Appunti di Diritto Commerciale delle Società. Vengono illustrate le basi del diritto societario, quindi le nozioni generali di società. Si illustrano le principali caratteristiche statutarie, organizzative ed amministrative delle società per azioni (Spa), società a responsabilità limitata (Srl) e società cooperative. Infine si affrontano i temi delle modifiche di statuto delle società, quindi le trasformazioni societarie, le fusioni e le scissioni.
Diritto commerciale delle società
di Valentina Minerva
Appunti di Diritto Commerciale delle Società. Vengono illustrate le basi del
diritto societario, quindi le nozioni generali di società. Si illustrano le principali
caratteristiche statutarie, organizzative ed amministrative delle società per
azioni (Spa), società a responsabilità limitata (Srl) e società cooperative. Infine
si affrontano i temi delle modifiche di statuto delle società, quindi le
trasformazioni societarie, le fusioni e le scissioni.
Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Facoltà: Economia
Esame: Diritto Commerciale delle Società
Docente: Mazzoni Alberto1. La nozione di società, di impresa e i tipi di contratti societari
(Art. 2247 C.C.)
Per secoli la società viene intesa come conseguenza di un contratto con scopo di lucro che dava luogo
all’applicazione di norme commerciali distinte da quelle civilistiche.
Anche se la società nasce da un contratto, con essa nasce un patrimonio (entificazione del patrimonio),
attorno al quale si crea un nuovo soggetto di diritti.
Oggi – a seguito della riforma del 2003 – intendiamo la società come soggetto che nasce da un patrimonio.
Tradizionalmente si tratta di un contratto per collaborare e portare a termine un progetto comune: si versa
un contributo per partecipare del patrimonio della società, il quale nelle società di capitali è distinto da
quello dei soci.
Detto questo, il contratto societario si differenzia dal tipico contratto di vendita in quanto, con quest’ultimo
non nasce un nuovo soggetto, ma sorgono diritti e doveri in capo alle parti.
Si intende l’organizzazione di una società.
Prima del 1942 – si guardavano i singoli atti compiuti.
Successivamente – si prende in considerazione una serie di atti legati funzionalmente per realizzare
un’attività.
Società e impresa: nozioni collegate
Attualmente la società viene considerata come la forma organizzativa dell’attività d’impresa in cui è
rilevante la struttura finanziaria. Ciò viene esaltato soprattutto nelle cooperative e nelle società di capitali,
mentre nelle società di persone conta prevalentemente la responsabilità illimitata dei soci.
La SOCIETÀ dà luogo a un soggetto distinto da quello dei soci tramite un contratto. Tuttavia, non la si può
considerare solo come contratto, oppure come soggetto distinto dai soci, ma come FORMA DI
ORGANIZZAZIONE DELL’IMPRESA SOTTOSTANTE, FORMA CHE ENFATIZZA LA STRUTTURA
FINANZIARIA.
Per il Legislatore, oggi, l’esercizio d’impresa è la CONNOTAZIONE ESSENZIALE DELLA SOCIETÀ.
Tanto è vero che, se in passato era inimmaginabile convertire un contratto di associazione con fini distinti
dal profitto in un contratto societario, oggi la trasformazione è possibile, è sufficiente che non manchi la
continuità nell’esercizio dell’attività.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 2. La riforma societaria del 2003: linee direttrici
Prima della riforma del 2003
Le società di persona : libertà organizzativa, in ragione della responsabilità illimitata a cui erano sottoposti i
soci.
L’organizzazione era libera perché i soci potevano perdere tutto a fronte del rischio di fallimento.
Le società di capitali : rigidità organizzativa, in ragione dell’autonomia patrimoniale della società.
Vigeva il principio opposto dato che – a differenza delle società di persona – il patrimonio societario era
sufficiente. Queste società non si potevano discostare dal regime base dettato dalla legge a fronte del
beneficio della responsabilità limitata.
Inoltre Spa e Srl erano assoggettate alla stessa disciplina.
Dopo la riforma del 2003
USA – Ogni Paese ha una legislazione diversa. L’idea del legislatore statunitense è quella di mettere in
concorrenza la legislazione dei singoli Paesi per spingere a scegliere un Paese piuttosto che un altro: corsa
delle imprese verso la flessibilità e Paesi permissivi.
Anche il nostro Legislatore recepisce il messaggio americano e aumenta progressivamente il grado di
autonomia delle società.
Alle società di capitali che si rivolgono al mercato dei capitali viene lasciata poca fantasia statutaria per
tutelare gli investitori, quindi il grado di autonomia è ancora considerevolmente rigido.
È più flessibile, invece, per le società di capitali con pochi soci e che sono assimilabili alle società di
persone: è più facile adattare la società alle proprie esigenze.
Srl e Spa hanno una disciplina diversa.
Autonomia:
- Statutaria = Forma di esercizio della libertà che riguarda un atto che ha effetto verso i terzi, il quale ha
efficacia reale.
- Contrattuale = Forma di esercizio della libertà che riguarda un atto che ha effetto verso le parti. I patti
parasociali sono espressione dell’autonomia contrattuale.
Prima della riforma del 2003
Venivano emesse solo azioni e obbligazioni.
Bisogna considerare che questi strumenti dovevano rispettare schemi molto rigidi, quindi non potevo
chiamare azione ciò che non rispettava tutte le caratteristiche dell’azione.
Inoltre, le transazioni per lo più erano bancarie.
Dopo la riforma del 2003
Vengono inseriti numerosi strumenti di raccolta sul mercato. Si assiste pertanto non solo alla creazione di
nuovi titoli atipici, ma anche alla disintermediazione bancaria: le transazipn avvengono sul mercato della
borsa.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società
L’attenzione garantista che a lungo era stata assicurata dal nostro Legislatore alle minoranze, con la Riforma
del 2003 viene a ridursi. Ciò fa sì che le azioni di legittimità difficilmente possono essere esperite dalle
minoranze, le quali di fatto si trovano senza la possibilità di esercitare un contropotere perché è più difficile
intraprendere delle impugnative.
La tutela delle minoranze, però viene monetizzata: è più facile ricorrere al risarcimento danni.
Possiamo dire che la tutela delle minoranze è divenuta illusoria, in quanto non possono più esercitare un
contropotere, ma se insoddisfatte o se vengono lesi i propri diritti possono essere risarcite.
Srl - Esiste una totale libertà, addirittura l’amministrazione e il controllo societario possono essere
assembleari.
Spa - Esiste una flessibilità diversa: è possibile scegliere tra 3 alternative: 1) il sistema tradizionale o latino;
2) il sistema monistico (di derivazione anglosassone e statunitense); 3) il sistema dualistico.
La società nel corso della sua storia può passare da una all’altra modalità organizzativa. Ratio
sottostante: la logica d’impresa, nel momento in cui ho un’esigenza la seguo (un’altra volta viene
sottolineata la centralità della forma organizzativa). Non si tratta della logica del contratto o del soggetto.
Prima della riforma del 2003
Logica seguita : produttivistica – il socio insofferente non può recedere, è prigioniero del proprio
investimento per evitare l’impoverimento del patrimonio sociale. Prevale l’interesse della società.
Dopo la riforma del 2003
Logica adottata : razionale allocazione delle risorse/libertà di mercato – il socio insofferente può decidere si
investire là dove meglio crede, quindi se c’è dissenso è bene che lo manifesti. Non potrà bloccare la società,
ma è legittimato a monetizzare il proprio disappunto. Prevale l’idea di libertà di mercato su quella che la
società non deve essere impoverita dal recesso del socio.
Prima della riforma del 2003
Esistevano particolari cautele sulla costituzione delle società di capitali: si trattava di controlli che andavano
a indagare sull’omologazione dello statuto alla legge per garantire che gli schemi rigidi dettati dalla legge
fossero rispettati.
Tali controlli venivano fatti dai Tribunali, ma – anche se aumentavano la correttezza legale – rallentavano il
processo di costituzione.
