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Il conto corrente bancario, artt. 1852-1857 c.c.

Il conto corrente bancario,  artt. 1852-1857 c.c.


Il conto corrente bancario (o conto corrente di corrispondenza) è il contratto col quale la banca assume l’incarico di compiere, nei limiti della sua organizzazione, pagamenti o riscossioni di somme per conto del cliente e dietro suo ordine, diretto o indiretto.
Caratteristica dell’operazione è l’esistenza o la creazione di una disponibilità del cliente presso la banca, la quale svolge un servizio di cassa, provvedendo ad operazioni per conto del cliente e dietro suo ordine; tali movimenti sono annotati sul conto in addebito ed in accredito ed il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista.
Le somme accreditate sul conto corrente bancario sono produttive di interessi che devono essere resi pubblici dalle banche ed indicati nei contratti.
Le modalità di calcolo degli interessi sono disciplinate da precise leggi. Viene assegnato al C.I.C.R. il compito di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi su interessi maturati, cd. anatocismo, nelle operazioni bancarie, precisa che per le operazioni di conto corrente deve essere assicurata alla clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
Inoltre il C.I.C.R. stabilisce che, nelle operazioni in conto corrente, l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti e il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità; ne consegue che le operazioni di conto corrente possono prevedere la capitalizzazione periodica degli interessi, purché ciò sia contrattualmente stabilito nel rispetto del trattamento paritario dei contraenti (banche da un lato e clienti dall’altro).
Il codice civile non prevede il contratto di conto corrente bancario ma si limita a disciplinare (artt. 1852-1857 c.c.) le operazioni bancarie che possono essere regolate in conto corrente bancario.
Il conto corrente bancario pur non essendo un contratto formale, si perfeziona di regola con la sottoscrizione da parte del cliente di moduli prestampati predisposti dalla banca. Titolare del conto è la persona, la ditta o la società cui è intestato il conto.
Delle somme risultanti a suo credito il correntista può disporre per mezzo di ordini scritti o orali, ed in particolare richiedendo l’emissione di assegni circolari a proprio favore o a favore di terzi con addebito sul conto; con l’emissione di assegni bancari; mediante giroconto.
Il T.U. in materia bancaria prevede che per i rapporti regolati in conto corrente, la banca deve inviare al cliente con periodicità annuale (ovvero, a scelta del cliente, semestrale, trimestrale o mensile) un estratto conto avente lo scopo di consentire la liquidazione del conto e la capitalizzazione degli interessi.
Esso si estingue per scadenza del termine (contratto a tempo determinato); per recesso unilaterale di una delle parti (contratto a tempo indeterminato); per morte, interdizione o fallimento del correntista.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Beatrice Cruccolini
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