Questi appunti trattano il capitolo sui trasporti e Turismo nel volume di Riguzzi e Antonini 'Trattato di diritto privato e dell'Unione Europea'.
I temi affrontati: il contratto di trasporto in generale e le figure contrattuali ad esso affini, il trasporto stradale di persone, le figure contrattuali del trasporto marittimo, il trasporto marittimo di persone, le figure contrattuali del trasporto aereo, il trasporto aereo di persone, il trasporto ferroviario.
Ci si sofferma in particolare sulle condizioni di viaggio, la responsabilità del vettore per le persone e per i bagagli in caso di ritardo o sinistro. Si conclude con un approfondimento su Trenitalia.
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità
di Elisabetta Pintus
Questi appunti trattano il capitolo sui trasporti e Turismo nel volume di Riguzzi
e Antonini 'Trattato di diritto privato e dell'Unione Europea'.
I temi affrontati: il contratto di trasporto in generale e le figure contrattuali ad
esso affini, il trasporto stradale di persone, le figure contrattuali del trasporto
marittimo, il trasporto marittimo di persone, le figure contrattuali del trasporto
aereo, il trasporto aereo di persone, il trasporto ferroviario.
Ci si sofferma in particolare sulle condizioni di viaggio, la responsabilità del
vettore per le persone e per i bagagli in caso di ritardo o sinistro. Si conclude
con un approfondimento su Trenitalia.
Università: Università degli Studi di Cagliari
Facoltà: Economia
Esame: Diritto dei Trasporti, a.a. 2010-11
Docente: Massimiliano Piras
Titolo del libro: Trattato di diritto privato e dell'Unione Europea
Autore del libro: Alfredo Antonini, Maurizio Riguzzi
Anno pubblicazione: 20081. Individuazione e nozione del contratto di trasporto
Il vettore si obbliga a trasferire, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.):
abbiamo quindi un contratto a prestazioni corrispettive nel quale le rispettive obbligazioni tra le parti hanno
ad oggetto una prestazione di una somma di denaro e una prestazione del trasferimento di persone o cose da
un luogo ad un altro. È irrilevante peraltro l’entità fisica ed economica dell’oggetto del trasporto e la
maggiore o minore lunghezza e complessità del trasferimento; inoltre, il trasporto, come l’oggetto di ogni
obbligazione, deve avere una utilità patrimoniale, deve essere possibile fisicamente e possibile
giuridicamente, altrimenti il contratto è nullo. Può rientrare nell’ambito del contratto anche il trasporto il cui
luogo di destinazione coincida con quello di partenza, come per esempio quando il mittente chiede la
restituzione della cosa trasportata con ritorno della stessa al luogo di partenza. Restano però escluse dal
concetto tecnico di contratto di trasporto tutte le svariate forme di trasporto di energie a distanza e di notizie
che avviene tramite trasporto di energie, come il trasporto telegrafico e telefonico di notizie con o senza fili.
Il contratto di trasporto regolato dal c.c. comprende solo quei contratti che hanno ad oggetto cose materiali:
infatti l’art. 1683 c.c. prescrive che il mittente deve indicare, tra l’altro, il peso, la quantità e il numero delle
cose da trasportare. Il fatto che il vettore si obblighi, anziché a trasportare, a far trasportare da altri le merci
affidategli dal mittente, non alcun apprezzante rilievo ai fini dell’art. 1678 c.c.: infatti, ciò che qualifica la
prestazione del vettore è il fatto che assuma il rischio e la responsabilità del trasporto, non la circostanza che
vi provveda direttamente. Oggetto della prestazione tipica assunta contrattualmente dal vettore, è un opus,
un facere, che consiste nel prestare le energie necessarie a modificare la posizione di una cosa rispetto allo
spazio, sia usando le proprie energie sia le energie proprie come direttrici di trazione non umane. Fa parte
della categoria della locatio operis, perché a carico del debitore, cioè il vettore, c’è il rischio della difficoltà
del lavoro.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 2. I sottotipi del trasporto nell’attuale quadro legislativo
Il contratto di trasporto assume particolari aspetti a seconda che il trasferimento riguardi persone o cose, a
seconda del mezzo di trasporto con cui detto trasferimento si attua, e a seconda dell’ambiente in cui si
svolge; ma in ogni caso, le varie forme di trasporto non integrano contratti distinti, ma solo species diverse
di un unico genus contrattuale, sottotipi di un unico contratto tipico.