Dopo la riforma del 2003
Con la riforma i controlli spettanti al Tribunale, vengono affidati al notaio, il quale diventa “giudice” della
legalità.
Il Tribunale interviene solo nel momento in cui esiste contrasto tra notaio e soci su alcune clausole ritenute
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società illegittime.
Sul piano sociologico, in concreto, si tratta di una vera e propria rivoluzione, in quanto è possibile usare
concretamente il potere di autonomia statutaria.
C’è da considerare inoltre che i notai potrebbero rompere l’unità degli atti costitutivi se fossero pronti a
seguire le fantasie dei propri clienti.
Con il ricorso ai notai aumentano i costi di transazione.
Prima della riforma del 2003
Nel momento in cui si ravvisavano gravi irregolarità nella gestione della società i soci o il PM potevano
denunciarle presso il Tribunale (ex art.2409 c.c.), il quale provvedeva a rimuovere gli amministratori e
collegio sindacale e nei casi più gravi li sostituiva con un amministratore giudiziario.
La Magistratura, il cui compito è quello di garantire la legalità, poteva intervenire di propria iniziativa e
decapitare le posizioni apicali della società.
Dopo la riforma del 2003
Oggi il potere del PM è ridotto, in quanto il suo intervento è attivabile solo su richiesta dei soci.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 3. Caratteristiche delle Società a Responsabilità Limitata (Srl) e
della Società Per Azioni (SpA)
- GODONO DI MASSIMA AUTONOMIA STATUTARIA : infatti, manca un modello ex lege di
riferimento.
- IL RAPPORTO SOCI – AMMINISTRATORI : solo poche funzioni rimangono ad esclusivo appannaggio
degli amministratori.
Non esiste un modello per la ripartizione del potere, quindi viene meno la struttura corporativa tipica invece
delle Spa.
Possono esserci modalità decisionali diverse da quella assembleare.
- VIENE ELIMINATO L’ART. 2409, QUINDI IL CONTROLLO GIUDIZIARIO.
La minoranza non può tutelarsi a differenza i quella della Spa.
Secondo alcuni sussiste una violazione della Costituzione, in particolare dell’art. 3, il quale garantisce la
parità di trattamento.
Tuttavia, la Cassazione si è espressa in merito e ha sottolineato che ormai Spa e Srl sono completamente
diverse e quindi la disparità di trattamento non sussiste e l’eliminazione dell’art. 2409 per le Srl è legittima.
Con la riforma del diritto societario viene meno il parallelismo tra Spa e Srl, le quali sono strutturalmente
diverse.
Ci si domanda ora se le discipline che vengono dettate per le Srl possano essere fatte vale anche per le altre
società.
- AUTONOMIA PATRIMONIALE PERFETTA : comune anche alla srl, ma nella società per azioni ha
un’intensità particolare. Significa che salvo ipotesi speciali di sanzione, nel caso della società unipersonale,
il principio prevede che per i debiti della società per azione risponde soltanto il patrimonio della società
stessa, quindi chi mette i denari in una società per azioni, non corre il rischio di essere aggredito nel proprio
patrimonio personale in caso di insolvenza della società;
- STANDARDIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ : lo status di socio è veicolata
in titoli che possono essere materiali o non materiali, che sono tutti uguali per categoria. Per poter realizzare
lo scambio dei titoli rappresentativi della partecipazione è necessario che ci sia standardizzazione, ovvero
che ogni azione sia omogenea come contenuto per tutti i titoli con le stesse caratteristiche. La
standardizzazione è un’esigenza di mercato, non di contratto. Questo ritroviamo anche nella società in
accomandita per azioni, però questa non ha la caratteristica dell’autonomia patrimoniale perfetta;
- ORGANIZZAZIONE CORPORATIVA : è la legge che indica le strutture di decisione e di esecuzione
delle decisioni di cui la società deve avvalersi per il proprio funzionamento. Nonostante l’allargamento
dell’autonomia statutaria non è possibile costruire una società per azioni e inventarsi gli organi della società,
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società bisogna porre in essere solo gli organi previsti dalla legge.
Invece nella srl, pur rimanendo vero che alcuni poteri e funzioni particolari sono prefissati dalla legge, è
limitatissimo il campo dei poteri e delle funzioni determinati dalla legge. C’è libertà di organizzazione in
base all’esercizio dell’autonomia statutaria.
La srl può funzionare in assenza di una struttura corporativa determinata, la spa no! Questo ha delle
implicazioni non indifferenti. In passato non si poteva nelle spa creare organi al di là della legge, l’effetto
era o irrilevanza giuridica di queste norme o violazione della legge, perché valeva il principio che solo la
legge può stabilire gli organi e i relativi poteri nelle spa. Oggi è previsto che nella misura in cui le funzioni
attribuiti a organi diversi da quelli previsti dalla legge, non derogano ai poteri previsti dalla legge, è
ammissibile l’esercizio dell’autonomia statutaria con la creazione di organi diversi da quelli previsti dalla
legge.
La struttura corporativa è prevista per tutte le società per azioni, la società non può far a meno degli organi
legali. Ad esempio per quanto riguarda l’organo di controllo si può scegliere che organo adottare, ma non di
non avere l’organo di controllo. Mentre le srl hanno la possibilità anche di non adottare l’organo di
controllo.
Si può utilizzare la stessa forma di organizzazione d’impresa sia per realtà economiche modeste che per
realtà più complesse. Nel nostro sistema non c’è un sistema che impedisce a realtà piccole, di prendere la
forma di società per azioni. (Al contrario in Germania le società per azioni sono adottare solo da realtà più
complesse).
Le società grandi che hanno quotazioni in borsa sono più o meno 300, alle quali devono esserne aggiunte
altre 10 che hanno titoli diffusi tra il pubblico, queste società solo le società che fanno ricorso al mercato dei
capitali, e rappresentano l’1% delle società per azioni.
La spa è una forma di organizzazione sia di una piccola impresa, che di una grande che fa ricorso al mercato
dei capitali.
Dobbiamo distinguere tra:
SOCIETÀ APERTE : che fanno appello al mercato dei capitali;
SOCIETÀ CHIUSE : che non fanno appello al mercato dei capitali.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 4. Costituzione di una Società Per Azioni (SpA)
Per tutte le spa è astrattamente possibile ricorre a due modi di costituzione:
- costituzione simultanea;
- costituzione per pubblica sottoscrizione.
La costituzione per pubblica sottoscrizione è un antico istituto che non viene mai usato. Mentre la modalità
costantemente utilizzata è quello della costituzione simultanea: dei soci stipulano una atto costitutivo e poi
per l’aumento di capitale ci si rivolge al pubblico, secondo le regole di mercato che disciplinano questo
fenomeno.
La costituzione può avvenire:
- con la stipula di un contratto;
- con atto unilaterale : un soggetto può da solo costituire una società;
- leggi o regolamenti che creano il soggetto che poi riveste la forma di società. Ad esempio l’Enel, la
Protezione Civile spa sono state create con un decreto legge. Queste sono società di diritto speciale, che
sono nate come società o lo sono divenute dalla trasformazione di enti pubblici.
Nei primi due casi la costituzione da parte dei privati richiede la forma dell’atto pubblico, ovvero l’atto con
la quale si rende garante un soggetto dotato di particolari poteri che è il notaio. La scrittura autenticata
davanti al notaio, è un atto delle parti dove il notaio verifica solo la veridicità della firma e non del contenuto
della scrittura, il notaio non ha il potere di intervenire sul contenuto dell’atto. Mentre con l’atto pubblico
l’atto non è più dei privati, ma anche del notaio che garantisce il suo contenuto. Il notaio verifica che le
clausole siano conformi alla legge. Questo è l’unico modo per creare una spa o una srl. Senza atto pubblico
non c’è la possibilità di creare una spa o una srl.
