territoriale e per il tempo della durata del contratto.
Rileva infine il cd. patto di preferenza, di efficacia al massimo quinquennale, con cui il somministrato si
obbliga a preferire il somministrante, a parità di condizioni, per la stipula di un futuro contratto di
somministrazione avente lo stesso oggetto: la clausola viene indicata come tipico esempio di prelazione
convenzionale.
Sottospecie del contratto di somministrazione, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 1559 c.c., è il
contratto di Catering, di derivazione anglosassone, con cui una parte si obbliga verso corrispettivo di un
prezzo ad approvvigionare l’altra di pasti pronti per il consumo.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato 13. Definizione del contratto di locazione, art. 1571
artt. 1571 ss. È il contratto con il quale una parte (locatore) si obbliga a far godere all’altra (conduttore) una
cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo.
La locazione di beni mobili, come veicoli, animali, contatori, abiti da cerimonia, si suole chiamare
NOLEGGIO.
Si distingue la locazione ordinaria, nella quale il godimento delle cose non esige l’attività del soggetto che
ne riceve l’uso, dal contratto che ha per oggetto beni produttivi, chiamato AFFITTO (la più importante
specie di affitto è quella dei fondi rustici, ma si può affittare anche un’azienda industriale, una miniera…).
La locazione è un contratto consensuale: un contratto obbligatorio perché fa sorgere un vincolo tra le parti; è
sinallagmatico; c’è prezzo. Per la durata del rapporto di locazione è previsto il limite massimo di trent’anni.
Quando per il contratto di locazione è fissato un termine, il contratto di locazione non cessa con lo spirare
del tempo se, alla prima scadenza stabilita dal contratto o dalla legge, una delle parti non comunica
tempestivamente la disdetta.
La locazione superiore ai 9 anni è atto eccedente l’ordinaria amministrazione e se il contratto riguarda beni
immobili è prevista la forma scritta e la trascrizione.
Il contratto di locazione deve essere rispettato anche dall’acquirente del bene locato: è necessario però che il
contratto contenga data certa anteriore all’alienazione della cosa locata. La locazione non trascritta di beni
immobili urbani va rispettata dall’acquirente soltanto nel limite massimo del novennio.
L’acquirente del bene locato subentra in tutto il rapporto obbligatorio così com’era: nei diritti e negli
obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Beatrice Cruccolini Sezione Appunti
Istituzioni di diritto privato