L’insegnamento mira a fornire allo studenti tutte le nozioni fondamentali di diritto riguardante gli intermediari finanziari.
Nella prima metà del corso sono stati analizzati diversi articoli del testo unico della finanza tenendo in considerazione le Sim, i consulenti finanziari, fondi comuni di investimento ecc.
Nella seconda parte del corso ci si è concentrati sul testo unico bancario, prendendo in considerazione in particolar modo i diversi contratti che la banca può stipulare e a quali condizioni. Anno 2019 - 2020
Diritto della banca e degli intermediari finanziari
di Elisa Bellati
L’insegnamento mira a fornire allo studenti tutte le nozioni fondamentali di
diritto riguardante gli intermediari finanziari.
Nella prima metà del corso sono stati analizzati diversi articoli del testo unico
della finanza tenendo in considerazione le Sim, i consulenti finanziari, fondi
comuni di investimento ecc. <br/>
Nella seconda parte del corso ci si è concentrati sul testo unico bancario,
prendendo in considerazione in particolar modo i diversi contratti che la banca
può stipulare e a quali condizioni. Anno 2019 - 2020
Università: Università degli studi di Genova
Facoltà: Economia
Corso: EIF (Economia Istituzioni Finanziarie)
Esame: Diritto della banca e degli intermediari finanziari
Docente: Andrea Pericu1. Nozione del mercato mobiliare
È definito come il segmento del mercato finanziario sul quale vengono prodotti e/o scambiati valori
mobiliari, ovvero i prodotti finanziari naturalmente destinati alla circolazione.
Un’importante distinzione è quella tra:
- mercati regolamentati, sottoposti ad una complessa disciplina speciale e
- mercati non regolamentati, regolati essenzialmente dalle norme generalmente applicabilialle
negoziazioni di strumenti finanziari.
Tra i mercato regolamentati ci sono i mercato all’ingrosso, dettaglio (dove scambio titoli anche in piccole
quantità).
È necessario distinguere:
• mercato primario – offerte di nuovi valori mobiliari che le imprese o la pubblica amministrazione
emettono per acquisire nuovo risparmio dove si acquistano i titoli al momento dell'emissione;
• mercato secondario – rappresentato dai mercati finanziari dove si acquistano titoli da chi li ha già
sottoscritti.
Per determinare il p. d’emissione è importante il prezzo che si crea sul mercato secondario.
L’efficienza del secondario rende efficiente anche il mercato primario.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 2. Strumenti finanziari
Gli strumenti finanziari sono forme d’investimento che l’intermediario offre alla propria clientela (azioni,
obbligazioni, ecc.)
Possono anche essere definiti come forme di investimento che le società offrono e le forme sono quanto
riportato nell’allegato 1 sezione C che è un elenco chiuso perché sono classificati strumenti finanziari solo
certe cose ma può essere ampliato con un semplice decreto del ministro (meno importante del decreto
legislativo).
Voci dell'elenco:
1. Valori immobiliari che sono quelli con caratteristiche tipo standardizzazione, trasferibilità (azioni
obbligazioni, altri strumenti rappresentativi del cap di debito, obbligazioni convertibili, ecc.)
2. Strumenti del mercato monetario: di liquidità in cui le istituzioni finanziarie si scambiano liquidità
3. Quote di un organismo di investimento collettivo tipo fondi comuni di investimento ma anche SICAF e
SICAV
4. Derivati sono individuati nell’allegato 1 in ragione di alcune caratteristiche: (contratti di opzione, futures,
swap) che sia previsto il regolamento dello strumento mediante pagamento di differenziale in contanti, non
negoziabili a meno che il contratto sia standardizzato dove l’unica cosa che cambia è il prezzo e di solito
sono i futures e quindi possono essere negoziati sui mercato.
Gli strumenti finanziari sono elencati nel Testo Unico della Finanza all'articolo 1, comma 2.
Essi sono:
• le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
• le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
• le quote di fondi comuni di investimento;
• i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
• qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente
indicati;
• i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
• i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici
azionari (equity swaps);
• i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
• i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi
indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
• le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.
I mezzi di pagamento non sono considerati strumenti finanziari.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 3. Nozioni generali sugli intermediari
Per l’efficienza è essenziale anche la figura dell’intermediario. Si dice che il risparmio è intermediato
(anche se oggi un po' meno) perché mi affido all’intermediario, uno che ha studiato, per i miei investimenti.
In più gli intermediari garantiscono maggiore diversificazione (importante nell’investimento collettivo
tipo fondi comuni SICAF e SICAV perché gli investitori mettono i soldi in un fondo e poi sto fondo
diversifica tutto) quindi alla fine rendono efficiente la locazione del risparmio sui mercato.
Nell’ambito degli intermediari di mercato mobiliare è necessario distinguere gli investitori istituzionali,
sottoposti a particolari discipline dalle direttive comunitarie, e le imprese di investimento o intermediari
mobiliari in senso stretto.
Nel nostro ordinamento, sono investitori istituzionali, i fondi comuni di investimento mobiliare aperti e
chiusi, le SICAV e, sia pure non necessariamente, i fondi pensione e i fondi immobiliari, mentre rientrano
nell’ambito delle imprese di investimento le società di intermediazione mobiliare (SIM) e le banche, per i
servizi di investimento dalle stesse prestati.
