La cessione del biglietto marittimo
Se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando l’indicazione, il passeggero ha già iniziato il viaggio, il diritto al trasporto può essere ceduto solo con il consenso del vettore; il biglietto non nominativo può comunque essere ceduto sino al momento dell’imbarco del passeggero, senza il consenso del vettore.
Il codice del consumo conferisce al consumatore il diritto di sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni di fruizione del servizio, dove comunichi per iscritto all’organizzatore, entro e non oltre i 4 giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico. Il cedente è tenuto a comunicare contestualmente il nome e i dati del cessionario, rimanendo con questi solidalmente responsabile del pagamento del prezzo e delle ulteriori spese eventualmente derivanti dalla cessione. Nella prassi, però, il vettore preferisce sempre emettere un nuovo biglietto a favore del cessionario anziché consentirne il viaggio con il biglietto originario: si ha una risoluzione del contratto originario, con contestuale stipula di un nuovo contratto con lo stesso oggetto e persona diversa.
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