Inoltre questo atto costitutivo nella forma di atto pubblico deve essere depositato nel Registro Pubblico
tenuto presso le Camere di Commercio, per l’iscrizione. Solo con il momento dell’iscrizione la società viene
ad esistere e assume la personalità giuridico. Questo è tipico delle società di capitale e delle società
cooperative.
Mentre nel caso delle società di persone basta che le parti si comportino come previsto dall’art.2247.
Per le società di capitali sono pochissimi i casi in cui si può dimostrare la nullità e quando la nullità è
dichiarata, è come se la nullità non fosse vero, e produce gli stessi effetti dello scioglimento (art. 2332).
L’atto costitutivo di una società per azioni è un contratto, ma un contratto diverso da quello di scambio,
perché non contiene principalmente o esclusivamente delle regole che identificano diritti e obblighi a cui le
parti sono tenuti per realizzare la causa del contratto. Questo contratto prevede la creazione di un patrimonio
comune, che è l’inizio per il contratto, e delle regole per il funzionamento della struttura che deve essere
utilizzata per poter realizzare l’obiettivo della società.
Le regola dettagliate di organizzazione sono per prassi contenute nello Statuto. La distinzione tra atto
costitutivo e statuto è puramente empirica, mentre per il diritto costituiscono un unico atto, negozio giuridico
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società con il quale si soddisfa la prima condizione (contratto o atto unilaterale) per dare a vita ad una società e si
chiama solo atto costitutivo. La legge fissa le disposizioni minime che devono essere contenute nell’atto
costitutivo:
- nome della società;
- ammontare del capitale;
- numero di azioni;
- nome dei soci;
- oggetto sociale;
- altri elementi minimi di identificazione.
Se mancano alcuni di questi elementi c’è una possibile ragione per la nullità, mente altri non danno origine
alla nullità, ma il silenzio su questo punto fa si che si applichi il regime classico previsto dalla legge.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 5. Il capitale delle società: definizione e costituzione
Il capitale in senso giuridico è una cifra oggetto di una pattuizione, è cioè un valore espresso in valore
monetario che esprime l’ammontare di risorse che i soci inizialmente si impegnano ad apportare alla società
per svolgere un programma comune e che successivamente rappresenta l’ammontare di risorse che i soci
hanno convenuto debbano rimanere vincolati all’interno della società. Essendo il capitale oggetto di un
patto, quella cifra può cambiare solo se cambia il patto.
La legge si preoccupa di imporre delle regole che esigono la modifica della cifra quando le risorse scendono
al di sotto, mentre non è prevista nessuna modifica se le risorse vanno al di sopra della misura stabilita. Se
gli azionisti non provvedono con la modifica, la legge chiede agli amministratori di intervenire.
Quando si dice che si è persa una parte del capitale, non vuol dire che si è perduta una parte della cifra
stabilita, ma che si sono perse delle risorse che sono scese al di sotto della misura stabilita. Le risorse sono
mobili, mentre il capitale è fisso.
Nelle cooperative il patto iniziale tra soci è che non si fissa una misura che ci deve essere in ogni momento,
ma il capitale è variabile e i soci prevedono solo che se entrano nuovi soci il capitale aumenta, se escono il
capitale diminuisce e non deve essere fatta nessuna operazione. In questo caso il capitale è variabile.
Il capitale della società per azioni, oltre ad avere la funzione garantistica, perché vincola la società ad avere
risorse almeno pari al capitale, ha anche una funzione organizzativa, nel senso che diritti, poteri e obblighi
all’interno della spa dipendono da quante azioni spettano ad un socio e sono misurati sul contenuto di
ciascun azione,che è standardizzato, e quindi la suddivisione del capitale in azioni permette di capire
l’insieme di diritti, poteri e obblighi che ciascun socio dispone.
Il rapporto che esiste tra capitale e azioni è quello di identificare i dritti e la posizione generale del socio con
riferimento ad una frazione del capitale. Questa frazione è il contenitore dei diritti, degli obblighi e dei poteri
della posizione di socio. Le azioni si contano, non si pesano, non ci sono azioni che pesano di più.
La legge richiede che la società abbia un patrimonio netto pari alla cifra stabilita come capitale.
In caso di perdite che eccedono certi livelli occorre intervenire, in caso di supero delle risorse abbiamo due
possibili situazioni:
- il supero può essere distribuito : la società torna in pareggio;
- il supero non distribuito costituisce riserva, ovvero un insieme di risorse per le quali il mantenimento nella
società è conseguenza di un vincolo di vari natura a seconda delle disposizioni della legge, dello statuto, ecc.
Ad esempio possono costituire delle riserve, come ad esempio
- RISERVA LEGALE
- RISERVA STATUTARIA
- RISERVE FACOLTATIVE
- RISERVA DA SOVRAPPREZZO : riserve da capitale. Sono quella parte che eccede il nominale e che fa
si che i vecchi soci non vengano svantaggiati. Il sovrapprezzo è una risorsa aggiuntiva derivante da un
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società rapporto che hanno fatto i soci iniziali o i nuovi soci in sede di aumento del capitale. Questo ammontare non
si capitalizza. Non modifica la misura minima che deve stare in società, ma apporta un supero di questa
misura.
- RISERVA DI RIVALUTAZIONE : è stata importante in passato quando veniva svalutata la lira e i beni
avevano un valore che non corrispondeva a quello del mercato. La differenza tra l’iscrizione al costo del
bene e il valore di mercato dà luogo alla riserva di rivalutazione. Questa riserva non poteva essere
distribuita, ma era utilizzabile a copertura perdite.
- RISERVA PER AZIONI PROPRI IN PORTAFOGLIO : le azioni proprie acquistate vengono iscritte al
costo, ma si vincolano le risorse della società in una riserva pari a ciò che si è speso per acquistare azioni. Se
le azioni vengono rimesse sul mercato, la riserva può essere eliminata.
il capitale è un patto e può essere modificato solo modificando il patto. Le modifiche di valore riguardano il
patrimonio della società e non il capitale.
Il capitale inizialmente e successivamente è costituito da ciò che è apportato dai soci o da terzi a titolo di
conferimento. Se i soci o i terzi apportano un qualcosa non a titolo di conferimento (ad esempio come
prestazioni accessorie), il capitale della società non cambia, cambia solo la sua ricchezza. Aumenta quindi il
capitale economico ma non quello giuridico.
Esempio: la società gode di risorse finanziarie stabili, ma a titolo diverso da contratto di società, sono fatte
su un contratto di mutuo. Per una serie di ragioni queste risorse hanno un trattamento da parte della legge
come se costituissero una risorsa stabile della società, non sono conferimenti, ma assicurano una certa
stabilità finanziaria alla società, come le obbligazioni. Le obbligazioni sono titoli a lunga scadenza,
assicurano un finanziamento stabile da parte di soggetti che fanno parte del mercato. Da un punto di vista
finanziario le obbligazioni sono simili alle azioni. Tra le modalità di finanziamento tipiche di una società per
azioni, c’è il finanziamento tramite obbligazioni a cui sottosta un contratto di mutuo e non di società.
Gli strumenti finanziari possono essere partecipativi e non, sono modalità di acquisizione di risorse che non
incidono sul capitale, vengono apportati dei soldi, senza ricevere dei diritti, non mette in discussione il
controllo degli altri azionisti. Fanno partecipare i titolari di questi strumenti agli utili, ma non li fanno
partecipare al voto.
Accanto a questi strumenti finanziari, la riforma ha ampliato la possibilità di creare categorie di azioni
diverse. Anche in passato c’era la possibilità di emettere azioni con diritti speciali, basta che davano origine
a titoli anch’essi standardizzati. Non si può avere una categoria di azioni quando c’è una sola azione con
diritti speciali. Esempio di questo sono le azioni correlate, che sono un’idea americana, ma oggi sono
presenti anche nel nostro ordinamento.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 6. Strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi: i
conferimenti e le azioni
Gli strumenti finanziari non hanno una disciplina dettagliata nel nostro codice. Nel silenzio della legge ci si
domanda fino a che punto si può esercitare l’autonomia.
