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Caratteristiche del contratto di Factoring

Caratteristiche del contratto di Factoring

Contratto, molto diffuso nelle imprese, con il quale una parte (detta factor) acquista, a titolo oneroso, crediti non ancora esigibili di un’impresa, assumendo obblighi di gestione, riscossione e contabilizzazione (questo perché in genere, un’impresa che produce beni e servizi e contrae con altre imprese, non riceve molto spesso l’immediato pagamento del prezzo).
La funzione del factoring è, nella pratica commerciale, assai complessa: prevalente è la finalità di finanziamento o anticipatoria (l’impresa cedente riceve l’importo dei crediti ceduti, dedotto un corrispettivo costituente il compenso del factor, prima della scadenza). È configurabile, altresì, una funzione di assicurazione, quando il factor acquisti il credito con assunzione del rischio di insolvenza del debitore. Di regola, inoltre, il factor svolge servizi di contabilizzazione, amministrazione e gestione contenziosa dei crediti.
La cessione dei crediti può essere fatta pro-soluto, vale a dire con il rischio dell’insolvenza del debitore ceduto a carico del factor, ovvero pro-solvendo che prevede la rivalsa da parte del factor, e quindi una garanzia da parte del cedente circa la solvenza del debitore ceduto.
Dal contratto di factoring derivano per l’impresa cedente alcuni vantaggi quali: la semplificazione della gestione commerciale e l’alleggerimento dei servizi contabili; la possibilità di ottenere informazioni commerciali, utilizzando la vasta organizzazione del factor; il miglioramento della situazione finanziaria.
Data la natura complessa del contratto di factoring, ad esso risulta applicabile la disciplina generale sui contratti e, in secondo luogo, quella sulla cessione dei crediti.

Presupposti:
—    il cedente deve essere un imprenditore;
—    il cessionario deve essere una banca, o un intermediario finanziario, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto dei crediti di impresa;
—    i crediti ceduti devono attenere a contratti stipulati dal cedente nell’esercizio dell’impresa.
Mancando anche uno solo di questi requisiti si applicherà la disciplina del codice civile sulla cessione dei crediti di cui agli artt. 1260 e ss.
È previsto dal legislatore che, in mancanza di espressa rinuncia (totale o parziale) del cessionario, il cedente garantisca, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore. Quanto al regime di opponibilità della cessione ai terzi, occorre che il cessionario abbia pagato in tutto od in parte il corrispettivo della cessione con atto avente data certa.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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