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Il limite risarcitorio per il passeggero nel trasporto aereo

Il limite risarcitorio per il passeggero nel trasporto aereo


La limitazione nasce come incentivo per l’impresa vettoriale e come strumento contenitivo del costo di trasporto a carico degli utenti; viene ovviamente però privilegiato il risarcimento ai danni alla persona piuttosto che gli interessi dell’impresa vettoriale. L’entrata in vigore del Regolamento CE ha soppresso il limite risarcitorio per morte e lesioni personali del passeggero: prima ai trasporti nazionali e internazionali non retti dalla Convenzione di Varsavia si applicava il limite risarcitorio in 100.709,09 € per passeggero, mentre il limite originario era di 5.200.000 £, coincidente con la somma per la quale l’esercente aereo era obbligato ad assicurare i passeggeri contro gli infortuni di volo.
Tra vari dibattiti, si reintrodusse il limite Varsavia – L’Aja, con alcune condizioni: nel caso di volo di linea, il vettore doveva aver fissato nelle proprie condizioni generali un limite di almeno 100.000 DSP, nel caso di voli non di linea, il limite suddetto doveva essere fissato nelle autorizzazioni o licenze, fino a un massimale di 100.000 DSP con un’impresa certificata idonea. L’eliminazione della limitazione del debito del vettore aereo per i danni alla persona è avvenuto a livello internazionale con l’accordo IATA, l’accordo di Miami e l’accordo ATA, fino ad arrivare al Regolamento CEE n. 2027/97 e alla Convenzione di Montreal del 1999 che ha definito eliminato il limite risarcitorio, rimasto per i danni da ritardo. La Convenzione ha previsto la possibilità per il vettore, in assenza di uno specifico obbligo, di rifiutarsi di concludere il contratto di trasporto con il passeggero, allo scopo di evitare di incorrere in una responsabilità illimitata; prevede inoltre l’ipotesi di decadenza dal beneficio del limite esclusivamente per i danni da ritardo nel trasporto di persone e per la distruzione, la perdita, il deterioramento o il ritardo nel trasporto di bagagli, qualora sia fornita la prova della derivazione del danno da azione o omissione del vettore o di un suo preposto, commessa nell’intento di cagionarlo oppure temerariamente e nella consapevolezza che verosimilmente ne sarebbe risultato un danno.
Nell’ambito della telematica, si pone la problematica in ordine al criterio che debba prevalere nella valutazione della condotta temeraria e consapevole del vettore; accolto il criterio oggettivo, affermata la necessità di una valutazione secondo la mera conoscibilità del probabile verificarsi del sinistro. Il limite risarcitorio trova applicazione in riferimento sia all’azione fondata sul rapporto contrattuale fra il passeggero e il vettore, sia all’azione basata sulla concorrente responsabilità extracontrattuale del vettore.

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