Gli strumenti finanziari sono affidati all’autonomia statutaria, che indica le caratteristiche dello
strumento, ma non può dare per definizione una regolamentazione allo strumento. Quando lo strumento
finanziario non dice in maniera espressa come si risolve una lacuna si fa riferimento a due orientamenti di
fondo, uno fondato sull’assimilazione degli strumenti finanziari atipici al regime delle obbligazioni
(art.2411); l’altro prevede che bisogna controllare se lo strumento finanziario assomiglia di più ad un’azione
o ad un’obbligazione. Se assomigli ad un’azione il risultato sarebbe l’applicazione del regime delle azioni, e
viceversa.
In sede di costituzione la pattuizione della cifra che esprime il capitale, obbliga coloro che stipulano l’atto
costitutivo, ad apportare in società almeno quanto è stato pattuito come cifra che esprime il capitale sociale.
Se si apporta di più, l’eccedenza si ha un fenomeno di riserva occulta. Ciò che viene apportato a titolo di
conferimento va a capitale, se ciò che viene apportato non va a capitale, il valore che supera è un apporto o a
patrimonio o da apportare a riserva.
C’è quindi un rapporto logico matematico stretto tra capitale, conferimento e azioni: perché si soddisfi
l’obbligo di sottoscrizione del capitale, occorre apportare conferimenti pari alla cifra pattuita, e una volta
così formato il capitale le azioni sono delle unità frazionarie della cifra complessiva che esprime il capitale.
Se il capitale è di 1000€ e le azioni sono 1000, ciascuna azione vale 1€. L’azione di ottiene con il rapporto
tra il valore del capitale e il numero delle azioni, senza tenere conto dei numeri decimali. Le azioni non
hanno un valore nominale preciso, se quindi nello svolgimento dell’attività c’è una circostanza che porta ad
aumentare o a ridurre il capitale, viene dato luogo ad un valore che non può essere diviso precisamente, e
quindi i valori delle azioni avrebbero dei decimali. Le azioni senza valore nominale hanno il vantaggio che
non è necessario ricorrere ad accorpamenti, ad annullamenti di resti, che sono problematiche tipiche del
valore nominale. Quindi queste vengono adottate per maggiore flessibilità, anche se un valore nominale
implicito ce l’hanno e si ottiene dividendo la cifra del capitale per il numero prefissato dall’atto costitutivo
delle azioni, quindi il valore delle azioni nel tempo può cambiare, anche se non cambia il valore implicito
delle azioni nel tempo.
In Italia si può godere della stessa libertà di cui godono gli americani che hanno utilizzato le azioni senza
valore nominale:
In America gli aumenti capitale sono uno strumento che può essere molto utilizzato dalle amministrazioni,
che devono poter recuperare risorse della società, ad esempio aumentando il capitale se il mercato è
favorevole senza troppi vincoli. In Italia l’idea della modifica del capitale, porta ad una modifica
proprietaria.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società Le azioni senza valore nominale sono uno strumento più facile per gli amministratori americani. In Italia
non si può fare la stessa cosa, perché abbiamo un principio antico che dice che le azioni, a differenza delle
obbligazioni, non possono essere emesse al di sotto della pari. Questo perché per le azioni senza valore
nominale, c’è comunque un valore nominale implicito, quindi è stato stabilito che non si possano emettere
azioni al valore di mercato, ma il valore non deve essere inferiore alla divisione del netto contabile per il
numero delle azioni.
Ogni azione, con o senza valore nominale, è al tempo stesso veicolo della partecipazione, ed è misura dei
diritti che competono al socio. È quindi un modo per trasferire ed esercitare diritti. Per potere avere azioni
emesse occorre che la liberazione dell’obbligo di sottoscrizione sia avvenuta in conformità alla legge, che
però prevede regole diverse a seconda dei conferimenti che i soci si sono impegnati a fare.
Nelle società di persona c’è una libertà massima di conferimento: si può conferire qualsiasi cosa e utilità,
purché ciò che è conferito abbia valore.
Nelle società di capitali diminuisce la libertà di conferimento, perché è minore il rischio. Per la srl c’è
una libertà vicina alla libertà per le società di persone, nelle società di capitali solo i beni tassativamente
indicati dalla legge sono conferibili: danaro, beni in natura e crediti.
E le regole relative al conferimento di questi beni sono diverse:
- Per i CONFERIMENTI IN DENARO vale il principio che occorre versare una parte non inferiore a ¼
dell’impegno totale che si è assunto. Questa regola non vale per le società unipersonali, in questo caso si
deve versare tutto in sede di costituzione della società, se no il socio non può godere della responsabilità
limitata.
- Per i CONFERIMENTI IN NATURA ci sono regole diverse: intanto vale il principio che solo alcuni beni
sono conferibili, ovvero sono conferibili quei beni che hanno un’apprezzabilità economica immediata e
completa che non dipende da una successiva cooperazione del socio conferente. Es. non si può conferire un
contratto con cui si eseguirà in futuro una prestazione. Questo non significa che devono essere beni per forza
intangibili, perché possono essere oggetto di conferimenti anche beni immateriali come brevetti o marchi.
- Per i CONFERIMENTI DEI CREDITI il legislatore fa un rinvio e considera applicabili le norme previste
in materia di società di persone, queste norme prevedono che il conferente rimanga responsabile per il buon
fine del credito. Questa è una regola conforme al diritto comune, dove chi cede il credito garantisce che il
credito esiste, e rimane per legge garante del buon fine: se la società non incassa il credito, il cedente deve
garantire il credito. Per i conferimenti di crediti vale il principio della valutazione del credito come per gli
altri beni in natura e quindi sorgono problemi di valutazione dei crediti che il conferente valuta nei confronti
della stessa società. La società grazie al conferimento del credito è sollevata dalla sua posizione debitoria. Se
la società era indebitata per 1 milione di euro, il fatto che la società conferisca un credito, la società non è
più debitrice di 1 milione di euro.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società
2 casi particolari di beni non conferibili in natura:
- CONFERIMENTO DI UN DIRITTO PERSONALE DI GODIMENTO
- CONFERIMENTO DI KNOW HOW
Coloro che escluderebbero la conferibilità hanno un’idea del capitale antica ovvero di garanzia per i
creditori, e quindi si restringe l’area di ciò che è conferibile a solo ciò che può essere espropriato a favore
dei creditori.
Se si parte da una diversa idea che il capitale deve dare alla società strumenti produttivi, quanto contributo
possono dare alla prosperità della società è più facile ammettere maggiore flessibilità nella valutazione di ciò
che è o meno conferibile. Quindi in questa ottica si dice che ai creditori interessa che la società funzioni
beni.
Resta fermo il principio che nelle società per azioni non si può conferire la propria opera e i propri servizi.
Quindi la legge per invogliare chi non ha capitale, ma ha idee, dà la possibilità di emettere strumenti
partecipativi che fidelizzano queste persone in modo che siano interessate a dare il loro lavoro per l’interesse
agli utili. Lo strumento finanziario assomiglia all’azione sotto profili patrimoniali, ma non è il capitale.
Un soggetto non può prestare un servizio nella società venendo pagato in azioni.
In passato si diceva che era reso il servizio, la società riceveva una fattura, il soggetto aveva così un credito
e si conferiva il credito a fronte di un aumento di capitale vendendo il credito alla società, e aveva un’azione
a fronte del conferimento. Questa è una frode alla legge, che il legislatore colpisce con l’art.2343 bis.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 7. Procedimento di conferimento di beni in natura
Il procedimento di conferimento del bene in natura è una regola che esiste da molto tempo nel nostro diritto.
L’idea di fondo è che per il conferimento in natura l’acquisizione da parte della società deve essere
istantaneo al momento dell’atto di trasferimento e riguarda il valore intero del bene conferito. La
liberazione delle azioni corrispondente al conferimento dei beni in natura sono liberate nel momento in cui
viene fatto il trasferimento.
