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Il Mandato, artt. 1703 ss. c.c.


Con il contratto di mandato una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra parte (mandante).
È un contratto consensuale (spesso l’accordo si deduce dalla situazione di fatto), bilaterale, ad effetti obbligatori, di natura personale; può essere a titolo gratuito, ma nel silenzio delle parti si presume oneroso.
Nell’esecuzione del rapporto in mandatario deve usare la diligenza del buon padre di famiglia; nell’esecuzione del mandato, il mandatario non può delegare ad altri i suoi compiti.
Quando il mandatario eccede i limiti fissati nel mandato, l’atto che esorbita resta a suo carico; il mandante tuttavia può far suo l’affare con la ratifica.

Il mandato può essere:

—    generale, se ha per oggetto la cura degli interessi globali del mandante relativamente agli atti di ordinaria amministrazione;
—    generico, limitatamente a talune categorie, se ha per oggetto il compimento di atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
—    speciale, se riguarda affari determinati;
—    nell’interesse esclusivo del mandante;
—    nell’interesse del mandante e del mandatario;
—    nell’interesse del mandante e di terzi;
—    collettivo, se conferito da più persone ad un solo mandatario, con unico atto e nell’interesse comune;
—    congiuntivo, se conferito a più persone che agiscono congiuntamente; questo tipo di mandato comporta responsabilità solidale verso il mandante.
—    disgiuntivo, se attribuito cioè a più mandatari con facoltà di non operare congiuntamente;
—    con rappresentanza se il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
—    senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome proprio ed acquista i diritti ed assume gli obblighi derivanti dal negozio che va a compiere per incarico del mandante. In tal caso si instaura un rapporto diretto tra terzo e mandatario, salvo l’obbligo di quest’ultimo di ritrasferire al mandante il diritto acquistato. Se il mandatario non ritrasferisce la proprietà del bene acquisito il mandante può agire con un’azione di rivendica.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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