La prima fondamentale distinzione è quella che si pone in relazione al diverso oggetto del trasporto, dando
luogo ai due sottotipi trasporto di persone e trasporto di cose. Altra importante distinzione è quella che si ha
in relazione al diverso ambiente in cui si svolge il trasporto e che si basa sulla diversità del mezzo impiegato
per la effettuazione del trasporto: trasporto ferroviario, trasporto stradale, trasporto marittimo, trasporto
aereo. In tale quadro oggi deve essere menzionato anche il contratto di trasporto di cose per conto di terzi,
sottotipo contrattuale che rappresenta la forma più importante e ricorrente della movimentazione delle merci
su strada: concezione unitaria del trasporto nell’ambito del quale si riscontrano vari sottotipi in relazione ai
quali lo stesso sistema legislativo adegua la disciplina giuridica del contratto, prevedendo una disciplina
distinta per il trasporto di persone e per il trasporto di cose. Nel contratto di trasporto di cose la prestazione
di trasporto viene verificata dal creditore nel luogo e nel momento della riconsegna delle merci, mentre nel
contratto di trasporto di persone, la prestazione di trasporto viene verificata dal passeggero in modo
continuativo durante la sua effettuazione. La disciplina del contratto di trasporto finisce quindi per essere
particolarmente ampia ed articolata dal momento che accanto alla normativa del codice civile si pongono le
norme contenute nel codice della navigazione e nella legislazione speciale, che ha finito per assumere una
grande importanza e ha inciso in maniera significativa sull’impianto del codice civile. Le norme del codice
civile, comunque, sono poste come disciplina generale del contratto di trasporto.
Nell’odierno quadro normativo regolante il trasporto terrestre con particolare riferimento al trasporto di
merci su strada, risulta essere quanto mai attuale l’affermazione di uno stretto collegamento tra impresa di
trasporto e contratto di trasporto, essendo questo lo strumento contrattuale attraverso cui opera sul mercato
l’impresa di trasporto: la prestazione di trasporto può essere eseguita da vettore non professionale (entro
certi limiti), mentre il contratto di trasporto stradale di merci può essere legittimamente eseguito unicamente
da chi è imprenditore di trasporto ed è in possesso sei prescritti requisiti di legge ai fini dell’effettuazione di
una tale attività; inoltre, vi è uno stretto collegamento tra contratto di trasporto di cose e contratto di
autotrasporto di cose per conto terzi.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 3. I contratti affini al contratto di trasporto: il contratto di
spedizione
La attuale normativa codicistica ha portato a termine la differenziazione tra contratto di spedizione e
contratto di trasporto: il contratto di trasporto implica l’assunzione dell’obbligo di trasportare, a differenza
del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l’obbligo della spedizioniere di concludere, e per conto
altrui, un contratto di trasporto. Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo
convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di
trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro
(relazione ministeriale n 707). Quindi: trasferimento di cose o persone nel primo caso, conclusione del
contratto di trasporto e prestazioni accessorie nel secondo.
In base all’art.1737 c.c., il contratto di spedizione è il contratto in base al quale lo spedizioniere assume
l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante-committente, un contratto di trasporto e
di compiere le operazioni accessorie, diventando, quindi, una forma di mandato, qualificando la spedizione
come sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza. Il contenuto del contratto di spedizione è
individuato nella assunzione da parte dello spedizioniere di una prestazione di volere: la conclusione del
contratto di trasporto per conto del committente. Vi rientrano tutte quelle operazioni che assumono
particolare importanza: attività che comprendono sia quelle di tipo materiale eseguite dallo stesso
spedizioniere sia quelle poste in essere a mezzo della prestazione di atti giuridico - formali.