La legge prevede che l’effettività del conferimento è assicurata da regole prudenziali che si pongono a due
livelli:
- 1 livello : valutazione asseverata da parte di un soggetto dotato di professionalità specifica. La nomina è
fatta dal presidente del tribunale. Nelle srl è lo stesso conferente che può scegliere il soggetto che fa la
perizia.
- 2 livello : il controllo della 1° valutazione deve essere fatta dagli amministratori (un tempo anche dai
sindaci). Gli amministratori hanno 6 mesi per farlo. Nella pratica non si aspettano 6 mesi, ma viene fatta una
perizia sulla quale gli amministratori fanno una revisione. Se gli amministratori non fanno la revisione, le
azioni esistono, ma la loro circolazione viene vietata. La legge preferisce questa seconda valutazione. Vale
di più la seconda valutazione perché sono gli amministratori immediatamente responsabili per i problemi di
finanza che potrebbero conseguire ad un errore nella valutazione del bene.
Questo è molto protettivo per i creditori, ma è più tragico per il conferente. Se la valutazione viene abbassata
dagli amministratori, il soggetto per rimanere socio deve versare un conguaglio corrispondente alla quota di
capitale sottoscritto, ma poiché questo conguaglio potrebbe essere penalizzante per il conferente, se il livello
di conguaglio che deve essere versato eccede il 20% al socio è lasciata l’opzione o di versare il conguaglio o
di uscire dalla società nella quale è appena entrato con il conferimento in natura. In passato su questo
argomento non si diceva niente, ma valeva solo la regola che se il socio recede ha diritto solo ad una somma
di denaro. Oggi quando il socio decide di uscire dalla società ha diritto a riprendersi il bene conferito.
Gli aumenti di capitale con conferimenti in natura solitamente riguardano il conferimento di azienda
(art.2343) che produce una sorta di potenziale conflitto tra norme in materia societaria e norme proprie della
disciplina d’impresa, ovvero regole di circolazione dell’azienda.
L’art.2343 ha un problema che riguarda la responsabilità per l’ipotesi in cui i beni conferiti in natura che
hanno un valore inferiore alla cifra per la quale vengono conferiti. In questo caso la responsabilità riguarda il
soggetto nominato dal presidente del tribunale che effettua la perizia in relazione alle sue regole di diligenza
professionale ed è esposto a responsabilità civile e penale. Accanto al perito la legge, chiedendo agli
amministratori di fare una revisione, espone anche gli amministratori a responsabilità. Gli amministratori
sono un esempio dei soggetti ai quali si rivolge la tutela risarcitoria (che ha sostituito quella demonitoria).
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società Chi amministra la società è meglio che non ha un patrimonio, visto che è esposto a responsabilità. Spesso se
c’è responsabilità degli amministratori, vi è responsabilità di un assicuratore degli amministratori pagato
dalla società.
Il socio conferente non è responsabile per le spa, mentre per le srl il socio è responsabile, in quanto ha una
maggiore libertà nel conferire (anche se è una cosa ancora da discutere).
L’art.2343 bis riguarda gli ACQUISTI PERICOLOSI : la pratica voleva evitare le lungaggini del
procedimento di conferimento, stabilendo che al posto di conferirli, certi beni potevano essere venduti alla
società e ottenere da essa danaro o crediti da trasformare in azioni. Questi trucchetti venivano utilizzati
frequentemente. In questo mondo si arrivava a risultati vietati dalla legge.
La norma prevede che determinati soggetti molto vicini alla società non possono nei due anni dalla
costituzione, vendere beni o crediti alla società entro un tetto di valore del 10% del capitale della società. Se
si vogliono compiere queste operazioni, esse devono essere sorrette da una perizia (che deve rimanere
depositata), si toglie così il beneficio del tempo, e occorre avere l’autorizzazione dell’assemblea ordinaria.
Questo procedimento è lo stesso che caratterizza l’art.2343.
Questa norma è di facilissima elusione, in quanto si applica alle società neonate, perché non si applica più
una volta trascorsi i due anni. Poi la norma vieta gli acquisti fatti da alcune persone, ma non di altre persone
molto vicine che non sono comprese nella lista ufficiale, quindi basta trovare un soggetto molto amico di
coloro che non possono effettuare la vendita alla società, e la norma è così elusa. Un esempio di questo è la
capogruppo, che non è madre, ma nonna! Un’altra questione delicata è se la norma vieta soltanto le vendite
dei soggetti troppo vicini di beni, o anche altre operazioni simili alla vendite di beni, ma effettivamente
diversi, come ad esempio servizi, consulenza, ecc. In questo caso l’interpretazione della norma ci dice che
sono solo vietate le vendite di beni e non quelle di servizi.
Quando la norma è stata introdotta nel nostro ordinamento ci si poneva il problema se l’atto compiuto in
violazione delle regole fosse nullo o inefficace o responsabilità degli amministratori. La norma ha salvato
solo la terza opzione: l’atto rimane valido anche se ha violato la norma, paga colui che ha violato la legge se
ha un patrimonio e ne rispondono di fronte alla società e agli eventuali terzi, gli amministratori.
Ci sono delle eccezioni all’applicazione delle regole previste dal 2343 bis, la necessità della perizia e la
responsabilità degli amministratori non sono applicabili a determinati acquisti per i quali il legislatore
suppone che le caratteristiche dell’acquisto sono tali da non ingenerare rischio, sospetto di abuso, ad
esempio per gli acquisti fatti in borsa. in realtà così non è,perché quando però si parla di acquisti effettuati a
condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti, si apre un ambito di incertezza totale. È alto il
rischio che si invochi un’operazione che la società spesso fa, per non far applicare la norma. E su questo
bisogna vedere se si applica la sanzione, e l’unica sanzione possibile è la responsabilità degli amministratori.
L’art2343 ter e quater sono stati introdotti nel 2008 e dettano una disciplina speciale per i conferimenti
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società in natura di valori mobiliari o strumenti finanziari. L’idea di fondo in queste norme è quella di
semplificare il meccanismo di conferimenti di quei beni particolari che sono spesso oggetto di conferimenti
responsabilizzando esperti o amministratori.
L’art.2343 ter identifica i beni per i quali può valere questo procedimento semplificato, sono i valori
mobiliari o strumenti del mercato monetario, se questi sono negoziati in mercati regolamentati non c’è
bisogno di procedere ad una stima del conferimento purché si siano conferiti ad una valore pari o inferiore al
valore della quotazione media dei semi mesi precedenti. È possibile però effettuare un conferimento in
forma semplificata anche per valori mobiliari o crediti che non abbiano una quotazione in un mercato, si fa
riferimento allora alla valutazione equa in bilancio che di questi valori mobiliari o crediti può essere data
sulla base di una revisione legale a cui il bilancio è assoggettato. Per l’ipotesi in cui l’utente non è soggetto a
revisione legale, si può avere un procedimento semplificato, purché vi sia un esperto dotato di
professionalità elevata che attesti il valore equo di questi titoli o strumenti con riferimento a una situazione
non più vecchia di sei mesi. Chi conferisce sulla base di questi criteri deve giustificare che sussistono le
condizioni per il quale il conferimento può essere effettuato in maniera semplificata. Facendo questa
attestazione la legge sembra far capire che lo stesso socio conferente è esposto a responsabilità.
L’art.2343 quater prevede delle norme di salvaguardia rispetto alla situazione che potrebbe crearsi in
caso di applicazione meramente formalistica della norma precedente: supponiamo che la quotazione media
degli ultimi sei mesi sia 100, e che il giorno in cui si conferisce c’è stato un crollo in borsa, e che quindi il
valore di mercato è minore di 100, in questo caso non si può applicare secondo questo articolo, l’articolo
precedente, ma c’è un dovere per gli amministratori di valutare nei 30 giorni successivi al conferimento se ci
sono stati dei fatti successivi che non giustificano il procedimento semplificato. La responsabilità è quindi
degli amministratori. Anche in questo caso vale un’osservazione come il 2343, cioè gli amministratori non
aspettano i 30 giorni, ma il giorno stesso in cui viene fatto il conferimento al valore medio, valutano
direttamente la situazione. Gli amministratori possono anche non approvare il conferimento in forma
semplificata se ritengono che sia poco affidabile l’esperto che ha accertato i valori mobiliari di società non
quotata o non soggetta a revisione legale. La ragione generale di queste norme è ricondotta al fatto che il
sistema si fida del rischio a cui si espongono gli amministratori come strumento per immaginare che siano
tenuti comportamenti corretti.
