Gli impedimenti del passeggero
Segue i principi generali in tema di risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, per inadempimento di una delle parti o di scioglimento del rapporto per recesso unilaterale.
Per poter essere imbarcato sulla nave, il passeggero deve presentarsi al momento e nel luogo previsto nel biglietto. La mancata presentazione del passeggero alla partenza esime quindi il vettore dalla prestazione di trasporto, eccettuato il caso in cui il contratto preveda che il vettore sia tenuto ad attendere il passeggero ritardatario. Il codice della navigazione prevede che il passeggero debba comunque pagare il prezzo del biglietto, detratto il costo del vitto eventualmente compreso, regolando anche la mancata presentazione per l’imbarco non imputabile al passeggero che non sia stata comunicata al vettore prima della partenza. Il corrispettivo del viaggio non è dovuto se, con il consenso del vettore, il biglietto sia stato ceduto ad altri e questi abbia a sua volta pagato il prezzo di passaggio; il vettore può al massimo pretendere una provvigione sul prezzo in misura non superiore al 10%.
Se il passeggero muore prima della partenza, o non possa partire per causa a lui non imputabile, il contratto è risolto di diritto, anche se è dovuto al vettore un quarto del prezzo del passaggio, detratto il costo vitto. Se il passeggero sia impedito a viaggiare per causa a lui non imputabile oppure muoia uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia che dovevano viaggiare con lui, ciascuno dei passeggeri del gruppo può recedere dal contratto di trasporto, versando al vettore un quarto del prezzo del passaggio, detratto il costo vitto.
Sono invece tenuti al pagamento dell’intero prezzo se non comunicano al vettore tempestivamente e prima della partenza della nave l’impedimento occorso, come se la mancata presentazione dipendesse da fatto a lui imputabile.
Le condizioni generali di trasporto marittimo attribuiscono al passeggero la facoltà di recedere dal contratto dietro versamento di un corrispettivo corrispondente ad una percentuale del prezzo del biglietto variabile in funzione dell’anticipo con cui viene comunicato il recesso al vettore. Se il corrispettivo era già stato interamente pagato, sarà il vettore a dover restituire parti del prezzo già incassato.
Nel caso di interruzione del viaggio da parte del passeggero per causa a lui non imputabile, il vettore ha diritto al corrispettivo corrispondente al tratto utilmente percorso, mentre se è imputabile al passeggero, questi è tenuto al pagamento anche del presso della parte di viaggio non percorso.
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