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il
vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendosene su di
sé i rischi dell’esecuzione, nel contratto di spedizione, invece, lo spedizioniere si obbliga solamente a
concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato l’incarico, il contratto di trasporto. Viene
pertanto qualificato vettore colui che si assume tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del trasporto, viene
invece qualificato spedizioniere colui che si limita a stipulare il contratto di trasporto con un terzo in nome
proprio e per conto del mandante. Mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha provveduto a
trasferire al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna (rispondendo in caso di perdita, avaria o ritardata
consegna), lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde
solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderlo (se però si assume in tutto o in parte
l’esecuzione del trasporto, ha gli obblighi e i diritti del vettore).
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 4. Appalto e trasporto
L’appalto, sebbene sia un tipo contrattuale a struttura unitaria, l’oggetto della sua prestazione caratteristica
non è tipicamente determinato e può quindi comprendere qualsiasi possibile opera o servizio (art.1655 c.c.):
è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso corrispettivo in denaro. Pertanto, a seconda delle
opere o dei servizi da eseguire, ne deriva una grande varietà di possibili specificazioni (concettualmente
anche il trasporto rientra nell’appalto, ma ne è in pratica distinto). Lo stesso contratto di trasporto è già una
specie di appalto, qualificato da una prestazione tipica di trasferimento, che è stata svincolata dal ceppo
originario della locatio operis per renderlo contratto autonomo. Quindi, quando l’opus dedotto in contratto è
un trasporto, si avrà un contratto di trasporto e non di appalto, se l’opus dedotto in contratto è diverso dal
trasporto, si avrà un contratto di appalto, ma non si avrà mai un contratto di appalto di servizi di trasporto. In
generale, è soggetto sia alle norme della species del trasporto, sia alle norme dedicate al genus dell’appalto,
con la prevalenza delle prime sulle seconde in base al principio della prevalenza della norma speciale sulla
norma generale.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 5. La posizione del trasporto rispetto al noleggio
Dal contratto di trasporto bisogna distinguere tutti quei casi in cui un soggetto mette a disposizione di un
altro soggetto un veicolo provvisto di conducente obbligandosi, dietro corrispettivo, al compimento di uno o
più viaggi a favore della controparte: contratto di noleggio ogni qualvolta taluno si obblighi di effettuare,
con il proprio veicolo e la propria organizzazione, uno o più viaggi per conto di altri.
Nell’ambito dei traffici stradali, le imprese di medie e grandi dimensioni, invece di avvalersi di propri
mezzi, veicoli e conducenti, affidano l’esecuzione della prestazione ai “padroncini”, piccoli imprenditori
estranei all’organizzazione delle imprese per incarico delle quali viaggiano, ma sono sottoposti alla
direzione del vettore contrattuale, che ha un’incisiva ingerenza nella gestione del veicolo su cui è indicata la
ditta ed è l’unica ad emettere documenti di viaggio e mantiene una completa potestà decisionale su tutte le
attività accessorie connesse all’esecuzione del trasporto e ai rapporti con chi ne fruisce e richiede
l’effettuazione (modalità non lontani dal noleggio di nave e aeromobile).
Nel contratto di trasporto un soggetto (vettore) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (trasportato o
mittente) a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro mediante una propria organizzazione di mezzi,
assumendosi su di sé il rischio del trasporto e spettando a lui la direzione tecnica del trasporto stesso senza
alcuna ingerenza del mittente o del trasportato. Nel contratto di noleggio di autoveicolo, il noleggiante si
obbliga verso il noleggiatore a compiere con il suo veicolo uno o più viaggi predeterminati nel contratto, da
eseguirsi in un determinato periodo di tempo.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 6. L’attuale quadro istituzionale del sistema nazionale del trasporto
di merci su strada
Rappresenta l’unica modalità di esercizio professionale ed imprenditoriale riconosciuta dall’attuale
legislazione, che distingue il trasporto di cose per conto proprio e il trasporto di cose per conto di terzi: per
primo, è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano
l’autotrasporto di cose per conto di terzi, bisogna ottenere l’autorizzazione ecc.