Nei casi in cui gli amministratori non ritengono di dover intervenire per contrastare il conferimento
semplificato, essi devono attestare che sussistono tutte le caratteristiche per poter procedere al conferimento
semplificato e se ne assumono la responsabilità. Quando invece essi ritengono che non ci siano i presupposti
o la non affidabilità dell’esperto allora si ritorna al 2343, ovvero al meccanismo di perizia nominata dal
presidente del tribunale.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 8. Principi generali in materia di azioni societarie
Oggi con l’ibridazione degli strumenti finanziari diventa difficile dire le caratteristiche minime per dire che
un certo titolo è un’azione. Un tempo si diceva che le azioni dovevano consentire almeno in alcuni casi al
soggetto di votare, si ricercava nel voto uno degli elementi caratterizzanti l’azione. Questo non è più vero,
perché il voto non è più una caratteristica tipica dell’azione, perché ci sono azioni che non hanno il diritto di
voto.
Il potere degli azionisti di attivare determinati procedimenti interni, come nominare dei rappresentanti del
consiglio di amministrazione, è un potere che non è più di monopolio delle azioni, perché la riforma prevede
che anche altri strumenti possono esprimere i loro rappresentanti.
Il fatto che un tempo si poteva distinguere tra obbligazione che potevano avere un pagamento di interessi,
mentre le azioni avevano solo il diritto ad ottenere una remunerazione qualora ci fossero utili, anche questo
non è più decisivo.
Quindi non c’è modo per identificare la fattispecie azione, non è definibile il suo contorno. Però è
possibile individuare un aggancio minimo per individuare la fattispecie che è quello della necessità di
sopportazione dei risultati dell’attività d’impresa, l’azione è necessariamente esposta alla perdita degli
investimenti per chi è titolare in conseguenza dell’andamento degli affari sociali. Si estingue il diritto di
ottenere il rimborso se gli affari della società non prevedono il rimborso. Altri strumenti invece prevedono
comunque il diritto di essere pagati. Giuridicamente il diritto del creditore non è distrutto dall’andamento
negativo dell’impresa societaria, mentre quello dell’azionista è distrutto dall’andamento dell’impresa
societaria e l’azionista non può ottenere nessun rimborso.
Gli americani definiscono gli azionisti come coloro che ottengono qualcosa dopo tutti gli altri.
In diritto bisogna andare a vedere le regole che si applicano per stabilire la qualificazione che si deve dare.
La fattispecie minima azione è la situazione nella quale il titolare ha il diritto ad un rimborso. Le azioni
possono avere diritti diversi come contenuto della partecipazione però questa possibile diversità avviene
soltanto per categorie, non ci può essere un’azione che da sola può essere diversa da tutte le altre.
Pur potendo sussistere azioni che hanno diversi diritti nelle diverse categorie, una caratteristica delle azioni
delle società italiane è che il valore nominale delle azioni deve essere sempre lo stesso e se la società emette
azioni senza valore nominale non vi possono essere altre azioni emesse da quell’impresa che hanno valore
nominale.
AUTONOMIA DELLE AZIONI : da sola l’azione è idonea a veicolare la partecipazione sociale, quindi
ciascuna azione ha un contenuto giuridico uguale a tutte le altre senza che sia collegata a tutte le altre. Ogni
azione ha un valore giuridico a se.
INSCINDIBILITÀ DELLE AZIONI : impossibilità di avere titolari diversi con riferimento ai diritti diversi
che l’azione porta. In linea di massima non si può attribuire diritti delle azioni a soggetti diversi, ma devono
stare attaccati l’uno all’altro in capo ad una sola persona. Mito del passato che viene molto eroso dal gruppo
moderno sotto varie forme: si può in nome dell’inscindibilità consentire che venga venduto il diritto di voto
o che si disponga delle azioni da consentire l’esercizio di alcuni diritti da parte di un soggetto che non è
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società titolare. Il mito della inscindibilità oggi è contestato, perché c’è una scissione tra proprietà e voto.
Rimane comunque fermo il principio che una separazione a volontà delle parti dei diritti non si può
realizzare, ma ci sono circostanze specifiche previste dalla legge.
LIBERA TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI : questo distingue la spa dalla srl, dove si può addirittura
vietare di trasferire la propria partecipazioni ad altri, questo è inammissibile nelle spa. Si può prevedere la
non trasferibilità per un periodo limitato, come i primi 5 anni.
Valore delle azioni
VALORE NOMINALE : cifra pattuita per il capitale diviso il numero delle azioni.
VALORE AZIONI : ogni azione ha un valore contabile che può essere superiore o inferiore al valore
nominale. Il valore contabile è dato dalla divisione tra il patrimonio netto contabile e il numero delle azioni.
Questo valore non è necessariamente corrispondente al valore di mercato, nel valore di mercato si possono
esprimere valutazioni che attengono alle prospettive future della società, o preoccupazioni per l’andamento
del tasso di interesse. Il valore di mercato può essere accertato da meccanismi particolarmente affidabili sul
corretto funzionamento dei mercati regolamentati.
Ciascuna azione si porta con sé una serie di diritti che sono la manifestazione della complessità della
partecipazione sociale. Chi acquista con l’azione, acquista una serie di diritti, di obblighi e di facoltà, questo
viene definito come uno status.
Ci sono dei diritti patrimoniali, amministrativi come quello di voto o le iniziative che si possono assumere
per le decisioni. In tempi moderni hanno acquisito particolare importanza quei diritti che in realtà sono
poteri che dipendono da un esercizio congiunto con altri soggetti detentori di azioni o diritti che dipendono
che il titolare raggiunga una certa soglia di detenzione delle azioni rispetto alla totalità. Questi sono diritti di
minoranza qualificata. Il diritto di far parte di un’aggregazione di minoranze qualificate è un diritto
personale.
I soggetti che facilmente raggiungono le soglie di minoranze qualificate sono gli investitori istituzionali.
Però quando gli investitori istituzionali vedono che il manager non si comporta bene, non lo attaccano, ma
lasciano correre.
I diritti non misurabili, quelli che non hanno alcun apporto con l’entità della partecipazione. La titolarità di
membro si esprime con questi diritti.
Sono un’eccezione di uguaglianza di azioni, perché attraverso le categorie di azioni si possono avere
soggetti che si chiamano azionisti però con diritti diversi, ma sono anche una conferma perché si parla di
categorie ma non differenziazioni tra singole azioni.
Se c’è una categoria di azioni con diritti speciali, è la maggioranza di quella categoria che ha l’ultima parola
per decidere sulle modifiche. Questa è la norma sulle assemblee speciali che prevede una sorta di doppia
decisione per la modifica dei diritti di categoria: ovvero per la modifica deve essere raccolta la maggioranza
dei detentori delle azioni ordinarie e accanto a queste una delibera conforme riservata soltanto ai partecipanti
alla categoria dei diritti speciali che devono concordare sulle modifiche dei diritti speciali.
Lo strumento di difesa delle assemblee speciali è attivabile tutte le volte in cui vi sia un pregiudizio di
carattere giuridico oppure si può avere un ricorso alla tutela delle assemblee speciali anche quando il
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società pregiudizio è di fatto:
L’orientamento che prevale nel diritto italiano è di non riconoscere la tutela ai diritti di fatto.
