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Organismi di compensazione, liquidazione e garanzia


Sul mercato si concludono contratti che vanno posti in esecuzione.

La fase di esecuzione è essenziale rispetto al buon funzionamento dei mercati. Va consegnato lo strumento finanziario in cambio del compenso in denaro. Vi è quindi un forte interesse pubblico affinché queste fasi vadano a buon fine. La fase di esecuzione dei contratti può essere su base lorda o su base netta. Nel primo caso ciascun contratto che viene concluso sui mercati va posto in esecuzione.

Fase di compensazione
Se invece l’esecuzione avviene su base netta, la fase di esecuzione è preceduta da una fase di compensazione. Bisogna prima contare quanti strumenti finanziari ha acquistato o venduto un operatore e a che prezzi, fatto ciò per tutti gli operatori si può passare alle compensazioni e determinare il saldo attivo o passivo di cui un intermediario gode.
L’operazione di compensazione semplifica di molto il funzionamento del mercato perché non devono essere eseguiti tutti i singoli contratti, inoltre si riduce il rischio di insolvenza favorendo l’integrità dei mercati.
Il TUF prevede che i soggetti che si occupano di compensazione delle operazioni possono essere organismi autorizzati da Banca d’Italia sentita CONSOB, quindi non è un’attività riservata a particolari soggetti. Qualunque soggetto che verifichi le condizioni può svolgere questo servizio. In Italia abbiamo la Cassa di Compensazione e Garanzia che è una controllata di Borsa Italiana però non è un’attività ad essa riservata, è semplicemente il principale operatore. In generale gli organismi che si occupano delle compensazioni sono dette Clearing House.

Sistemi di garanzia

Accanto alle operazioni di compensazione e liquidazione abbiamo i sistemi di garanzia. Va garantito che i singoli contratti conclusi sul mercato vengano eseguiti correttamente da parte degli operatori.
Ci sono anche sistemi di garanzia che garantiscano il buon funzionamento delle operazioni di compensazione e liquidazione.
Il primo sistema garantisce l’esecuzione dei contratti, il secondo garantisce il buon esito delle operazioni di liquidazione dei contratti.

Questi operatori sono finanziati delle società che accedono sui mercati regolamentati. Questi versamenti alimentano il fondo della società di garanzia che serve a ripagare un operatore in caso subisca un’insolvenza del mercato.
Deve intervenire CONSOB per accertare l’insolvenza di mercato. Questo sistema serve ad evitare che l’insolvenza di un operatore si propaghi a catena provocando altre insolvenze di altri operatori. Si isola quindi l’insolvenza del singolo operatore e interviene così l’organismo di garanzia.
Finora abbiamo fatto riferimento solo alla negoziazione di strumenti finanziari non derivati. Gli strumenti finanziari derivati sono più rischiosi quindi sono soggetti a regole diverse, sono costruite in modo da garantire in maniera più incisiva il buon funzionamento.
L’organismo che si occupa della compensazione e liquidazione dei contratti su strumenti derivati diventa la controparte centrale di questi contratti ossia acquisisce tutte le posizioni che gli operatori hanno sulle posizioni di questi contratti derivati. Essa quindi a fine giornata rileva tutti i contratti e tutte le posizioni di debito e credito, quindi l’esecuzione dei contratti dovrà essere svolta dall’organismo di compensazione e liquidazione. Affinché possa svolgere questo servizio deve essere alimentato da margini versati dagli operatori al momento della conclusione del contratto sui derivati.
Ogni volta che quindi viene concluso un contratto su derivati gli operatori devono versare una quota all’organismo di garanzia, il quale è finanziato anche mediante quote giornaliere sempre versate degli operatori. Con queste risorse la Clearing House è in grado di adempiere alle posizioni assunte sui vari contratti. Se un operatore non è in grado di versare queste quote, il contratto viene automaticamente liquidato con le risorse che vengono attinte dal sistema di garanzia. Bisogna considerare che tutti questi strumenti finanziari sono dematerializzati e soggetti ad un regime di gestione accentrata ossia vi è un solo soggetto che ha sui propri conti registrati tutti i titoli che vengono negoziati sui mercati regolamentati, in Italia questo soggetto è Monte Titoli S.p.A. che è il titolare delle funzioni di gestione accentrata. Esso avrà dei registri per ciascun emittente e per ciascun intermediario.

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