I contratti affini al contratto di trasporto: il contratto di spedizione
La attuale normativa codicistica ha portato a termine la differenziazione tra contratto di spedizione e contratto di trasporto: il contratto di trasporto implica l’assunzione dell’obbligo di trasportare, a differenza del contratto di spedizione, che ha per oggetto solo l’obbligo della spedizioniere di concludere, e per conto altrui, un contratto di trasporto. Il vettore così esaurisce i suoi doveri quando ha trasferito nel luogo convenuto le cose consegnategli; lo spedizioniere li esaurisce invece quando ha concluso un contratto di trasporto per conto del committente, relativamente alle cose che devono trasferirsi da un luogo ad un altro (relazione ministeriale n 707). Quindi: trasferimento di cose o persone nel primo caso, conclusione del contratto di trasporto e prestazioni accessorie nel secondo.
In base all’art.1737 c.c., il contratto di spedizione è il contratto in base al quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante-committente, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie, diventando, quindi, una forma di mandato, qualificando la spedizione come sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza. Il contenuto del contratto di spedizione è individuato nella assunzione da parte dello spedizioniere di una prestazione di volere: la conclusione del contratto di trasporto per conto del committente. Vi rientrano tutte quelle operazioni che assumono particolare importanza: attività che comprendono sia quelle di tipo materiale eseguite dallo stesso spedizioniere sia quelle poste in essere a mezzo della prestazione di atti giuridico - formali.
La differenza tra il contratto di trasporto e quello di spedizione consiste nel fatto che mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i propri mezzi o anche a mezzo di altri, assumendosene su di sé i rischi dell’esecuzione, nel contratto di spedizione, invece, lo spedizioniere si obbliga solamente a concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato l’incarico, il contratto di trasporto. Viene pertanto qualificato vettore colui che si assume tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del trasporto, viene invece qualificato spedizioniere colui che si limita a stipulare il contratto di trasporto con un terzo in nome proprio e per conto del mandante. Mentre il vettore esaurisce i suoi obblighi allorché ha provveduto a trasferire al luogo indicatogli le cose ricevute in consegna (rispondendo in caso di perdita, avaria o ritardata consegna), lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del contratto di trasporto e risponde solo dell’eventuale inadempimento dell’obbligo di concluderlo (se però si assume in tutto o in parte l’esecuzione del trasporto, ha gli obblighi e i diritti del vettore).
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