La prescrizione nel trasporto aereo di persone
Nel trasporto aereo di persone, tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e di bagagli si estinguono nel termine di 2 anni, decorrenti dall’arrivo a destinazione dell’aeromobile o della data presunta di arrivo o dall’interruzione del trasporto stesso. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in 3 anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di 18 o 12 mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico, alle quali viene applicato l’art. 2951 cc.
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