Un altro valore importante è la trasparenza: devo avere accesso alle info dei titoli che vengono negoziati
sui mercato quindi ci sono regole di fornire info.
Obiettivo che il legislatore persegue è anche la stabilità degli intermediari con la regolamentazione della
vigilanza prudenziale (banche e altri devono avere patrimonio di vigilanza per far fronte ai rischi che gli
intermediari assumono). Esiste, difatti, il pericolo che funzioni essenziali come quelle di investitore
istituzionale o di impresa di investimento vengano assunte da imprese non dotate dei necessari requisiti
patrimoniali.
Correttezza: per assicurare un efficiente funzionamento del mercato è necessario imporre a coloro che
operano su tale mercato norme che prevengano i conflitti d’interesse, o la manipolazione delle
contrattazioni che falsano il funzionamento del mercato. L'autorità deve esercitare un controllo sulle singole
imprese diretto a garantire il rispetto delle regole di trasparenza, stabilità e correttezza che le stesse devono
osservare.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 4. Cenni storici sulla borsa
Oggi ho molti strumenti con cui le imprese possono ottenere denaro non attraverso banche (crowfunding,
mini bond). Prima no, alla fine del '800 non c’erano solo borse valori ma anche borse merci organizzate da
camere di commercio locali, l’istituzione di una borsa avveniva con decreto reale e all’interno della borsa
operavano agenti di cambio, professionisti che veniva nominato come pubblico ufficiale perché rinegoziava
per conto terzi e formava il listino prezzi, agivano come broker e non potevano negoziare in conto proprio.
Effetto che i titoli non venivano negoziati in borsa ma privatamente presso banche.
1882 => novità per la liberalizzazione dei mercato quindi viene concesso agli agenti di cambio di negoziare
in conto proprio, possono unirsi in società, le borse vengono concentrate in capoluoghi e passano a un
organo di autocontrollo rappresentato dagli agenti di cambio quindi forma di autorganizzazione.
Effetti espansivi degli scambi e si quotano molte società.
Legge che ha istituito la Consob come ente pubblico nel 1974 è la prima legge in cui si prevede una
disciplina diversa per le società quotate mentre prima era uguale per ogni società per azioni.
Le società quotate hanno diversi problemi perché si rivolgono al mercato e collocano su esso azioni e
obbligazioni.
Questi fatti determinano 2 problemi per la regolazione: una società che ricorre al mercato deve essere più
trasparente e poi chi sottoscrive titoli non lo fa per potere ma per fare un investimento quindi una parte sono
disinteressati.
Con questa legge obbligo la revisione dei bilanci alle società quotate e viene consentito di emettere
azioni di risparmio (titoli privi del diritto di voto ma danno diritto a diritto economico preferenziale cioè
un extra dividendo rispetto agli altri azionisti).
All’inizio degli anni '90 il legislatore si rende conto dell’arretratezza della borsa: ci sono 2 direttive che
pongono le basi di una disciplina in materia di servizi d’investimento.
In quel periodo c’era la legge SIM che aveva introdotto la figura dell’intermediario e che potesse fare più
cose.
Il diritto comunitario ha rilevanza perché la comunità economica europea nasce per creare un mercato unico
anche per diversi servizi.
Principi del trattato sono le libertà di circolazione (di persone, capitali, merci, ecc.).
Rispetto questo obiettivo molto difficile ci sono problemi diversi e servono discipline armonizzate e che se
un intermediario è autorizzato in Francia quell’autorizzazione deve essere riconosciuta dagli ordinamenti
degli altri paesi membri.
Direttive EuroSIM che imponevano l’armonizzazione delle discipline nazionali a sua volta necessaria per
dare applicazione al Mutuo riconoscimento = tutti i paesi membri si impegnano a riconoscere gli altri paesi
che riconoscono loro. Lo strumento di armonizzazione sono le direttive e nei primi anni '90 ho le 2 direttive
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari con le quali si prova ad armonizzare la direttiva dei paesi membri.
Cominciano ad affacciarsi anche intermediari esteri, non solo banche e questo crea competizione nuova
per i nostri intermediari e esigenza di recepire le normative comunitarie.
Necessità di evolversi. Da questo momento si susseguono una serie di leggi.
Il testo unico della finanza è il risultato di questa produzione legislativa degli anni '90 perché è una sorta di
codice, raccoglie tante leggi. Ancora oggi le nostre norme cambiano (MIFID II).
Il nostro mercato di capitali cambia continuamente: 1996 decreto che dice che la gestione dei mercato
regolamentati è un’attività imprenditoriale che può essere svolta da società per azione, si passa da un’idea
pubblicistica a privatistico => la borsa è stata privatizzata (sia a livello formale che sostanziale) e prima era
un ente pubblico.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 5. Servizi d’investimento
Nozione introdotta con la direttiva del 1991.
I servizi d’investimento sono attività che alcuni intermediari prestano a favore dei clienti e che hanno
oggetto strumenti finanziari.
