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Conflitti di Interesse


Conflitti di Interesse → situazione in cui l’intermediario che dovrebbe servire l’interesse di un cliente, in una situazione ha un interesse proprio.
Situazioni che possono portare un conflitto d’interesse: perché gli intermediari sono polifunzionali e offrono più servizi e questo. Oppure un private banker ha più clienti e magari tende a trattare alcuni meglio di altri.

Inizialmente se si verificava una situazione di conflitto lo dovevo dire al cliente e il cliente mi doveva autorizzare a operare in quella situazione, ogni volta dovevano chiedere assenso, e anche nel caso lo avesse ricevuto doveva garantire l’equo trattamento del cliente, non è che anche se ho il permesso mi posso dimenticare l’interesse del cliente.
Questa regola favorevole per i clienti è cambiata con la direttiva Mifid. È l’autorità di vigilanza che indica alcune di ste misure organizzative. La lettera C sorprende: quando le disposizioni amministrative adottate alla lettera b non sono sufficienti a togliere il rischio allora l’intermediario deve informare il cliente della situazione. Qui il rimedio è il mercato; se ritengo che il mio intermediario sia sempre in conflitto allora vado da un altro intermediario.
Il legislatore si affida alla concorrenza e al marketing per innescare meccanismi favorevoli al cliente.

Il regolamento congiunto: art. 24 l’autorità indica criteri che servono a individuare fonti di conflitto → possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente; hanno un incentivo a privilegiare interessi di clienti diversi da quello cui il servizio è prestato; ricevono o possono ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di denaro, beni o servizi.

Una volta individuati devo gestirli e come lo voglio fare deve risultare per iscritto quindi devo individuare le misure organizzative e al comma 4, l’autorità di vigilanza mi dà alcuni esempi di procedure: impedire e/o controllare scambi di info tra soggetti rilevanti che ricoprono funzioni di vertice nell’intermediario, quando tale scambio può ledere gli interessi di uno o più clienti; quelle tese a impedire/controllare la partecipazione simultanea di un soggetto rilevante a distinti servizi/attività di investimento quando possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti d’interesse.

Adeguatezza = l’intermediario offre prodotti e servizi adeguati a lui; per questo è necessario conoscere il cliente fare la profilatura per conoscere la sua conoscenza in materia di investimento, la sua situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio.

Appropriatezza= cliente da un ordine e l’intermediario deve valutare che quel ordine è appropriato per quel cliente.
 
Con la Mifid 2 è stata esteso un controllo anche alla creazione di prodotti e non solo alla distribuzione. Quando un gestore fa un fondo deve dichiarare per quali clienti è pensato quel fondo (istituzionali, dettagli propesi o no al rischio ecc.) perché la strategia di distribuzione di quel prodotto sia coerente. Non posso distribuire al di fuori del marketing target.

Seminario → attuazione della direttiva Mifid.

Nel 2006 defiance del sistema: Leman Brothers, nel 2015 Banca Etruria e mancava adeguatezza

Mifid 1 e suoi obiettivi:
• integrità dei mercati per renderli più efficienti perché uno dei problemi era che non erano molto regolamentati.
• nuove trading venues che sono mercati regolamentati, MTF che sono luoghi dove si incontra domanda e offerta con un soggetto che facilita, e internalizzatori sistemativi.
• limitare i conflitti di interesse.

La classificazione della clientela è cruciale per stabilire gli obblighi informativi obbligatori da parte degli intermediari e possono essere: clienti al dettaglio, cliente professionale (deve avere certe caratteristiche per entrare in sta categoria tipo patrimonio non meno di mezzo mln di euro) e controparte qualificata.

Test di adeguatezza e test di appropriatezza
Quando profilo un cliente nei 6 mesi dopo non posso più profilarlo.

Art. 43 ci sono volte in cui la valutazione di appropriatezza non deve essere fatta “mera esecuzione o ricezione di ordini” e queste situazioni sono:
• si deve trattare di strumenti finanziari non complessi (azioni e obbligazioni che sono trattate in un sistema multilaterale di negoziazione, quote di fondi o azioni di SICAV a eccezione di fondi strutturati).
• L’esecuzione dell’ordine è richiesta su iniziativa del cliente
• Il cliente è stato informato che nell’eseguire quell’ordine il cliente non riceverà valutazione di appropriatezza.

Art. 44 “pratiche di vendita abbinata” conosciuta nella vicenda di banche venete che collocavano obbligazioni presso i propri clienti e unitamente azioni della banca. È il caso in cui un prodotto è offerto con un altro come un pacchetto. Ci sono precauzioni: devo vedere se posso acquistare separatamente le componenti del pacchetto, devo evidenziare il profilo di rischio rendimento per tutte le componenti del pacchetto. Il fatto di vendere un pacchetto di prodotti non esime l’intermediario dalla valutazione di adeguatezza che deve essere operata sul pacchetto.

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