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Gli obblighi del vettore nella protezione dell’incolumità fisica del passeggero


Alla prestazione principale del vettore è connesso l’obbligo di protezione e di vigilanza, che grava sempre sul vettore, e che ha per oggetto l’adozione di tutte le misure idonee a far giungere il passeggero incolume al luogo di destinazione. Tale dovere di vigilanza tende ad essere ricondotto nella generale categoria dei doveri contrattuali di protezione, contrapposti agli obblighi primari di prestazione, combinata a un’obbligazione accessoria di custodia per le cose trasportate (che devono però essere consegnate).
Ci sono anche altre obbligazioni secondarie che il vettore assume accessoriamente alla conclusione del contratto, come il trasporto del bagaglio (cose che il viaggiatore porta con sé, che deve contenere esclusivamente oggetti personali del passeggero): dovrebbe riguardare solo il trasporto del bagaglio a mano, del quale il viaggiatore conserva la custodia non consegnandolo al vettore, diversamente dal trasporto del bagaglio consegnato al vettore, che darebbe luogo al contratto di trasporto di cose collegato al contratto di trasporto di persone.

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