Gli strumenti d’investimento all’art. 1 comma 5 del TUF sono quelle attività che fanno parte di un elenco
chiuso:
• Negoziazione per conto proprio: attività di conclusione di contratti che i soggetti abilitati (SIM, banche e
altri soggetti) fanno per conto proprio. Viene enumerato in funzione della posizione che ha assunto sullo
strumento. Viene prestata spesso insieme ad altre attività perché spesso gli intermediari operano in proprio
ma per conto dei propri clienti. Se l’intermediario lo fa frequentemente può assumere la qualifica di
internalizzatore sistematico.
• Esecuzione di ordini per conto dei clienti o anche trasmissione di un ordine a un altro intermediario:
l’intermediario prende una commissione
• Servizio di collocamento: gli intermediari collocano sul mercato titoli di emittenti, di solito sul mercato
primario. Anche qui viene enumerato con delle commissioni.
L’assunzione a fermo è una forma di collocamento rara perché gli intermediari assumono in proprio e poi lo
rivedono magari presso i propri clienti. Per l’emittente è la forma più sicura perché degli intermediari si
impegnano. Le commissioni saranno più alte.
Molto spesso l’intermediario si impegna solo a proporre sul mercato senza un impegno proprio ma svolge lo
stesso un ruolo di garanzia; la clausola che spesso appare in questo tipo di contratto è che il consorzio di
collocamento si impegni a vendere tot titoli e nel caso non riuscisse, deve comprarli in proprio.
• Gestione di portafogli: su base discrezionale e individualizzata di portafogli di investimento che
includono uno o più strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato conferito dai clienti (attività di private
banking). Spesso c’è il problema delle commissioni occulte. Elementi essenziali di questa attività: base
discrezionale (l’intermediario decide cosa fare e dove investire e magari il mio cliente mi dà solo linee
guida) e individualizzata (adeguata per quel determinato cliente, personalizzata).
• Ricezione e trasmissione di ordini: comprende anche la mediazione.
• Consulenza in materia di investimenti: che può essere su richiesta del cliente o su iniziativa del
prestatore del servizio. Sul mercato non abbiamo una consulenza effettivamente indipendente perché si
accompagna a qualche altro servizio. La consulenza è una di quelle attività per cui è prevista la specifica
figura professionale del consulente finanziario.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari
• Gestione di sistemi organizzati di negoziazione e multilaterali di negoziazione. Novità che è il riflesso
dell’industria finanziaria che si è evoluta. Sistemi multilaterali di negoziazione => Per molti aspetti sono
simili ai Mercati regolamentati in quanto sono sistemi di negoziazione multilaterale, autorizzati dalla
Consob e disciplinati da regole sottoposte alla stessa Consob. Possono però essere gestiti anche da soggetti
diversi da società di gestione del mercato (ad esempio banche o SIM) purché autorizzati allo specifico
servizio di investimento della gestione di sistemi multilateriali di negoziazione. Ho regole predeterminate
che consentono l’incontro di domanda e offerta. Dell’esecuzione dei contratti conclusi si occupano altri
soggetti diversi dai gestori del sistema multilaterale.
Sistemi organizzati di negoziazione => intermediari (soprattutto banche) abilitati al servizio di investimento
di negoziazione per conto proprio che, in modo organizzato, frequente e sistematico, negoziano strumenti
finanziari per conto proprio, eseguendo gli ordini dei clienti. Si tratta di un sistema di negoziazione
bilaterale (e non multilaterale) perché l'unico intermediario presente è proprio l'internalizzatore sistematico
che si interpone in ogni operazione, acquistando, al prezzo da esso stesso stabilito, dai clienti che vogliono
vendere e vendendo a quelli che vogliono acquistare. Non sono previste norme particolari per quanto
riguarda le informazioni sugli emittenti i titoli negoziati esclusivamente su tali sistemi.
Prima della MIFID la gestione di un mercato non era un servizio di investimento, poi ci sono state le
piattaforme di negoziazione, mercato alternativi gestiti da intermediari tradizionalmente.
I sevizi di investimento possono essere prestati da soggetti autorizzati dall’autorità di vigilanza = soggetti
abilitati.
C’è un elenco nel TUF di tutti i soggetti: SIM, imprese d’investimento con succursale in Italia, le imprese
che derivano da paesi extracomunitari, società di gestione del risparmio (SGR), SICAF, SICAV, GEFIA
(gestori di fondi alternativi di investimento) UE autorizzate, intermediari finanziari (in questo caso sono
soggetti che di solito fanno cose diverse e sono le società finanziarie che non fanno raccolta di risparmio ma
prestiti ecc.) iscritti nell’albo previsto e se ne parla del testo unico bancario, banche italiane, comunitarie.
Gli unici abilitati a tutti i servizi sono le banche, le SIM e le imprese di investimento!
Gli altri soggetti possono prestare solo alcuni servizi. Una SIM fa anche altre cose rispetto ai servizi di
investimento.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 6. Servizi accessori
Art. 1 comma 6 - Sezione B Allegato 1
La nozione di servizi di investimento serviva a individuare le attività riservate solo a certe categorie di
soggetti tipo banche e SIM.
La nozione di servizi accessori serve a stabilire quali sono le attività, a parte i servizi di investimento che
tali soggetti possono esercitare.
Li possono prestare anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
Se però vengono prestati da intermediari autorizzati, questi devono rispettare le regole di condotta previste
per i servizi di investimento.
• Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi: una banca oltre a
svolgere investimento poi si occupa della custodia degli strumenti finanziari per conto dei clienti.
Custodia in senso ampio perché indica l’apertura di un conto dove sono registrate le cose finanziarie.
• Concessione di crediti o prestiti, attività bancaria che deve essere funzionale a effettuare un’operazione
di investimento
• Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di concentrazione e
acquisti di imprese
• Servizio di cambio (investitore che ha acquisito uno strumento finanziario in valuta estera e vuole
liquidare in moneta corrente, allora chiede all’intermediario di cambiare la valuta)
• Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale
riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. È un servizio accessorio che prevede anche la
pubblicazione di report a beneficio della comunità finanziaria in generale.
• Attività che gli intermediari fanno collegate a un’operazione di collocamento, per esempio: a volte si
occupano della parte contrattuale, del consorzio di collocamento.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 7. Consulenti finanziari
Art 18 bis e 18 ter introdotti con la MIFID 1.
Consulenti finanziari possono prestare una consulenza senza detenere fondi appartenenti ai clienti se sono
iscritti all’albo.
C’è una forma di autoregolamentazione della categoria perché il regolamento del ministero e Consob dice
che l’albo è tenuto da un organismo che è nominato dalle stesse organizzazioni dei consulenti finanziari.
Anasf è l’associazione di categoria che nomina i soggetti che costituiscono l’organismo a cui Consob manda
le attività di tenuta e regolamentazione e controllo dei soggetti iscritti all’albo.
I soggetti rappresentativi sono essi stessi consulenti autoregolamentazione, potere degli stessi soggetti
regolati ma la regolamentazione deve avvenire con alcuni criteri direttivi del regolamento Consob dove ci
sono principi da rispettare.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 8. Vigilanza sugli intermediari finanziari
La vigilanza sugli intermediari mira a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana
e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla
competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario.
La competenza della Banca d’Italia in questo campo riguarda il contenimento del rischio e la stabilità
patrimoniale degli intermediari.
La Consob invece opera nel senso di garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli
intermediari.
L’autorità di vigilanza quando autorizza un SIM o altro ha l’obiettivo che venga garantita la sana e
prudente gestione quindi garantendo la stabilità e la solvibilità dell’intermediario.
Sano: che abbia un patrimonio che faccia fronte alle obbligazioni che assume.
Prudente: che è improntata a un rispetto di regole che impongono limiti sulla concentrazione di liquidi.
Periodicamente deve anche essere inviato un flusso di informazioni.
Ci deve essere correttezza non solo verso la vigilanza ma anche vero i clienti.
La norma di riferimento è l’art. 18 del TUF “soggetti e autorizzazione”.
L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento è riservato
alle SIM, alle imprese di investimento UE, alle banche italiane, alle banche UE e alle imprese di paesi terzi.
Deve essere nei confronti del pubblico e in modo professionale cioè in modo continuativo. Deve poi essere
fruibile da parte di tutti. (Quando do un consiglio a un amico non lo sto facendo in modo professionale e non
lo sto offrendo al pubblico).
Il comma 4 dice che le SIM possono prestare professionalmente
nei confronti del pubblico i servizi accessori e altre attività finanziarie (non ben individuate e sono state fatte
varie hp, poi alla fine sminuisco sta parte perché le sim alla fine svolgono servizi di investimento), nonché
attività connesse o strumentali (magari sviluppo software che è accessorio alla gestione del ptf clienti, o
attività di formazione).
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 9. Accesso all’esercizio dei servizi di investimento
Art. 19 “autorizzazione delle SIM”
La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa.
Si può chiedere ulteriore documentazione e a quel punto si interrompe la scadenza dei 6 mesi e si proroga il
tempo necessario.
Condizioni:
1. sia adottata la forma di società per azioni;
2. la denominazione sociale comprenda le parole "società di intermediazione mobiliare"; un SIM è
facilmente riconoscibile perché appare sempre questa sigla;
3. la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica; non
solo deve avere la sede ma anche la gestione in Italia, dove vengono gestite le attività amministrative, dove
sta il centro amministrativo perché l’autorità di vigilanza vuole relazionarsi semplicemente periodicamente e
fare anche ispezioni;
4. il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia; mi riferisco al capitale sociale che è minimo 50 mila euro ma per le sim vale un requisito diverso,
stabilito da Banca d’Italia. In più a seconda dei servizi di investimento che possono essere + o – rischiosi si
ha un capitale minimo diverso;
5. vengano fornite tutte le informazioni, compreso un programma di attività, che indichi in particolare
i tipi di operazioni previste e la struttura organizzativa; presento una sorta di business plan che indichi
quale sarà l’operatività quali clienti, strumenti finanziari, operazioni. Quanti addetti avrò, come saranno
organizzati i miei uffici ecc. tutto questo deve essere illustrato in documenti e la valutazione ex ante deve
essere di attendibilità dei numeri.
6. i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei ai sensi
dell'articolo 13; idonei nel senso che gli amministratori ecc devono dimostrare un certo curriculum, abbiano
tot anni di esperienza, requisiti di non essere legati con i soci, non avere condanne per certi tipi di reati.
