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Servizi accessori


Art. 1 comma 6 - Sezione B Allegato 1
La nozione di servizi di investimento serviva a individuare le attività riservate solo a certe categorie di soggetti tipo banche e SIM.
La nozione di servizi accessori serve a stabilire quali sono le attività, a parte i servizi di investimento che tali soggetti possono esercitare. 
Li possono prestare anche soggetti non autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento.
Se però vengono prestati da intermediari autorizzati, questi devono rispettare le regole di condotta previste per i servizi di investimento.

• Custodia e amministrazione di strumenti finanziari e relativi servizi connessi: una banca oltre a svolgere investimento poi si occupa della custodia degli strumenti finanziari per conto dei clienti.
Custodia in senso ampio perché indica l’apertura di un conto dove sono registrate le cose finanziarie.

• Concessione di crediti o prestiti, attività bancaria che deve essere funzionale a effettuare un’operazione di investimento

• Consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale e in materia di  concentrazione e acquisti di imprese

• Servizio di cambio (investitore che ha acquisito uno strumento finanziario in valuta estera e vuole liquidare in moneta corrente, allora chiede all’intermediario di cambiare la valuta)

• Ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari. È un servizio accessorio che prevede anche la pubblicazione di report a beneficio della comunità finanziaria in generale.

• Attività che gli intermediari fanno collegate a un’operazione di collocamento, per esempio: a volte si occupano della parte contrattuale, del consorzio di collocamento.

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