Skip to content

Definizione di affitto a coltivatore diretto


Si ha quando l’affittuario coltiva il fondo rustico prevalentemente col lavoro proprio o di persone della sua famiglia sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo tenuto conto anche dell’impiego di macchine agricole (art. 6, L. 203/82)..
Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.
Per i nuovi contratti la durata minima è di 15 anni; i miglioramenti possono eseguirli entrambe le parti con l’osservanza di particolari procedimenti; è vietato il subaffitto.
Per l’AFFITTO A CONDUTTORE NON COLTIVATORE la disciplina è a tratti comune con quella riguardante l’affitto a coltivatore diretto. Si veda anche la legge 203/82.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.

Contattaci

Chi siamo

Da più di 20 anni selezioniamo e pubblichiamo Tesi di laurea per evidenziare il merito dei nostri Autori e dar loro visibilità.
Share your Knowledge!

Newsletter

Non perdere gli aggiornamenti sulle ultime pubblicazioni e sui nostri servizi.

ISCRIVITI

Skuola.net News è una testata giornalistica iscritta al Registro degli Operatori della Comunicazione.
Registrazione: n° 20792 del 23/12/2010. ©2000-2025 Skuola Network s.r.l. Tutti i diritti riservati. - P.I. 10404470014.