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Artt. 1628-1654, l. 203/82 : Affitto di fondo rustico


Con il contratto di affitto di fondo rustico il locatore si limita a concedere il godimento del fondo verso un corrispettivo e l’impresa agricola viene gestita unicamente dall’affittuario (che diventa in tal modo imprenditore). Si tratta dunque di un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive. La l. 203/82 ha previsto il principio della determinazione e corresponsione del canone in denaro, sulla base del reddito dominicale del terreno moltiplicato per coefficienti compresi tra un minimo di 50 ed un massimo di 150 volte, secondo le decisioni di un’apposita Commissione Tecnica Provinciale.
Secondo il disposto degli artt. 12 e 22, l. 203/82 il contratto di affitto ha una durata minima di quindici anni, salve le eccezioni di cui all’art. 2 (o di sei anni in caso di affitto particellare ex art. 3 L. 203/82) e inoltre sono nettamente distinti 2 tipi di affitto di fondi rustici: secondo che il rapporto sia instaurato con un coltivatore diretto o con un affittuario non coltivatore (detto anche capitalista).
Per quanto riguarda i requisiti, non è richiesta alcuna forma particolare.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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