7. i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti e soddisfino i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto
dall'articolo 15, comma 2;
8. la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della
vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5; ho una sim con sede in Italia e soci stabiliti in un paradiso fiscale e questo potrebbe
compromettere lo svolgimento della vigilanza. Se la sim è controllata da una controllante in un paese dove è
tutelato il segreto bancario.
9. siano rispettati, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di
negoziazione, gli ulteriori requisiti dettati nella parte III.
Se ho tutti ste condizioni comunque l’autorità mantiene un certo gradi di discrezionalità. Se la sim opera
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari senza autorizzazione è penale. Quando lo è la sim viene scritta in un elenco da Consob ma se non inizia a
operare entro tipo 6 mesi poi l’autorizzazione decade. Si ha anche hp di revoca se inizia, poi smette per 6
mesi, oppure se si scopre che alcuni documenti erano falsi.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 10. Autorizzazione degli altri intermediari esteri per accedere al
nostro mercato
Articoli 26-27-28 del TUF
L’art. 26 parla dell’operatività all’estero delle nostre Sim e parla delle condizioni. Le Sim, previa
comunicazione alla Consob, possono prestare servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori,
in altri Stati dell'Unione europea, mediante succursali o agenti collegati stabiliti nel territorio dello Stato
membro ospitante.
L’art. 27 dedicato alle Sim europee. Le imprese di investimento dell'UE possono prestare servizi e attività
di investimento nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, anche avvalendosi
di agenti collegati stabiliti nello Stato membro d'origine, i quali non possono detenere denaro e/o strumenti
finanziari dei clienti, a condizione che la Consob sia stata informata dall'autorità competente dello Stato
d'origine. A livello di UE abbiamo un’autorità di vigilanza unica che coordina le attività delle varie attività
di vigilanza europea.
Le imprese d’investimento extracomunitarie sono trattate diversamente perché devono essere
autorizzate per operare in Italia, vedi Art. 28.
L’autorizzazione è data da Banca d’Italia, (lascio che le banche vengano vigilate da lei anche se prestano
servizi di investimento) ed è subordinata:
• alla trasmissione di tutte le informazioni, compresi un programma di attività, che illustri in particolare i tipi
di operazioni previste e la struttura organizzativa della succursale;
• all'autorizzazione, alla vigilanza e all'effettivo svolgimento nello Stato d'origine dei servizi o attività di
investimento e dei servizi accessori che l'impresa istante intende prestare in Italia, nonché alla circostanza
che l'autorità competente dello Stato d'origine presti debita attenzione alle raccomandazioni del GAFI nel
contesto delle azioni contro il riciclaggio di denaro e del contrasto al finanziamento del terrorismo;
• all'esistenza di accordi di collaborazione tra la Banca d'Italia, la Consob e le competenti autorità dello Stato
d'origine, comprendenti disposizioni disciplinanti lo scambio di informazioni, allo scopo di preservare
l'integrità del mercato e garantire la protezione degli investitori;
• all'esistenza di un accordo tra l'Italia e lo Stato d'origine che rispetta pienamente le norme del Modello di
Convenzione fiscale sul reddito e il patrimonio dell'OCSE e assicura un efficace scambio di informazioni in
materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali.
L'autorizzazione di cui al comma 1 è negata se non risulta garantita la capacità della succursale dell'impresa
di paesi terzi diversa dalla banca di rispettare gli obblighi alla stessa applicabili ai sensi del presente decreto
o contenuti in atti dell'Unione europea direttamente applicabili.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari 11. Svolgimento servizi e attività, regole di comportamento per i
nostri intermediari e banche che prestano servizi di investimento
Art. 21 del TUF svolgimento servizi e attività, regole di comportamento per i nostri intermediari e banche
che prestano servizi di investimento.
Criteri generali
Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e
per l'integrità dei mercati l’intermediario presta un servizio dietro un corrispettivo quindi è ovvio che
deve essere fatto in buona fede, occorre che l’intermediario sia diligente, si misura in base a vari parametri,
il più comune è diligenza del buon padre di famiglia. Qui si parla di diligenza professionale. Queste norme
sono generali. Quindi a volte il TUF richiama la normativa del codice civile e a volte la può integrare.
L’ultimo pezzo che parla dell’integrità dei mercato vuol dire che devo ricordare che si opera in un mercato
molto regolamentato e un suo adempimento può determinare conseguenze che possono provocare un
problema più ampio e generale di tutto il mercato.
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre
adeguatamente informati c’è asimmetria perché devo fare tantissimi documenti ecc. e poi devo informare
il cliente, una sorta di educazione finanziaria, perché sti documenti devono essere capiti. Poi ci sono anche i
problemi di far capire che per quanto possa esserci fiducia con il proprio consulente, bisogna saper capire e
valutare ciò che mi viene proposto.
c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti una cosa è la
documentazione contrattuale, un’altra sono le comunicazioni pubblicitarie. Quest’ultime sono solo
pubblicità.
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente
svolgimento dei servizi e delle attività risorse umane per poter fare le attività che si propone sulla base del
suo programma di attività, e farle assicurando al sana e prudente gestione. Qui si parla della gestione interna
dell’azienda, il complesso di beni che servono per svolgere sta attività. Ci sono anche regole prudenziali con
requisiti patrimoniali dell’impresa d’investimento.
“Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di
investimento o di gestione collettiva del risparmio”
Periodicamente gli intermediari subiscono attività ispettive, volendo anche dopo segnalazioni di un cliente.
Il collegio sindacale e il revisore di una Sim se vedono qualcosa che non va bene devono segnalarlo ai soci
ma anche all’autorità di vigilanza.
Abbiamo un capo terzo che dice che sono istituite alcune funzioni di controllo. Una parte riguarda le
procedure interne, relative alle politiche di enumerazione del personale o dei soggetti che lavorano negli
interessi dell’intermediario. Un tema importante è come viene enumerata la rete distributiva di consulenti.
Elisa Bellati Sezione Appunti
Diritto della banca e degli intermediari finanziari Una parte riguarda l’esternalizzazione di funzioni svolte dall’intermediario. C’è una parte relativa ai conflitti
di interesse.
Governance: l’idea è quella di individuare a livello di governance quali sono gli organi con funzione di
controllo (collegio sindacale che deve rapportarsi con le funzioni di controllo), supervisione strategica
(consiglio di amministrazione inteso nella sua interezza e deve garantire che la struttura organizzative
funzioni) e di gestire l’intermediario (amministratori delegati) day to day.
Vediamo alcune di queste norme: il più importante è l’art. 5
(Requisiti generali di organizzazione)
1. Gli intermediari si dotano di una organizzazione volta ad assicurare la sana e prudente gestione, il
contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.
A tal fine, gli intermediari, nell’esercizio dei servizi, adottano, applicano e mantengono:
a) solidi dispositivi di governo societario, ivi compresi processi decisionali e una struttura organizzativa che
specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle
responsabilità;
b) un efficace sistema di gestione del rischio dell’impresa;
c) misure che assicurino che i soggetti rilevanti conoscano le procedure da seguire per il corretto esercizio
delle proprie responsabilità;
d) idonei meccanismi di controllo interno volti a garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i
livelli dell’intermediario;
e) politiche e procedure volte ad assicurare che il personale sia provvisto delle qualifiche, delle conoscenze e
delle competenze necessarie per l’esercizio delle responsabilità loro attribuite;
f) a tutti i livelli pertinenti, un sistema efficace di segnalazione interna e di comunicazione delle
informazioni;
g) sistemi e procedure diretti a conservare registrazioni adeguate e ordinate dei fatti di gestione
dell’intermediario e della sua organizzazione interna;
h) criteri e procedure volti a garantire che l’affidamento di funzioni multiple ai soggetti rilevanti non
impedisca e non sia tale da potere probabilmente impedire loro di svolgere in modo
i) procedure e sistemi idonei a tutelare la sicurezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni, tenendo
conto della natura delle informazioni medesime;
l) politiche, sistemi, risorse e procedure per la continuità e la regolarità dei servizi volte ad assicurare la
capacità di operare su base continuativa; limitare le perdite in caso di gravi interruzioni dell’operatività;
preservare i dati e le funzioni essenziali;
iv) garantire la continuità dei servizi in caso di interruzione dei sistemi e delle procedure.
Qualora ciò non sia possibile, permettere di recuperare tempestivamente i dati e le funzioni e di riprendere
tempestivamente i servizi;
m) politiche e procedure contabili che consentano di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza
documenti che presentino un quadro fedele della posizione finanziaria ed economica e che siano conformi a
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari tutti i principi e a tutte le norme anche contabili applicabili.
3. Gli intermediari controllano e valutano con regolarità l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal
presente articolo e adottano le misure adeguate per rimediare a eventuali carenze.
Capo 3
le funzioni di controllo sono 3: funzione di controllo di conformità alle norme, gestione del rischio e di
revisione interna. Devono esserci per forza e devono essere organizzate in base a procedure stabilite da
questo regolamento. Al vertice di ogni funzione c’è un responsabile identificato, deve operare con
autonomia e riferire autonomamente all’organo con funzione di controllo. Quindi si spezza il legame tra
amministratore delegato e responsabile di queste funzioni di controllo. Ogni tot devono fare relazioni delle
attività svolte in quel periodo per l’autorità di vigilanza che deve imputare correttamente le responsabilità
nel caso ci fossero casini.
Servono anche procedure che garantiscono la riservatezza di quelle info.
Parlo di “Esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o attività” art. 19 e
seguenti.
Art. 21: Gli intermediari che esternalizzano funzioni operative essenziali o importanti, o qualsiasi servizio o
attività di investimento, restano pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia
di servizi o attività di investimento e osservano le condizioni seguenti, assicurando in particolare che:
a) l’esternalizzazione non determini la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali;
b) non siano alterati il rapporto e gli obblighi dell’intermediario nei confronti della sua clientela;
c) non sia messo a repentaglio il rispetto delle condizioni che l’intermediario deve soddisfare per poter
essere autorizzato e per conservare l’autorizzazione alla prestazione di servizi o attività di investimento;
d) non venga soppressa o modificata nessuna delle altre condizioni alle quali è stata subordinata
l’autorizzazione dell’intermediario.
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari 12. Conflitti di Interesse
Conflitti di Interesse situazione in cui l’intermediario che dovrebbe servire l’interesse di un cliente, in una
situazione ha un interesse proprio.
