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Caratteristiche delle attività bancarie

Caratteristiche delle attività bancarie

FONTI: la disciplina dell’attività bancaria è in gran parte regolata da leggi speciali sull’esercizio del credito e la difesa del risparmio. Una regolamentazione unitaria e sistematica si trova nel TU delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con d. lgs. 385/1993 che prevede un riordino delle norme preesistenti e numerose innovazioni.
Sulla formazione della normativa vigente hanno inciso, in epoca recente, alcune normative CEE, dirette al coordinamento, tra gli stati membri, delle disposizioni in materia di attività creditizia.
Il Cc regola a parte i principali contratti bancari. La disciplina dei contratti bancari è di norma regolata anche da condizioni generali. Queste ultime, a propria volta, costituiscono oggetto di norme bancarie uniformi, dettate dalle organizzazioni di categoria (ABI), dirette ad una regolamentazione uniforme dei rapporti di banca, dall’altro, a precisare il contenuto di preesistenti usi bancari, interni o internazionali.
L’attività bancaria è costituita dalla raccolta di risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito.
L’esercizio dell’attività bancaria è riservato esclusivamente alle banche, a ciò autorizzate.
L’impresa bancaria è essenzialmente commerciale essa può essere esercitata solo da determinate persone giuridiche costituite in forma di società per azioni; la banca agisce in regime privatistico, utilizzando gli schemi contrattuali del diritto comune, ma è sottoposta a vincoli di carattere pubblicistico.
Si sono costituiti dei gruppi di polifunzionali, gruppi che svolgono attività finanziarie o strumentali: gruppi creditizi, gruppi che sono articolazioni di un’unica impresa.
Il testo unico presenta una tendenza del legislatore alla despecializzazione  delle banche superando le differenze strutturali e funzionali verso una semplificazione dei tipi: è scomparsa la distinzione tra Istituti di credito, fondata sul tipo di operazioni effettuate, cosicché tutte le banche possono erogare crediti speciali.
Permane la sola distinzione fondata sulla forma giuridica di società per azioni e società cooperativa: l’adozione della forma societaria cooperativa imposta per le banche popolari e di credito cooperativo, comporta l’applicazione di una diversa disciplina.
Le operazioni bancarie si distinguono in passive (la banca raccoglie capitali ricevendo credito dai suoi clienti; es. deposito di denaro, risconto, emissione assegni circolari…), e attive (la banca impegna, con la concessione di crediti, la propria disponibilità di capitali; es. apertura di credito, anticipazione bancaria, sconto…).
Ma non tutti i contratti bancari , disciplinati dal codice, sono operazioni di credito.  
Un intero titolo del testo unico è dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali: fondamentali norme dirette a disciplinare il comportamento delle banche nei confronti del cliente, al fine di garantirgli, come contraente debole, la conoscenza delle esatte condizioni di contratto e la certezza del suo futuro svolgimento.
I contratti devono essere redatti per iscritto e un esemplare deve essere consegnato al cliente. La forma non osservata rende il contratto nullo, ma la nullità può essere chiesta solo dal cliente.il testo unico detta delle disposizioni riguardanti gli interessi: da un lato si prevede la necessaria ed espressa indicazione, nel documento contrattuale, del tasso di interesse in una clausola che dovrà essere approvata per iscritto; dall’altro esso considera nulle e quindi non apposte, le clausole che, per la determinazione di tassi di interesse applicate fanno rinvio agli usi: si vuole così assicurare al cliente di poter verificare concretamente e puntualmente se il tasso è conforme ai patti.
Tutti gli istituti di credito devono dare pubblicità, in ciascun locale aperto al pubblico, delle condizioni economiche relative alle operazioni e ai servizi offerti.
Nei contratti di durata è prevista la facoltà per il cliente di modificare unilateralmente le condizioni, i prezzi, ed i tassi applicati. Le variazioni sfavorevoli al contraente devono essere comunicate pena l’efficacia della modificazione introdotta.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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