Il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o
pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie; il trasporto di cose per conto di terzi è l’attività
imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo, quindi esercitata
in modo professionale, e destinataria di precisi obblighi per la sicurezza sociale e per la sicurezza della
circolazione stradale.
Al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua
il trasporto, sono annotati nella copia del contratto da consegnare al committente, pena la nullità del
contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell’attestazione di iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione al
trasporto per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell’albo nazionale degli
autotrasportatori di cui alla presente legge (art. 1, legge 27 maggio 1993, n 162), da cui risulti il possesso dei
prescritti requisiti di legge.
Le imprese di autotrasporto che stipulano contratti aventi ad oggetto il trasferimento di cose da un luogo ad
un altro dietro corrispettivo, per poter legittimamente esercitare tale attività per conto di terzi, devono essere
iscritti all’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di
terzi, devono essere strutturate in forma di impresa, con determinati requisiti (onorabilità, adeguata capacità
finanziaria, capacità professionale).
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 7. Trasporto e contratti aventi ad oggetto prestazioni di logistica
Le mutate esigenze degli utenti hanno comportato, per gli operatori del settore dei trasporti, la necessità di
una loro trasformazione in prestatori di servizi logistici: operatori logistici, che assumono a proprio carico la
gestione dei flussi complessi per conto del mittente, coordinando i diversi mezzi di trasporto, occupandosi
dell’immagazzinaggio e della distribuzione dei prodotti ed offrendo vari servizi complementari.
L’oggetto del contratto è la prestazione di una serie coordinata e continuativa di servizi complessivamente e
non più singolarmente considerati, finalizzati ad offrire un opus caratterizzato dell’attuazione del processo di
pianificazione, implementazione e controllo di tutte le operazioni di movimentazione e immagazzinamento e
dei relativi flussi informativi, connesse con il flusso totale dei materiali, dell’acquisto delle materie prime
fino alla consegna dei prodotti al consumatore, al fine di garantire un adeguato livello di servizio a costi
ragionevoli.
Si passa quindi dalla figura del vettore unimodale alla figura dell’operatore multimodale, fino ad arrivare
alla figura dell’operatore logistico, dal momento che i vettori sono stati costretti a procedere a una revisione
del loro ruolo e della loro funzione istituzionale, per curare anche tutti gli aspetti logistico - organizzativi dei
flussi di merci delle imprese industriali: il trasporto non è più l’unica prestazione assunta dal vettore.
L’inquadramento del contratto di servizi di logistica nella categoria dei contratti di appalto-
somministrazione, consente di assoggettare il rapporto negoziale alla disciplina speciale dei contratti cui
corrispondono le singole prestazioni.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 8. Il contratto di trasloco
Si ha quando un determinato soggetto, che solitamente svolge la relativa attività in forma imprenditoriale, si
obbliga, dietro corrispettivo, a smontare mobili, macchinari e simili, a provvedere al loro trasferimento da un
luogo ad un altro e a rimontarli e a risistemarli nel luogo di destinazione convenuto dalle parti.
Il contratto, atipico, è caratterizzato dal fatto che vi concorrono elementi propri del contratto di trasporto
(trasferimento della cosa da un luogo a un altro) ed attività (smontaggio e rimontaggio del bene) distinte da
quella del trasferimento.
Per quanto riguarda la normativa, alcuni hanno prospettato la teoria dell’assorbimento (regole dettate per il
tipo contrattuale più somigliante), o della combinazione, ma si preferisce quella dell’integrazione
(disciplinato non unicamente dalle singole regole ricavate da quelle dettate per uno dei tipi che lo
compongono, ma combinando la disciplina di tutte le figure tipiche che in esso confluiscono).
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 9. Le figure contrattuali nel subtrasporto, trasporto cumulativo,
trasporto con rispedizione
È una forma di cooperazione tra più vettori nella fase esecutiva del trasporto, con una distribuzione del
lavoro.