Situazioni che possono portare un conflitto d’interesse: perché gli intermediari sono polifunzionali e offrono
più servizi e questo. Oppure un private banker ha più clienti e magari tende a trattare alcuni meglio di altri.
Inizialmente se si verificava una situazione di conflitto lo dovevo dire al cliente e il cliente mi doveva
autorizzare a operare in quella situazione, ogni volta dovevano chiedere assenso, e anche nel caso lo avesse
ricevuto doveva garantire l’equo trattamento del cliente, non è che anche se ho il permesso mi posso
dimenticare l’interesse del cliente.
Questa regola favorevole per i clienti è cambiata con la direttiva Mifid. È l’autorità di vigilanza che indica
alcune di ste misure organizzative. La lettera C sorprende: quando le disposizioni amministrative adottate
alla lettera b non sono sufficienti a togliere il rischio allora l’intermediario deve informare il cliente della
situazione. Qui il rimedio è il mercato; se ritengo che il mio intermediario sia sempre in conflitto allora vado
da un altro intermediario.
Il legislatore si affida alla concorrenza e al marketing per innescare meccanismi favorevoli al cliente.
Il regolamento congiunto: art. 24 l’autorità indica criteri che servono a individuare fonti di conflitto
possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente; hanno un
incentivo a privilegiare interessi di clienti diversi da quello cui il servizio è prestato; ricevono o possono
ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo sotto
forma di denaro, beni o servizi.
Una volta individuati devo gestirli e come lo voglio fare deve risultare per iscritto quindi devo individuare le
misure organizzative e al comma 4, l’autorità di vigilanza mi dà alcuni esempi di procedure: impedire e/o
controllare scambi di info tra soggetti rilevanti che ricoprono funzioni di vertice nell’intermediario, quando
tale scambio può ledere gli interessi di uno o più clienti; quelle tese a impedire/controllare la partecipazione
simultanea di un soggetto rilevante a distinti servizi/attività di investimento quando possa nuocere alla
gestione corretta dei conflitti d’interesse.
Adeguatezza = l’intermediario offre prodotti e servizi adeguati a lui; per questo è necessario conoscere il
cliente fare la profilatura per conoscere la sua conoscenza in materia di investimento, la sua situazione
finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio.
Appropriatezza= cliente da un ordine e l’intermediario deve valutare che quel ordine è appropriato per quel
cliente.
Con la Mifid 2 è stata esteso un controllo anche alla creazione di prodotti e non solo alla distribuzione.
Quando un gestore fa un fondo deve dichiarare per quali clienti è pensato quel fondo (istituzionali, dettagli
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari propesi o no al rischio ecc.) perché la strategia di distribuzione di quel prodotto sia coerente. Non posso
distribuire al di fuori del marketing target.
Seminario attuazione della direttiva Mifid.
Nel 2006 defiance del sistema: Leman Brothers, nel 2015 Banca Etruria e mancava adeguatezza
Mifid 1 e suoi obiettivi:
• integrità dei mercati per renderli più efficienti perché uno dei problemi era che non erano molto
regolamentati.
• nuove trading venues che sono mercati regolamentati, MTF che sono luoghi dove si incontra domanda e
offerta con un soggetto che facilita, e internalizzatori sistemativi.
• limitare i conflitti di interesse.
La classificazione della clientela è cruciale per stabilire gli obblighi informativi obbligatori da parte degli
intermediari e possono essere: clienti al dettaglio, cliente professionale (deve avere certe caratteristiche per
entrare in sta categoria tipo patrimonio non meno di mezzo mln di euro) e controparte qualificata.
Test di adeguatezza e test di appropriatezza
Quando profilo un cliente nei 6 mesi dopo non posso più profilarlo.
Art. 43 ci sono volte in cui la valutazione di appropriatezza non deve essere fatta “mera esecuzione o
ricezione di ordini” e queste situazioni sono:
• si deve trattare di strumenti finanziari non complessi (azioni e obbligazioni che sono trattate in un sistema
multilaterale di negoziazione, quote di fondi o azioni di SICAV a eccezione di fondi strutturati).
• L’esecuzione dell’ordine è richiesta su iniziativa del cliente
• Il cliente è stato informato che nell’eseguire quell’ordine il cliente non riceverà valutazione di
appropriatezza.
Art. 44 “pratiche di vendita abbinata” conosciuta nella vicenda di banche venete che collocavano
obbligazioni presso i propri clienti e unitamente azioni della banca. È il caso in cui un prodotto è offerto con
un altro come un pacchetto. Ci sono precauzioni: devo vedere se posso acquistare separatamente le
componenti del pacchetto, devo evidenziare il profilo di rischio rendimento per tutte le componenti del
pacchetto. Il fatto di vendere un pacchetto di prodotti non esime l’intermediario dalla valutazione di
adeguatezza che deve essere operata sul pacchetto.
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari 13. Regole di comportamento in materia di esecuzione di ordini
Regola principale best execution
L’intermediario deve ottenere il miglior risultato possibile per un cliente. Non ha un obbligo di ottenere il
miglior risultato anche perché è difficile capir quale sia il migliore risultato ma deve fare il possibile per
ottenere il migliore possibile per il cliente. È difficile capire quale sia il risultato migliore.