Quanti tipi di azioni di categoria con diritti speciali sono possibili: Teoricamente un numero infinito perché
non ci sono regole che impediscono la creazione di azioni con diritti speciali, purché questi diritti
appartengano ad una categoria. Il limite è il limite della fattispecie minima azione. È il mercato che
comunque stabilisce se le azioni vanno bene o meno, perché i soggetti possono creare tutte le azioni che
vogliono, basta che rispettino i principi generali. Le norme sulle categorie di azioni non si applicano alle
prestazioni accessorie, che infatti non sono azioni di categoria.
Le azioni per i dipendenti sono azioni di categoria che hanno diritti speciali non utilizzabili all’interno
dell’assemblea della società, ma esercitabili all’interno dell’impresa. Le azioni di godimento vengono
emesse dalle società che sono concessionarie di opere di pubblica utilità che nel corso del tempo non hanno
più bisogno del capitale del quale sono state fornite per realizzare l’opera e quindi possono già iniziare a
restituire parte del capitale. Coloro che sono obbligati ad uscire dalla società perdono il vantaggio di ottenere
la crescita del valore dell’azione in borsa, quindi a questi soggetti si danno delle azioni che consentono di
godere di vantaggi di utili rispetto agli altri che rimangono. Questi azionisti hanno un’assimilazione agli
azionisti ordinari.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 9. Circolazione delle azioni dui una società
Le azioni hanno due facce:
1. Sono titolo rappresentativo della frazione minima di capitale, sono indivisibili, al di sotto dell’azione
non si può frazionare ulteriormente. Servono a trasmettere una partecipazione sociale. Questa è la
dimensione interna dell’azione: rapporto con il capitale sociale e idoneità a trasferire al titolare diritti della
società.
2. Sono un bene che ha un valore economico e quindi circolano consentendo al titolare di monetizzare il
valore di scambio. Questa è la faccia esterna.
Questa duplice natura delle azioni la si coglie bene considerando quali sono le regole applicabili nei diversi
casi che si possono presentare con riferimento al regime proprio delle azioni. Una società per azioni ha
necessariamente azioni, ma non nel senso di strumenti cartacei che evidenziano questa situazione. Ci sono
delle società che non emettono azioni, anche se la società le ha e queste risultano dal libro soci, e non da un
certificato che rappresenta la quota. Quindi una società per azioni può decidere nel suo statuto di risparmiare
sul costo dei certificati e sulle formalità da vendere in caso di circolazioni, e decidere che non emetterà
azioni, ma queste rimangono solo quota ideale del capitale.
Se invece c’è la materialità del pezzo di carta in cui l’azione è incorporata, abbiamo un fenomeno di
possibile circolazione delle azioni secondo le regole della circolazione dei beni. Queste regole prevedono
che ci sono regimi diversi a seconda del tipo di bene: per trasferire un immobile ci vuole un atto scritto che è
diverso dal trasferimento di beni mobili, che permettono la proprietà anche se il bene è un ladro. Poi c’è un
altro regime per i crediti.
Quando le azioni sono rese cartacee, le azioni possono circolare secondo le regole dei titoli di credito che
sono state scelte proprio per rendere più sicura la circolazione rispetto al regime del trasferimento di crediti.
Se le azioni invece non sono cartacee, il trasferimento segue le regole del trasferimento dei diritti:
l’operazione non può avere affetto se il trasferente non ha il diritto. Questo a differenza della circolazione
dei beni, dove si può trasferire anche senza avere la proprietà.
Nelle azioni ci possono essere situazioni dove si scontrano il regime di circolazione dei titoli di credito con
le regole del diritto societario. Quando c’è questo scontro, nel diritto azionario, prevalgono le regole
societarie, non quelle che aumentano la sicurezza nella circolazione dei beni. Ad esempio supponiamo
azioni emesse senza che a favore di chi le ha ricevute sia stato fatto il conferimento. Il soggetto che detiene
il certificato cartaceo stipula con un altro soggetto un contratto di trasferimento della proprietà di fronte al
notaio. Non si può acquistare da colui che non abbia versato il conferimento, perché il diritto sacrifica
l’interesse di chi acquista all’interessa della società a ricevere il conferimento. In questo scontro tra
l’acquirente di buona fede e il diritto societario, prevale il diritto societario. Le azioni sono titoli di credito
causali, in cui il rispetto delle norme del contratto di società è condizione essenziale perché si dia
riconoscimento alle normali regole.
Quando c’è l’emissione cartacea, le azioni godono dei vantaggi del regime di circolazione dei beni, tuttavia
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società se c’è una scontro con le norme di diritto societario, prevalgono queste ultime.
C’è una terza possibilità di circolazione delle azioni che deriva dal regime che si applica alle società per
azioni con titoli quotati. Nel nostro sistema è stato prima introdotto una possibilità di de materializzazione
facoltativa, poi è stato esteso obbligatoriamente a tutte le azioni emesse da società quotate. Quindi quando la
società è quotata, non c’è più il pezzo di carta, ma ci sono solo registrazione in appositi registri relativi a
titoli azionari. Le modalità con cui si effettua la circolazione, non sono più la girata del titolo, ma modalità
di registrazione in questi registri tenuti da intermediari abilitati.
In questo caso accade che muore la possibilità di far valere la disciplina della circolazione dei beni, perché
non c’è più il bene cartaceo che disciplina quella regola. Ciò che conta è la posizione che viene ottenuta da
colui che può richiedere a chi tiene il registro che una registrazione a suo favore è stata fatta. Solo se la
registrazione è stata fatta a proprio nome si può far valere il diritto.
Nel caso di azioni de materializzate non ci sono più titoli di crediti che circolano come beni, ma solo
strumenti di legittimazione, e sulla base di questo si applicano principi diversi che riguardano la
legittimazione ad ottenere una registrazione. Le azioni de materializzate non attribuiscono più la proprietà,
ma liberano la società emittente se a ritirare dividendi si presenta un soggetto non autorizzato.
Si è optato per un regime di de materializzazione, perché dal punto di vista della sicurezza generale del
sistema, anche se l’interesse del singolo può essere sacrificato, la sicurezza del sistema è più tutelato con la
registrazione. Non c’è più bisogno di fare consegne fisiche, ma bastano le registrazioni. La possibilità di
falsificazione di titoli non può più essere fatta, non esistendo la carta; stessa cosa vale per il furto di valori
mobiliari, che viene meno. Quindi mentre può essere negativo per il singolo, perché può essere più
facilmente spogliato della sua proprietà, il sistema invece preferisce avere una massa di operazioni così
semplificate.
Quando la circolazione è di tipo cartacea la disciplina della circolazione è indicata dall’art.2355 comma 3 e
4.
Il comma 2 prevede un altro tipo di circolazione delle azioni, solo le azioni al portatore, solo che nel nostro
sistema non è escluso che le reintroduciamo, tuttavia oggi esistono solo astrattamente, perché il diritto
italiano ha deciso che per le azioni di società era meglio avere la circolazione dei titoli nominativi, e quindi
l’indicazione di un soggetto che risulta dai libri titolare delle azioni. Il resto dell’Europa ha azioni al
portatore. La circolazione dei titoli al portatore avviene passando fisicamente il possesso materiale del pezzo
di carta, e la consegna materiale equivale al trasferimento della titolarità.
Nel nostro sistema invece l’idea del trasferimento dei titoli nominativi è che ci deve essere una sorta di
cooperazione dell’emittente alla realizzazione del trasferimento del titolo, che è protettiva sia dell’emittente
che del già iscritto come titolare. Il trasferimento ha bisogno di un indicazione sul titolo del nuovo titolare e
che ciò che è stato scritto sul titolo deve risultare su una successiva scrittura sul libro dell’emittente. Questa
circolazione è molto più lenta della circolazione al portatore e mediante girata. Il nostro ordinamento ha
scelto di consentire per il caso di azioni emesse in cartaceo una forma di circolazione paragonabile a quella
delle cambiali e una forma di circolazione classica da titolo nominativo con l’adempimento contemporaneo
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società di formalità di transfert. Questo è ciò che risulta rispettivamente dal comma 3 e 4.