Trasporto con subtrasporto: il vettore si obbliga, nei confronti del mittente o del passeggero ad eseguire il
trasporto dal luogo di partenza al luogo di destinazione avvalendosi, in tutto o in parte, dell’opera di un
subvettore. Il vettore si obbliga a eseguire la prestazione di trasporto per l’interno percorso concordato con il
mittente, assumendo, da solo e interamente, obblighi e responsabilità, acquistando i diritti inerenti
l’esecuzione del trasporto. Ma si avvale dell’attività e delle prestazioni di un altro vettore, con il quale
conclude a sua volta a suo nome e nel suo interesse un contratto di trasporto per l’esecuzione dell’intero
tragitto o di una parte di esso. Il mittente resta del tutto estraneo al contratto di sub trasporto, dal momento
che, nei suoi confronti, il vettore ha assunto l’obbligo di eseguire la prestazione per l’intero percorso: il
subvettore assume la figura dell’ausiliario del vettore. Un solo vettore assume, nei confronti del passeggero
o del mittente, obblighi e responsabilità dell’intero viaggio, stipulando, a proprie spese, a proprio nome e ai
proprio rischio, dei contratti di trasporto, per far percorrere al viaggiatore o alle merci il viaggio.
Trasporto cumulativo di cose o di persone (art.1700 c.c.): ricorre quando due o più vettori si obbligano
insieme verso il mittente con un unico contratto ad eseguire la prestazione di trasporto sino al luogo finale di
destinazione, curando ciascuno di essi il trasporto per un tratto dell’intero percorso. Caratterizzato
dall’unicità del vincolo contrattuale riconosciuto ed accettato da una pluralità di vettori nei confronti del
mittente, ma il mittente deve sapere in modo chiaro che ci saranno altri vettori oltre al primo, e non la
circostanza che il mittente, nel momento in cui affida la merce o se stesso al primo vettore, sia soltanto
consapevole che questi si riservi la facoltà di affidarla a un altro o più vettori.
Trasporto con rispedizione della merce (art.1699 c.c.): può ricorrere unicamente in relazione ai traffici di
cose, è un contratto in base al quale il vettore si obbliga, verso il mittente, ad eseguire il trasporto per una
parte sola del tragitto complessivo, obbligandosi a concludere, in nome proprio e per conto del mittente, uno
o più contratti di trasporto per la restante parte del percorso. Il vettore si impegna ad eseguire la prestazione
di trasporto per una sola parte del complessivo tragitto, assumendo l’obbligo di provvedere alla stipulazione
di un altro contratto di trasporto per conto del mittente, ma in nome proprio, per la restante parte del
percorso, svolgendo quindi il ruolo di spedizioniere, rispondendo unicamente per la buona scelta del vettore.
Nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a
osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del
medesimo.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 10. Il contratto di trasporto stradale di persone e le modalità del suo
perfezionamento
Ha trovato una sua organica disciplina per la prima volta nel codice civile del 1942 (prima ci si riferiva alla
normativa della locuzione d’opera del 1865).
La causa del contratto è unica, ma è diverso il suo oggetto, a seconda del caso il vettore assuma l’obbligo di
trasferire nello spazio una cosa o una persona (un soggetto di diritti, un essere umano vivente dotato di
capacità giuridica, presente durante il viaggio con la sua intelligenza e la sua volontà, sempre consegnato a
se stesso). Inoltre, si possono trasportare una o più persone determinate o un certo numero di esse: si ha la
prestazione da parte del vettore di un risultato che si realizza nell’esecuzione del servizio di trasferire il
passeggero, conseguito attraverso una gestione a proprio rischio dell’attività svolta.
Il viaggiatore potrà recedere dal contratto, prima dell’inizio del viaggio nonché durante l’esecuzione dello
stesso, purché tenga indenne il vettore delle spese sopportate, della prestazione eseguita e del mancato
guadagno.
In presenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti, che impedisca la realizzazione dell’intera
prestazione dovuta, il vettore avrà diritto a un compenso nei limiti in cui il percorso parzialmente eseguito
sia utile per il viaggiatore e proporzionalmente al prezzo pattuito per l’intero viaggio.