Art. 47 quando un intermediario esegue un ordine deve tenere conto di:
• prezzo,
• costo (non solo le commissioni pagate all’intermediario, tipo: spesso l’intermediario sostiene il costo di
accesso al mercato, di avvalersi di altri intermediari per gli ordini),
• rapidità di esecuzione dell’ordine,
• dimensioni dell’ordine, natura dell’ordine.
Ci sono tante componenti per vedere se ha fatto il miglior lavoro possibile.
Devo predisporre ex ante una strategia di esecuzione degli ordini così il cliente valuta prima se la strategia è
idonea a ottenere il miglior risultato possibile.
La strategia di esecuzione: per ogni categoria di strumenti devo trovare la sede di esecuzione. Quando un
intermediario esegue un ordine deve attenersi alla strategia e l’art. 47 dice che normalmente bisogna avere i
costi totali che vengono fatti pagare al cliente.
Queste strategie possono variare ovviamente (variano le condizioni dei mercati ecc.) e devono essere
comunicate e approvate dal cliente.
Altre regole riguardano la gestione degli ordini
Quando ho tanti clienti e devo gestire tanti ordini di diversi clienti ma quale ordine seguo? Ordine temporale
o il cliente più simpatico?
Posso aggregare ordini di più clienti. Vanno trattati prima gli ordini equivalenti e seguendo un ordine
del momento della ricezione (se sono equivalenti).
Per quanto riguarda il tema di aggregazione degli ordini ci sono regole complesse con base che posso
aggregare e l’aggregazione porta un miglior risultato in termini di costi.
Incentivi, divieto di percepirli per il consulente indipendente.
Product governance titolo 8. Art. 62 e seguenti molto importanti.
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari 14. Contratti
C’è una fase pre-contratto dove deve fornire info, profilatura. Il contratto ha oggetto specifici servizi di
investimento. Sono contratti in cui il contenuto è predeterminato.
Il TUF prevede alcune regole su di esse art. 22
Un contratto ha oggetto prestazione di servizi. Il contratto di investimento ha come requisiti che deve
essere concluso in forma scritta (pena nullità che può essere fatta valere solo dal cliente perché è una misura
di protezione proprio per lui) e una copia va consegnata al cliente. Il contenuto di questo contratto è indicare
che il cliente può volendo far ricorso a un meccanismo di controversie “arbitro per le controversie
finanziarie” per ottenere giustizia anzi che fare causa.
Nel caso di contratti relativi a gestione di portafoglio i contenuti sono ancora più specifici gli schemi
sono più o meno simili però art. 38 dice che devo indicare:
• gli strumenti finanziari che possono essere inclusi,
• obbiettivi di gestione,
• livelli di rischio entro cui il gestore può esercitare la sua discrezionalità,
• se il portafoglio può essere caratterizzato da effetto leva (l’intermediario può investire somme maggiori di
quelle messe a disposizioni dal cliente),
• benchmark (strumenti di valutazione della performance degli intermediari e parametro di riferimento che
deve essere indicato e fa capire al cliente se l’intermediario ha fatto meglio o peggio del mercato) il
problema è la selezione del benchmark perché per certe linee di gestione è facilmente individuabile, per
altre non c’è benchmark e l’intermediario stesso lo costruisce e in questi casi la situazione è strana;
• se il contratto delega terzi in parte o meno: il gestore di solito non esegue gli investimenti che viene fatto
da altri intermediari e nel caso in cui avvenga una delega totale o relativa a specifici ordini, deve essere
scritto chiaramente;
• periodicamente deve essere valutato il valore del portafoglio del cliente;
• devo dire se l’intermediario può inserire strumenti illiquidi o altamente volatili, se può fare vendita a
scoperto e operazioni con derivati.
Gli strumenti illiquidi sono molto importanti su cui c’è un regolamento Consob che prevede su che base lo
classifico “illiquido” e di solito sono quelli che non hanno un mercato di riferimento e non può essere
facilmente venduto. Sono pericolosi per i clienti perché se vuole vendere magari si trova prigioniero del
proprio investimento.
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Diritto della banca e degli intermediari finanziari 15. Regole di separazione patrimoniale
Gli intermediari non possono detenere le disponibilità liquide dei clienti tant'è che si rivolgono a banche in
cui aprono conti per le disponibilità liquide della clientela.
Questa regola è ribadita dall’art. 22 del TUF: le somme di denaro dei singoli clienti costituiscono un
patrimonio distinto da quello dell’intermediario e degli altri clienti.
Il TUF lo ribadisce perché il denaro in primo luogo e gli strumenti fin in secondo luogo sono beni che
rischiano di confondersi nel patrimonio dell’intermediario e questo è un problema quando l’intermediario
non si comporta bene.
Qui conta l’applicazione pratica e devo poter vedere in ogni momento il patrimonio a chi appartiene e per
farlo ci sono regole ulteriori che sono previste nella regolamentazione della Banca d’Italia: obbligo di
avvalersi di banca per la gestione dei conti dell’intermediario su cui sono annotate le disponibilità liquide e
gli strumenti finanziari.
Ci sono operazioni di prestito titoli = un intermediario deve eseguire un ordine o vuole collocare un certo
strumento che l’intermediario non ha, allora l’intermediario può chiederlo in prestito a un cliente per
collocarlo a un altro cliente.
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