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Definizione di affitto a coltivatore diretto


Si ha quando l’affittuario coltiva il fondo rustico prevalentemente col lavoro proprio o di persone della sua famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo tenuto conto anche dell’impiego di macchine agricole (art. 6, L. 203/82)..
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Per i nuovi contratti la durata minima è di 15 anni; i miglioramenti possono eseguirli entrambe le parti con l’osservanza di particolari procedimenti; è vietato il subaffitto.
Per l’AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE la disciplina è a tratti comune con quella riguardante l’affitto a coltivatore diretto. Si veda anche la legge 203/82.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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