Il contratto di trasloco
Si ha quando un determinato soggetto, che solitamente svolge la relativa attività in forma imprenditoriale, si obbliga, dietro corrispettivo, a smontare mobili, macchinari e simili, a provvedere al loro trasferimento da un luogo ad un altro e a rimontarli e a risistemarli nel luogo di destinazione convenuto dalle parti.
Il contratto, atipico, è caratterizzato dal fatto che vi concorrono elementi propri del contratto di trasporto (trasferimento della cosa da un luogo a un altro) ed attività (smontaggio e rimontaggio del bene) distinte da quella del trasferimento.
Per quanto riguarda la normativa, alcuni hanno prospettato la teoria dell’assorbimento (regole dettate per il tipo contrattuale più somigliante), o della combinazione, ma si preferisce quella dell’integrazione (disciplinato non unicamente dalle singole regole ricavate da quelle dettate per uno dei tipi che lo compongono, ma combinando la disciplina di tutte le figure tipiche che in esso confluiscono).
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