Il comma 3 prevede una circolazione con il sistema di girata, quando esiste il titolo cartaceo, ci può essere
una circolazione del titolo che per alcuni passaggi non è riportato nel titolo dei soci, e questo è previsto dalla
norma, che non prevede nessun obbligo per colui che fa la girata, giratario, di apparire come socio. Dal libro
soci risulta colui che chiede di essere scritto, o colui che esercita un diritto sociale. Questa è una soluzione
ibrida che fa si che coloro che non sono interessati a registrarsi come soci la circolazione sia all’ordine,
viceversa colui che è interessato può vedere il suo nome iscritto nel libro dei soci al posto di quello
precedente. Il principio di indivisibilità dell’azione prevede che per la società esiste un solo soggetto
legittimato all’esercizio, che è colui che risulta dal libro dei soci, a meno che si presenta un soggetto a
esercitare un diritto sociale attraverso una serie di girate, ma a questo punto questo soggetto deve essere
annotato nel libro soci.
Il comma 4 prevede l’emissione di un nuovo titolo da parte dell’emittente con l’annullamento del titolo
precedente.
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società 10. Limiti alla circolazione di azioni di una società
Per ragioni storiche e funzionali le azioni sono destinate alla circolazione, sono nate per raccogliere
capitale dai risparmiatori per finanziari le compagnie coloniali e per consentire ai piccoli investitori di poter
uscire dal loro investimento facilmente. Sono nate con una tendenza alla trasferibilità. Quando la società per
azioni è divenuta uno strumento utilizzabile a tutti come contratto, la logica del contratto prevede che i
propri contraenti non cambiano, e solo con il consenso dei soci ci può essere un cambio di soci. Quindi nella
storia delle società per azioni ci sono state delle limitazioni per la trasferibilità delle azioni.
Le limitazioni che la legge impone alla circolazione, indipendentemente dallo statuto, sono due:
- la prima in realtà è la conseguenza di un divieto di emissione delle azioni: prima dell’iscrizione al registro
delle imprese l’emissione delle azioni è vietata. Quindi con riferimento al trasferimento di queste azioni, vi è
nullità di trasferimento perché il negozio è impossibile. c’è un divieto di trasferire come conseguenza di
divieto di emissioni.
- Le azioni sono emesse ma è vietata la circolazione; prima che gli amministratori hanno proceduto alla
stima fatta dall’esperto previsto dal tribunale, le azioni possono essere emesse ma non è possibile la loro
circolazione. In questo caso il trasferimento è nullo.
Nella società per azioni è impossibile imporre nello statuto una non trasferibilità assoluta nel tempo. Questa
regola non vale per le srl, dove è possibile prevedere che non saranno mai ammessi trasferimenti di quote.
Questa soluzione è inimmaginabile nella società per azioni, dove il divieto di trasferibilità può essere solo
limitato nel tempo. Le limitazioni più frequenti sono quelle che rendono meno fluido, agevole, il
trasferimento, senza vietarlo completamento. Prendono qui rilievo le clausole di prelazione e di gradimento.
Le CLAUSOLE DI PRELAZIONE impongono al socio che intende uscire dal suo investimento di
preferire gli altri soci ai terzi, e quindi non vi è libertà per questo socio di trasferire ad un terzo se prima non
ha adempiuto all’obbligo che ha assunto nell’atto costitutivo sottoscrivendolo di rivolgersi prima agli altri
soci. Questa clausola non impedisce la circolazione, perché in ogni caso le azioni sono trasferite. Da un
punto di visto economico, l’esistenza di questa clausola deprezza il valore delle azioni. Le clausole di
prelazione semplici sono facilmente aggirabili (ad esempio attraverso la donazione). Per non renderle
aggirabili bisogna rivolgersi ad un buon notaio, per ottenere clausole di prelazione blindate. Questa clausola
pone moltissimi problemi: se la clausola viene violata, quindi il trasferimento al terzo avviene, l’opinione
prevalente prevede che gli amministratori diventano responsabili nei confronti degli interessati di effettuare
l’iscrizione. La violazione della clausola prevede che gli amministratori possono rifiutare l’iscrizione, ma
non la nullità di questa, se questa avviene.
Se invece la clausola viene rispettata ma il socio non può vendere al terzo che aveva scelto, se la clausola è
scritta in modo di mantenere in capo all’offerente il diritto di pentirsi, il socio che vuole vendere l’azione
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società può rifiutare la vendita agli altri soci se questi impediscono la vendita al terzo esercitando il loro diritto.
L’art. 732 del codice civile prevede che il diritto di sequela del prelazionario nei confronti del terzo c’è nel
caso di coerede e deve essere indicato nella clausola di prelazione.
Ingenerale la clausola statutaria di prelazione consente di far valere la prelazione nei confronti di qualunque
terzo, gli altri soci e gli amministratori possono opporsi al terzo che vuole divenire socio, perché la clausola
di prelazione ha effetto reale e quindi vale per tutti. In questo caso il terzo acquista male. Se però questa
clausola non è inserita nello Statuto ma in un patto parasociale, pur avendo la stessa formazione e lo stesso
scopo, produce effetti giuridicamente diversi. questo perché il patto parasociale vale solo per le persone che
lo stipulano, ma non è opponibile al terzo, anche se questo è a conoscenza del patto. In questo caso il terzo
acquista bene.
Le CLAUSOLE DI GRADIMENTO sono delle disposizioni statutarie che riservano ad alcuni organi
sociali, CdA o assemblea, il potere di approvare o di vietare il trasferimento delle azioni al soggetto con cui
un già socio intenderebbe concludere un accordo di trasferimento. Lo scopo è quello di rendere arbitri della
trasferibilità i soci in assemblea o gli amministratori senza che in questo modo si debba esercitare il diritto di
comprare allo stesso prezzo. E’ un limite al trasferimento giustificato dal fatto che in anticipo ciascuno è
assoggettato al potere di trasferimento da aperte degli altri. Nel diritto italiano queste clausole erano previste
anche in società quotate come strumento di poco costo per impedire scalate. Nel caso di piccole società c’era
la possibilità di ricatto del socio che volevo uscire. Il risultato è stato una disciplina attuale che contempera
la valutazione positiva di un certo controllo sull’accesso di nuovi soci, con l’esigenza di evitare che ci sia un
danno per chi vuole disinvestire. La legge oggi impedisce le clausole di gradimento che non hanno una base
oggettiva, che non sono fondate su una identificazione sul tipo di qualità che devono essere possedute per
chi vuole essere socio. Deve essere data la possibilità al socio che vuole disinvestire, di trovare
un’acquirente secondo le caratteristiche previste. Questo è previsto dall’art.2355 comma 2 e 2357.
La clausola di gradimento è illegittima per l’acquisto da parte di un già socio, perché il socio è già gradito e
in questo modo vuole solo aumentare la partecipazione. Altri soggetti invece ritengono che non c’è
distinzione tra il gradimento per terzi e il gradimento per già soci.
Clausola di prelazione e di gradimento possono essere combinate, soprattutto negli statuti che vogliono
tenere chiuso la struttura dell’azionariato. Il socio che vuole disinvestire esercita la prelazione, se nessuno
dei soci vuole acquistare è prevista la clausola di gradimento che prevede che se l prelazione non viene
esercitata e il gradimento viene negato, la società può liquidare tramite recesso il socio.
I limiti convenzionali sono quelli previsti fuori dallo statuto per solo alcuni soci con riferimento alla
circolazione delle azioni. Si tratta di patti parasociali, sindacati di blocco, che vogliono assicurare una
stabilità all’assetto dell’azionariato, facendo si che siano preferiti partecipanti al patto rispetto a terzi,
qualora qualcuno dei partecipanti vuole uscire dall’investimento. Questi sindacati di blocco possono anche
impedire l’afflusso sul mercato per il deprezzamento del titolo in caso in cui il titolo sia quotato in un
Valentina Minerva Sezione Appunti
Diritto commerciale delle società