Il contratto di trasporto stradale di persone si perfeziona con il semplice consenso delle parti, anche se tale
momento è difficile da individuare. Nell’ambito dei trasporto di persone su mezzi pubblici, il contratto si
conclude nel momento in cui il passeggero accetta la generale offerta a contrarre proveniente dal vettore con
un comportamento concludente (rapporti contrattuali di fatto: la fonte del contratto obbligatorio non è lo
scambio di consensi, ma un comportamento di fatto). Il momento conclusivo del rapporto contrattuale si
identifica nella discesa del passeggero dal mezzo di trasporto. È prevista l’emissione di un biglietto di
viaggio, contenente gli estremi di individuazione della prestazione delle parti, come documento probatorio
del contratto di trasporto e titolo di legittimazione: il rilascio, però, non è elemento essenziale per la
formazione del contratto, ma nel momento in cui l’utente, salendo sul veicolo, manifesta la volontà di
accettare le condizioni proposte dal vettore e di concludere un rapporto contrattuale. Il biglietto quindi
adempie a una funzione di documento di legittimazione, il cui possesso individua l’avente diritto alla
prestazione di trasporto, liberando il vettore dall’obbligazione da lui assunta eseguendo il trasporto a favore
di colui che è in possesso del biglietto. La cedibilità del diritto ad essere trasportati non sempre è possibile:
contratto stipulato tenendo conto delle qualità personali del passeggero o delle modalità di svolgimento del
viaggio. Nelle altre situazioni, invece, sarà lecito cedere il diritto al trasferimento mediante semplice
tradizione del biglietto, indipendentemente dalle forme proprie della cessazione.
Elemento peculiare è la possibilità di individuare solo due soggetti come parti del rapporto contrattuale:
vettore (colui che assume l’obbligo di trasferire, a proprio rischio e riservandosi la direzione tecnica delle
operazioni, una o più persone; non è detto che lo esegua personalmente il trasferimento) e passeggero.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 11. Gli obblighi del vettore nella protezione dell’incolumità fisica
del passeggero
Alla prestazione principale del vettore è connesso l’obbligo di protezione e di vigilanza, che grava sempre
sul vettore, e che ha per oggetto l’adozione di tutte le misure idonee a far giungere il passeggero incolume al
luogo di destinazione. Tale dovere di vigilanza tende ad essere ricondotto nella generale categoria dei doveri
contrattuali di protezione, contrapposti agli obblighi primari di prestazione, combinata a un’obbligazione
accessoria di custodia per le cose trasportate (che devono però essere consegnate).
Ci sono anche altre obbligazioni secondarie che il vettore assume accessoriamente alla conclusione del
contratto, come il trasporto del bagaglio (cose che il viaggiatore porta con sé, che deve contenere
esclusivamente oggetti personali del passeggero): dovrebbe riguardare solo il trasporto del bagaglio a mano,
del quale il viaggiatore conserva la custodia non consegnandolo al vettore, diversamente dal trasporto del
bagaglio consegnato al vettore, che darebbe luogo al contratto di trasporto di cose collegato al contratto di
trasporto di persone.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità 12. Gli obblighi del passeggero
L’obbligazione principale consiste nel pagamento del prezzo, del corrispettivo dovuto al vettore per il
trasferimento. Le parti determinano direttamente l’entità del prezzo oppure fanno riferimento alle tariffe
normalmente praticate dal vettore. Sebbene il prezzo del trasporto sia normalmente pagato in tutto o in parte
prima dell’inizio del viaggio, ma dovrebbe essere pagato dopo perché il corrispettivo è determinato in base
al risultato utile del trasporto.
Anche nel trasporto oneroso, il prezzo può essere corrisposto da un soggetto diverso dal passeggero senza
che ciò alteri la possibilità di configurare il contratto di trasporto oneroso come contratto a favore del terzo.
Il passeggero, quindi, potrà verificare l’esatto svolgimento della prestazione del vettore nel momento in cui
viene effettuata; potrà, inoltre, difendersi contro le cause esterne di danno o subire danni in conseguenza del
fatto proprio: onere di cooperazione con il vettore.
Elisabetta Pintus Sezione Appunti
Trasporti e turismo: il contratto, i diritti, le responsabilità